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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23452/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una precedente pronuncia del 1996 che aveva riconosciuto al lavoratore, con effetto dal 3 settembre 1990, la categoria di Quadro in relazione alla posizione di "Specialista polivalente". In esecuzione di quel giudicato, il Tribunale aveva condannato la società a pagare varie somme: differenze su interessi e rivalutazione su un importo pagato nel 2007; emolumento retributivo integrativo mensile; indennità per straordinario forfettizzato; differenze sul TFR. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che per l'elemento retributivo integrativo e per lo straordinario forfettizzato si fosse formato un uso aziendale, cioè una prassi generalizzata e reiterata nel tempo di riconoscere ai Quadri un trattamento più favorevole rispetto alla contrattazione collettiva; aveva inoltre considerato che l'accertata spettanza di tali voci incidesse sul TFR e che la questione di interessi e rivalutazione sui ratei arretrati non fosse stata oggetto di specifico motivo di appello. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sugli usi aziendali e sulla disciplina del rapporto di lavoro, sostenendo che non vi fosse una prassi generalizzata, spontanea e reiterata tale da integrare un uso aziendale e che il lavoratore fosse comunque stato pagato analiticamente per lo straordinario effettivamente svolto; 2) violazione della disciplina costituzionale e contrattuale collettiva, assumendo che lo straordinario forfettizzato non spettasse automaticamente al Quadro e che la Corte territoriale avesse erroneamente assimilato tale voce all'elemento integrativo della retribuzione; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la Corte di merito richiamato l'istruttoria senza una autonoma e critica valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sull'esistenza dell'uso aziendale: ha richiamato il principio secondo cui l'uso aziendale, quale uso negoziale, si forma con una prassi generalizzata e reiterata, spontanea e non dovuta, idonea a conferire ai dipendenti un trattamento più favorevole rispetto alla legge o al CCNL; ha poi osservato che la Corte d'appello aveva accertato in fatto, con motivazione congrua, che la società riconosceva da tempo in modo generalizzato il compenso ai Quadri e che tale riconoscimento trovava comunque fondamento nella disciplina collettiva richiamata. Ha inoltre precisato che, una volta accertato il diritto alla superiore qualifica, correttamente era stata calcolata soltanto la differenza tra l'indennità forfettizzata spettante e quanto già percepito a titolo di straordinario effettivamente lavorato. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che la valutazione delle prove e l'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., salvo che si alleghi un vero e proprio uso di un parametro legale di valutazione diverso da quello previsto dalla legge. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1340 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di inserzione degli usi nel contratto; la Corte ha respinto la censura ritenendo corretta la qualificazione della prassi come uso aziendale.

  • art. 1368 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la rilevanza degli usi; la Corte ha confermato la sussistenza, in fatto, di un uso aziendale.

  • art. 2077 c.c.

    invocato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto non scalfita la decisione di merito sul trattamento migliorativo derivante dall'uso aziendale.

  • art. 2078 c.c.

    invocato dalla ricorrente; la Corte ha escluso la fondatezza della censura sulla disciplina degli usi aziendali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione richiamata per le censure di violazione di legge.

  • art. 36 Cost.

    invocato dalla ricorrente in relazione allo straordinario forfettizzato; la Corte non ha ravvisato violazione della norma costituzionale.

  • artt. 1362 c.c. e 1363 c.c.

    richiamati dalla ricorrente per l'interpretazione del CCNL; la Corte ha ritenuto corretta la lettura compiuta dai giudici di merito.

  • art. 18, comma 8, CCNL 1989

    richiamato come fonte contrattuale che prevedeva il compenso forfettizzato per i Quadri secondo valutazione datoriale.

  • art. 10 CCNL 9 luglio 1996

    richiamato in relazione alla disciplina del trattamento dei Quadri e dello straordinario forfettizzato.

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la valutazione delle prove non è sindacabile in cassazione come violazione dell'art. 116 c.p.c., salvo erronea applicazione di un diverso criterio legale di prova.

  • art. 429 c.p.c.

    richiamato per la decorrenza di rivalutazione e interessi sui crediti di lavoro.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per la configurabilità di un uso aziendale non è necessario un atto formale: è sufficiente una prassi generalizzata, spontanea e reiterata nel tempo, idonea a conferire ai lavoratori un trattamento più favorevole rispetto alla disciplina legale o collettiva.
  • L'uso aziendale, quale fonte negoziale collettiva, opera sul piano dei rapporti individuali con efficacia analoga al contratto collettivo e può essere superato o modificato da successivi accordi, nel rispetto dei diritti già acquisiti.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto, con motivazione congrua, la generalizzata corresponsione di un emolumento, tale accertamento non è censurabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di legittimità.
  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio: il sindacato della Cassazione non si estende al merito della ponderazione delle prove, salvo che sia dedotta l'applicazione di un criterio legale di prova diverso da quello previsto dall'ordinamento.
  • Accertato giudizialmente il diritto a una superiore qualifica, le voci retributive collegate alla qualifica stessa vanno riconosciute nei limiti della differenza tra quanto astrattamente dovuto e quanto eventualmente già corrisposto per titoli equivalenti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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