Cassazione Civile, Ordinanza n. 23447/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il dipendente aveva chiesto il pagamento di differenze retributive e, in subordine, di un compenso aggiuntivo per aver svolto, dal 1 ottobre 2001 fino al pensionamento del 31 luglio 2009, l’incarico di sostituire il direttore di una struttura complessa del Servizio Veterinario. In primo grado le domande erano state respinte; in appello la Corte territoriale aveva invece condannato la ASL al pagamento delle differenze retributive, qualificando la vicenda come reggenza per vacanza del posto. Su ricorso della ASL, questa Corte aveva cassato la sentenza d’appello, ricondotto la fattispecie all’istituto della sostituzione ex art. 18 CCNL e esclusa l’applicabilità dell’art. 2103 c.c. Dopo la riassunzione, la Corte di appello di Lecce aveva rigettato nuovamente il gravame. Il dipendente ha quindi proposto ricorso per cassazione lamentando violazione dell’art. 18, comma 7, CCNL: ha sostenuto che il ricorso in riassunzione della ASL fosse inammissibile perché si era limitato a riprodurre il principio della sentenza rescindente; ha dedotto che la precedente sentenza di appello aveva ricondotto la vicenda all’art. 27 CCNL e che la Corte di rinvio avrebbe dovuto verificare se le domande fossero comunque accoglibili applicando correttamente l’art. 18 CCNL, norma che riguarderebbe solo le sostituzioni per assenza o impedimento del titolare su posto coperto, mentre la vacanza protratta del posto sarebbe disciplinata dall’art. 2103 c.c.; ha inoltre invocato la disciplina del nuovo CCNL dell’area sanità (dal 2016), che prevede un possibile compenso aggiuntivo per il maggiore aggravio di responsabilità del dirigente incaricato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata si era limitata ad applicare il principio già enunciato nel precedente giudizio di legittimità, che aveva qualificato la fattispecie come sostituzione disciplinata dall’art. 18 CCNL ed escluso l’art. 2103 c.c. Nel giudizio di rinvio, essendo il processo chiuso e vincolato alla sentenza rescindente, non era consentito rimettere in discussione tale qualificazione né prospettare nuove questioni incompatibili con il giudicato implicito formatosi sulla decisione di cassazione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18, comma 7, CCNL
La disciplina della sostituzione del dirigente medico/veterinario è stata ritenuta applicabile alla fattispecie, con esclusione della configurabilità di mansioni superiori e dell’operatività dell’art. 2103 c.c.
art. 27 CCNL
Richiamato come norma invocata nella precedente decisione di merito, ma poi superata dalla qualificazione della fattispecie come sostituzione ex art. 18 CCNL.
È stato escluso che trovasse applicazione alla vicenda, in quanto la sostituzione disciplinata dal CCNL non integra svolgimento di mansioni superiori.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione e falsa applicazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato posto a carico della parte ricorrente l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato alle statuizioni della sentenza di cassazione che ha disposto il rinvio e non può riesaminare questioni già coperte dal giudicato implicito formatosi sulla decisione rescindente.
- Nel processo di rinvio non è consentito alle parti ampliare il thema decidendum con nuove domande, eccezioni o questioni incompatibili con il contenuto vincolante della sentenza di legittimità.
- Quando la Corte di cassazione ha già qualificato una fattispecie contrattuale o lavoristica, la parte non può riproporre in rinvio una diversa qualificazione giuridica se essa contrasta con il principio di diritto già fissato.
- La sostituzione temporanea disciplinata dal CCNL, in presenza dei presupposti propri della norma collettiva, non si trasforma in automatica applicazione dell’art. 2103 c.c. sullo svolgimento di mansioni superiori.
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