Cassazione Civile, Ordinanza n. 30759/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società di leasing aveva impugnato davanti al giudice tributario alcuni avvisi di accertamento relativi al pagamento della tassa automobilistica per veicoli concessi in locazione finanziaria. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR Lombardia aveva invece accolto le impugnazioni, ritenendo che, a seguito della disciplina introdotta dall'art. 7 della L. n. 99/2009 e della successiva normativa, la soggettività passiva non fosse stata esclusa in capo al proprietario/concedente e che, quindi, la società di leasing restasse tenuta al tributo. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla successione delle leggi nel tempo, sostenendo che l'abrogazione della norma interpretativa del 2015 da parte del d.l. n. 113/2016 non potesse operare retroattivamente; con il secondo ha censurato l'interpretazione dell'art. 5, comma 29, del d.l. n. 953/1982, come modificato nel 2009, sostenendo che il soggetto passivo della tassa automobilistica, in caso di leasing, fosse esclusivamente l'utilizzatore. Nel corso del giudizio la Regione ha riferito di avere annullato in autotutela gli avvisi impugnati e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento oggetto della lite. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, valorizzando il fatto che l'orientamento favorevole alla contribuente si era consolidato solo successivamente. La Corte ha comunque ricostruito il quadro normativo affermando che la disciplina applicabile ai rapporti sorti tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016 conduce a ritenere soggetto passivo esclusivo l'utilizzatore in leasing, con responsabilità solidale della società di leasing solo nell'ipotesi di pagamento cumulativo previsto dalle modalità regionali.
Norme richiamate
ha esteso la disciplina della tassa automobilistica ai veicoli concessi in locazione finanziaria, ma, letta nel sistema, non ha mantenuto il concedente quale soggetto passivo esclusivo; la Corte richiama la successiva lettura interpretativa che conduce a ritenere soggetto tenuto l'utilizzatore
art. 5, comma 29, d.l. n. 953/1982 conv. in L. n. 53/1983
come modificato dall'art. 7 L. n. 99/2009
individua il soggetto passivo della tassa automobilistica nel proprietario del veicolo; per i veicoli in leasing, alla luce della disciplina successiva, la soggettività passiva va riferita all'utilizzatore
art. 9-bis d.l. n. 78/2015 conv. in L. n. 125/2015
"in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore"
è norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia ex tunc, che chiarisce la disciplina previgente escludendo la soggettività passiva del concedente, salvo pagamento cumulativo
art. 10, commi 6 e 7, d.l. n. 113/2016 conv. in L. n. 160/2016
abrogazione dell'art. 9-bis e inserimento del comma 2-bis
l'abrogazione della norma interpretativa non ha effetto retroattivo; la nuova disposizione reintroduce pro futuro la medesima regola, senza far rivivere una disciplina diversa per il passato
la presunzione di solidarietà passiva non è applicabile per ricavare una solidarietà tra concedente e utilizzatore in mancanza di una base normativa che la preveda
richiamati dalla ricorrente per sostenere la solidarietà e il regresso, ma non ritenuti idonei a fondare la soggettività passiva solidale della società di leasing
in caso di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, il giudizio tributario va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere
la Corte, dichiarando la cessazione della materia del contendere in sede di legittimità, regola direttamente le spese dell'intero processo secondo soccombenza virtuale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato quale norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario
Massime di principio
- In materia di tassa automobilistica relativa a veicoli concessi in locazione finanziaria, la disciplina interpretativa successiva al 2009 va letta nel senso che il soggetto tenuto al pagamento è esclusivamente l'utilizzatore, salvo l'ipotesi eccezionale di pagamento cumulativo effettuato dalla società di leasing secondo le modalità stabilite dall'ente competente.
- L'abrogazione di una norma di interpretazione autentica non produce, di regola, effetti retroattivi tali da alterare la disciplina dei rapporti già regolati dalla norma interpretativa; la regola successiva opera pro futuro.
- Non può desumersi una solidarietà passiva tra concedente e utilizzatore in assenza di una previsione espressa: la mera possibilità per la società di leasing di versare cumulativamente il tributo non integra un obbligo solidale.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere in sede di legittimità, conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo, comporta l'estinzione del giudizio e la regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale.
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