Cassazione Civile, Ordinanza n. 04291/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (funzionario di polizia)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda amministrativa sul rinnovo del porto d'armi per uso caccia richiesto da un funzionario di polizia. Nel corso del procedimento veniva richiesta la certificazione medica prevista dalla legge; il richiedente riteneva superflua tale integrazione e lamentava ritardi e omissioni nella gestione della pratica. In seguito egli presentava una denuncia-querela nei confronti di un collega e della dirigente dell'ufficio competente, ipotizzando reati come abuso d'ufficio, rifiuto e omissione di atti d'ufficio, e trasmetteva anche un'istanza per l'adozione di poteri sostitutivi, indirizzata a più uffici, contenente accuse di inerzia e ostruzionismo e riferimenti a presunti rancori e contrasti professionali. Il destinatario di tali iniziative agiva in sede civile chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale per calunnia e diffamazione. Il tribunale escludeva la calunnia ma riteneva sussistente la diffamazione per la diffusione della comunicazione a più destinatari, liquidando il danno in via equitativa e rigettando la domanda per perdita di chance; la corte d'appello confermava. In cassazione il soccombente deduceva violazione dell'art. 2043 c.c., dell'art. 595 c.p. e della disciplina dell'esercizio del diritto, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente valorizzato un asserito dolo di tipo calunnioso, che mancasse l'offesa alla reputazione e che l'espressione rientrasse nel diritto di critica, oltre a denunciare l'erroneo richiamo alla consapevolezza della falsità dell'accusa e una rivalutazione di fatto non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che il ricorso si limitava a enunciare in modo generico le norme asseritamente violate senza specificare, per ciascun motivo, gli atti e i documenti su cui le censure si fondavano, in contrasto con l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; dall'altro lato, che le doglianze erano in realtà dirette a ottenere un diverso accertamento dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione come violazione di legge. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata, che aveva evidenziato la diffusione della comunicazione a più destinatari e la finalità di mettere in cattiva luce il collega nell'ambiente di appartenenza. Per la soccombenza il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativa per abuso del processo, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente come base della domanda risarcitoria; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla diffamazione; la Corte osserva che le censure tendono in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Richiamato solo per contestare l'asserito improprio riferimento, da parte del giudice di merito, a elementi soggettivi tipici della calunnia.
Citato nella denuncia-querela richiamata in fatto, come reato ipotizzato a carico del resistente.
Citato nella denuncia-querela richiamata in fatto, come reato ipotizzato a carico del resistente e della dirigente dell'ufficio.
art. 2 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente per sostenere che i termini del procedimento amministrativo potevano essere sospesi solo nei casi e nei modi previsti dalla legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo applica come regola di ammissibilità del ricorso, affermando che occorre la specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento dei motivi.
Norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Applicato per la condanna del ricorrente a una somma equitativa per abuso del processo, ritenendo la proposizione del ricorso inammissibile indice di mala fede o colpa grave.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 6 CEDU
Evocato nel ragionamento sull'abuso del processo, in bilanciamento con l'esigenza di evitare impugnazioni pretestuose e garantire la ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge è inammissibile quando si traduce, in realtà, in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Per rispettare l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. non basta un richiamo generico ai fascicoli di causa: il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda ciascun motivo.
- In materia di diffamazione, la verifica della sussistenza dell'offesa va ancorata al contenuto oggettivo della comunicazione e al significato delle parole nel loro uso comune, ma l'apprezzamento circa la portata lesiva della comunicazione e la sua diffusione a più destinatari resta questione di merito se sorretta da motivazione adeguata.
- La critica dell'operato altrui può integrare esercizio del diritto solo entro i limiti consentiti dall'ordinamento; se il giudice di merito accerta che la comunicazione è stata diffusa a soggetti ulteriori rispetto a quelli necessari e con finalità denigratoria, tale accertamento non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
- La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile o privo di confronto con la giurisprudenza consolidata può integrare abuso del processo e giustificare la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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