Cassazione Civile, Ordinanza n. 01643/2026 del 25/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società semplice agricola e di uno dei soci, con recupero di una plusvalenza in capo alla società e di maggior reddito di partecipazione in capo al socio. La CTR aveva accolto l’appello dei contribuenti, ritenendo che la rivalutazione di terreni edificabili tramite perizia e pagamento dell’imposta sostitutiva escludesse la plusvalenza, anche se l’atto di permuta aveva indicato un valore inferiore a quello periziato, e che la mancata indicazione del valore rivalutato nel quadro dichiarativo non comportasse decadenza dal beneficio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità del giudizio di appello per omessa partecipazione di una socia che aveva preso parte al primo grado, in violazione delle regole sul litisconsorzio necessario e sul contraddittorio; 2) nullità del secondo grado per mancata notificazione dell’appello a tutte le parti del primo grado e mancata integrazione del contraddittorio; 3) violazione della disciplina sulla rivalutazione dei terreni e sulle plusvalenze, sostenendo che il beneficio sarebbe venuto meno per mancato integrale perfezionamento del regime agevolato e che, in caso di permuta, la base imponibile IVA e il valore normale imponevano di considerare il valore rivalutato come minimo fiscale rilevante.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendoli assorbenti, perché il giudizio di appello si era svolto senza la partecipazione di una socia che aveva partecipato al primo grado, in una causa inscindibile con litisconsorzio necessario originario tra società e soci in materia di redditi imputati per trasparenza. Ha quindi dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado, cassato la sentenza impugnata e rimesso la causa alla CTR in diversa composizione affinché integri il contraddittorio nei confronti della socia pretermessa e poi esamini il merito, regolando anche le spese di tutti i gradi. Il terzo motivo non è stato esaminato perché assorbito.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
quando l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, tutti devono partecipare al medesimo processo tributario; la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario comporta nullità del giudizio.
è richiamato insieme all’art. 102 c.p.c. per fondare la nullità derivante dalla lesione del contraddittorio.
la causa non può essere decisa senza la partecipazione di tutti i soggetti legati da litisconsorzio necessario.
in caso di causa inscindibile il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
l’appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.
art. 20 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quanto alle forme di proposizione dell’appello tributario.
base procedurale della trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 7, comma 6, legge n. 448 del 2001
il valore rideterminato "costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale"
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il valore periziato operi come minimo fiscale e che, se il bene è ceduto a prezzo inferiore, il regime agevolato non resti efficace.
richiamato con riferimento alla disciplina delle plusvalenze imponibili.
richiamato per sostenere l’applicazione delle regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze in caso di perdita dell’efficacia della rivalutazione.
art. 13 lett. c) e lett. d) d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente per affermare che, nelle permute soggette a IVA, la base imponibile è il valore normale dei beni e non il corrispettivo pattuito.
art. 14 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per la definizione del valore normale come prezzo o corrispettivo mediamente praticato.
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato nella parte motivazionale per giustificare una soluzione processuale che eviti inutili duplicazioni del giudizio quando non sia leso il contraddittorio.
artt. 6 e 13 CEDU
richiamati in relazione al principio di ragionevole durata del processo e all’esigenza di evitare formalismi superflui.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro dei motivi attinenti a nullità processuali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del terzo motivo per violazione di legge sostanziale.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
eccezione di inammissibilità proposta dai controricorrenti per asserita conformità della sentenza alla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Nel processo tributario avente ad oggetto redditi di società di persone imputati per trasparenza ai soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e soci; il giudizio instaurato o proseguito senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo.
- Se in appello manca la notifica dell’impugnazione a una parte che ha partecipato al primo grado in una causa inscindibile, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio; in difetto, la sentenza è nulla anche in cassazione.
- La partecipazione di una socia al primo grado e la natura inscindibile della controversia non sono escluse dalla modestissima quota sociale né dal fatto che non sia stato emesso un autonomo avviso nei suoi confronti, quando la rettifica riguarda elementi comuni della fattispecie imponibile.
- Quando il vizio processuale riguarda il contraddittorio in una causa inscindibile, la relativa questione ha priorità logica rispetto alle doglianze di merito e assorbe le ulteriori censure.
- Nei rapporti processuali ricompresi in un’unica fattispecie sostanziale già trattata in modo sostanzialmente unitario nei gradi di merito, la ricomposizione dell’unitarietà della causa può prevalere sulla declaratoria di nullità solo se non sia compromesso il diritto effettivo al contraddittorio e la riunione consenta di evitare duplicazioni inutili.
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