Cassazione Civile, Ordinanza n. 23450/2025 del 18/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di alcuni lavoratori, addetti alla manutenzione e/o operatori ecologici per un periodo compreso tra l'1.4.2010 e il 2.7.2016 alle dipendenze di una cooperativa appaltatrice, volta a ottenere dal committente il pagamento solidale dei crediti di lavoro rimasti insoddisfatti. Il Tribunale di Venezia aveva condannato la società committente, qualificata come obbligata in solido ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003; la Corte d'appello aveva confermato, affermando che l'esclusione prevista per le pubbliche amministrazioni non si estende alle società in house e che era irrilevante l'assoggettamento dell'appalto al Codice dei contratti pubblici. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 16 d.lgs. n. 175/2016, dell'art. 9, comma 1, d.l. n. 76/2013 conv. in l. n. 99/2013, dell'art. 2449 c.c., dell'art. 81 Cost., nonché degli artt. 1676 c.c. e 50 d.lgs. n. 50/2016, sostenendo che la propria natura di società in house a capitale interamente pubblico e il regime pubblicistico degli appalti imponevano di escludere l'applicazione della solidarietà di cui all'art. 29, oppure di applicare una tutela diversa, per evitare doppi pagamenti e costi non previsti a carico del bilancio pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la responsabilità solidale dell'appaltante prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 è esclusa solo per le pubbliche amministrazioni in senso stretto di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, ma si applica ai soggetti privati, compresi gli enti aggiudicatori e le società partecipate o in house, che restano assoggettati al regime privatistico salvo deroghe espresse. La Corte ha inoltre rilevato che i giudici di merito avevano compiuto un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità in presenza di doppia conforme, escludendo che la società potesse essere assimilata alla pubblica amministrazione in senso stretto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi dei lavoratori dell'appaltatore
si applica agli appalti affidati da soggetti privati, incluse società in house o a partecipazione pubblica, ma non alle pubbliche amministrazioni in senso stretto.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
delimita la nozione di pubbliche amministrazioni ai fini dell'esclusione dal regime di solidarietà dell'art. 29.
art. 16 d.lgs. n. 175/2016
le società a partecipazione pubblica restano soggette, salvo deroghe, alle norme del codice civile e del diritto privato.
art. 19, comma 8, d.lgs. n. 175/2016
ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano, salvo quanto previsto dal decreto, le norme del codice civile, del diritto del lavoro subordinato e dei contratti collettivi.
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 175/2016
conferma la regola generale dell'applicazione alle società partecipate delle norme societarie del codice civile e delle norme generali di diritto privato.
art. 4, comma 13, d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012
norma di interpretazione autentica nel senso che, salvo deroghe espresse, alle società a partecipazione pubblica si applica la disciplina del codice civile in materia di società di capitali.
art. 1676 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'esclusione della solidarietà ex art. 29.
art. 50 d.lgs. n. 50/2016
richiamato dalla ricorrente per sostenere la specialità del regime degli appalti pubblici, ma ritenuto irrilevante rispetto alla disciplina della solidarietà lavoristica.
art. 2449 c.c.
richiamato a sostegno della natura pubblica della società, senza che ciò mutasse la sua qualificazione privatistica.
art. 81 Cost.
invocato per sostenere l'esigenza di evitare oneri non previsti sui bilanci pubblici, ma non ritenuto idoneo a escludere la solidarietà.
art. 380 bis.1 c.p.c.
indica il rito camerale in cassazione seguito nel caso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- La responsabilità solidale dell'appaltante per i crediti di lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, non si applica solo alle pubbliche amministrazioni in senso stretto; le società a partecipazione pubblica o in house, se restano soggetti di diritto privato, vi sono invece assoggettate.
- La natura pubblica del capitale o il sottoporsi a procedure di evidenza pubblica non mutano di per sé la qualificazione privatistica della società, salvo specifiche deroghe legislative espresse.
- La diversità tra pubblica amministrazione e soggetti privati giustifica un diverso regime di tutela dei lavoratori negli appalti, senza violazione del principio di eguaglianza o dell'iniziativa economica privata, perché nei privati la scelta del contraente non è vincolata da procedure pubblicistiche.
- In sede di legittimità, in presenza di doppia conforme, l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla natura privatistica o pubblicistica del soggetto non è sindacabile se non nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.
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