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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32926/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico applicabile a personale dipendente di una struttura sanitaria privata. I lavoratori avevano ottenuto in primo grado la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive correlate al rinnovo del CCNL Sanità pubblica del 21 maggio 2018, con estensione di una retribuzione migliorativa sino al 30 giugno 2018 e, per il periodo successivo, applicazione del trattamento del CCNL Sanità privata Aris quando più favorevole. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che la società avesse sempre applicato il CCNL Sanità pubblica solo nei limiti della compatibilità e in forza di appositi accordi o intese di recepimento, e che il principio di irriducibilità della retribuzione non fosse stato violato, anche perché i lavoratori non avevano allegato e provato una decurtazione tale da rendere la retribuzione inferiore ai parametri dell'art. 36 Cost. I ricorrenti hanno censurato tale decisione deducendo: a) violazione dell'art. 2099 c.c. e dei principi in tema di efficacia del CCNL per comportamento concludente, sostenendo che il CCNL Sanità pubblica fosse divenuto vincolante per uso costante; b) violazione degli artt. 2103 c.c. e 36 Cost. sul principio di irriducibilità della retribuzione, assumendo che il superminimo riconosciuto non compensasse i miglioramenti derivanti dal rinnovo contrattuale; c) violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1175, 1362 e 1375 c.c. nell'interpretazione dell'Accordo Quadro del 17 gennaio 2015 e degli ulteriori documenti di recepimento; nel secondo ricorso, inoltre, hanno dedotto errori interpretativi su alcuni documenti qualificati come atti di recepimento, vizi motivazionali, omesso esame del verbale sindacale del 13 dicembre 2017 e omesso esame della dedotta inferiore retribuzione dal luglio 2018.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili le censure che, formalmente dedotte come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e della ricostruzione della vicenda storica compiuta dalla Corte d'appello, in particolare sulla sussistenza di un recepimento del CCNL tramite comportamento concludente o accordi aziendali. Ha inoltre escluso la fondatezza delle doglianze sulla motivazione, osservando che il percorso argomentativo della sentenza d'appello era percepibile e non presentava un'anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e della giurisprudenza delle Sezioni unite. Quanto al vizio di omesso esame, ha rilevato che il verbale del 13 dicembre 2017 era stato già esaminato dal giudice di merito e che, comunque, i ricorrenti non avevano indicato un fatto storico decisivo realmente trascurato. La Corte ha quindi condannato alle spese i ricorrenti del primo ricorso e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato per entrambi i gruppi di ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2099 c.c.

    richiamato per sostenere il preteso diritto dei lavoratori al trattamento retributivo derivante dal CCNL; la Corte osserva però che le censure formulate non denunciano un errore di diritto, ma mirano a contestare l'accertamento di fatto sull'effettiva applicazione collettiva del contratto.

  • art. 2103 c.c.

    richiamato in relazione al principio di irriducibilità della retribuzione; la Corte precisa che tale principio opera nei rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale e non comporta la cristallizzazione indefinita di singole voci retributive.

  • art. 36 Cost.

    utilizzato come parametro per verificare se la retribuzione sia sufficiente e proporzionata; la Corte rileva che i ricorrenti non avevano neppure allegato una retribuzione divenuta insufficiente a seguito del mutamento del trattamento economico.

  • art. 1175 c.c.

    invocato quale canone di comportamento e interpretazione degli accordi collettivi aziendali; la Corte lo considera nell'ambito di censure che, in realtà, contestano il risultato interpretativo del giudice di merito.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per censurare l'interpretazione degli accordi e dei documenti negoziali; la Corte ribadisce che l'interpretazione della volontà negoziale è accertamento di fatto sindacabile solo nei limiti stretti del giudizio di legittimità.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per contestare la lettura complessiva dei documenti contrattuali; la Corte afferma che non è consentita una mera contrapposizione di interpretazioni alternative a quella ritenuta plausibile dal giudice di merito.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in relazione all'interpretazione degli accordi aziendali; la Corte non ravvisa una violazione autonoma, perché la critica muove in realtà dalla diversa lettura del materiale negoziale.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato nel secondo ricorso tra i canoni interpretativi invocati; la Corte lo ricomprende nella contestazione dell'attività interpretativa riservata al giudice di merito.

  • art. 1373 c.c.

    richiamato per sostenere che alcuni documenti sarebbero stati erroneamente qualificati e avrebbero avuto effetti diversi; la Corte reputa tali doglianze un'inammissibile richiesta di rivalutazione interpretativa.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per denunciare asserite carenze motivazionali; la Corte esclude la nullità della sentenza perché la motivazione, pur sintetica, era comprensibile e consentiva di seguire l'iter logico della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per dedurre violazione di legge; la Corte precisa che il vizio non copre la contestazione della ricostruzione dei fatti o dell'interpretazione del materiale probatorio e negoziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per i motivi di nullità della sentenza; la Corte osserva che l'anomalia motivazionale rilevante è solo quella che si traduce in motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che il vizio riguarda solo un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato, non la diversa valutazione di elementi istruttori già considerati.

  • art. 335 c.p.c.

    richiamato per la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato nel passaggio sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite.

  • artt. 366 e 369 c.p.c.

    richiamati per evidenziare gli oneri di specifica indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui fu discusso e della sua decisività.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge in cassazione è inammissibile quando, sotto la formale veste dell'errore di diritto, mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specie in tema di applicazione di un contratto collettivo per comportamento concludente.
  • L'adesione implicita a un contratto collettivo da parte di un soggetto non aderente alle associazioni stipulanti richiede un comportamento concludente desumibile da applicazione costante e non contestata delle relative clausole; tale accertamento appartiene al merito.
  • Il principio di irriducibilità della retribuzione non cristallizza singole voci retributive in modo assoluto e opera nei rapporti tra fonte collettiva e rapporto individuale; non è sufficiente invocarlo senza allegare e provare che il nuovo trattamento sia divenuto complessivamente insufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.
  • L'interpretazione degli accordi negoziali è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione affetta da anomalia costituzionalmente rilevante; non è consentita la mera contrapposizione di una lettura alternativa.
  • Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 132 c.p.c. sussiste solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non ricorre quando la ragione della decisione è comunque percepibile.
  • L'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo non esaminato, non la diversa valutazione di documenti o prove che il giudice abbia già considerato.
  • Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui emerge, il momento in cui fu discusso e la sua decisività; in mancanza, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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