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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30483/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'ente impositore ha recuperato a tassazione la maggiore IMU per l'anno 2013 su alcuni immobili della contribuente, ritenendo insufficiente il versamento effettuato. La società ha impugnato l'atto deducendo, in sintesi: (i) che, poiché gli immobili erano stati sottoposti a sequestro e poi a confisca nell'ambito di una procedura di prevenzione, il credito tributario avrebbe dovuto essere fatto valere mediante domanda di ammissione al passivo davanti al giudice delegato e non tramite semplice notifica dell'avviso; (ii) che il fabbricato oggetto di imposizione sarebbe stato demolito prima dell'annualità contestata, con conseguente illegittimità della pretesa fondata sulla rendita catastale; (iii) che i giudici di merito avrebbero omesso di valutare la relazione tecnica e la documentazione prodotte a prova della demolizione; (iv) che le sanzioni per omessa dichiarazione IMU sarebbero illegittime, poiché la società avrebbe presentato la dichiarazione di fine lavori e l'amministrazione sarebbe già stata a conoscenza della nuova rendita catastale, con richiesta, inoltre, di considerare un eventuale cumulo giuridico per più annualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la procedura di prevenzione non esclude la giurisdizione del giudice tributario sulla debenza del tributo relativo a periodi d'imposta anteriori alla misura, fermo restando che l'eventuale titolo tributario dovrà poi essere fatto valere nella sede concorsuale per la soddisfazione del credito. Quanto alla dedotta demolizione dell'immobile, la Corte ha ritenuto non applicabile il meccanismo invocato dalla contribuente, perché la norma sulla tassazione dell'area in caso di demolizione o interventi edilizi presuppone la realizzazione di un intervento edificatorio o di recupero, che nella specie non era neppure allegato; pertanto la base imponibile restava quella catastale. Anche la censura sulle sanzioni è stata respinta, perché la dichiarazione di fine lavori non sostituisce la dichiarazione IMU e, in mancanza di prova dell'accoglimento della nuova rendita da parte dell'Agenzia, il dato dichiarato non era opponibile all'ente impositore; inoltre la deduzione sul cumulo giuridico è stata giudicata generica e incidente. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 3-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della procedura concorsuale di ammissione del credito nella prevenzione; la Corte ha escluso che ciò impedisca l'accertamento tributario del credito relativo a periodi anteriori alla misura.

  • art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Invocato come parte della disciplina antimafia sulla tutela concorsuale dei creditori; la Corte ha ribadito che tale disciplina non sottrae al giudice tributario la cognizione sulla debenza dell'imposta.

  • art. 57, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Richiamato in tema di accertamento e soddisfazione concorsuale dei creditori anteriori; la Corte ha chiarito che la sede concorsuale riguarda la soddisfazione del credito, non la verifica della legittimità dell'atto impositivo.

  • art. 58, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Citate nel motivo antimafia; la Corte non ne ha fatto applicazione ostativa all'accertamento fiscale.

  • art. 59, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Citate dalla ricorrente in relazione alla procedura concorsuale; la Corte ha negato che esse escludano l'azione dell'ente impositore davanti al giudice tributario.

  • art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La Corte lo indica come base del sequestro di prevenzione rilevante nella vicenda, evidenziando che esso è successivo al periodo d'imposta contestato.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Norma invocata per sostenere che, in caso di demolizione, la base imponibile debba essere commisurata all'area. La Corte ha ritenuto che nel caso concreto essa non fosse applicabile perché mancava l'allegazione di un intervento edilizio o di recupero e, quindi, della fattispecie presupposta.

  • art. 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Richiamato quale norma di rinvio alla disciplina ICI per l'IMU; la Corte lo utilizza per ribadire la regola della base imponibile, ma esclude la sua applicazione al caso concreto per difetto dei presupposti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte reputa non fondate le censure perché la deduzione difettava dei necessari riscontri fattuali e documentali utili a sovvertire la base catastale.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per omessa valutazione del materiale istruttorio; la Corte ha respinto la doglianza ritenendo che il giudice di merito avesse correttamente valutato gli elementi disponibili.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per vizio di valutazione delle prove; la Corte ha escluso il dedotto vizio, osservando che la documentazione prodotta non era decisiva o comunque non idonea a superare la base imponibile catastale.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte lo richiama per integrare sul piano dei principi la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 14 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato in tema di sanzioni tributarie per l'IMU/ICI; la Corte ha respinto la censura sulla illegittimità delle sanzioni per omessa dichiarazione.

  • art. 20 del Regolamento IMU di Roma Capitale

    Invocato dalla contribuente per escludere le sanzioni; la Corte nega che la dichiarazione di fine lavori possa esonerare dalla dichiarazione IMU.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La pendenza di una misura di prevenzione patrimoniale non sottrae al giudice tributario la cognizione sulla legittimità formale e sostanziale dell'atto impositivo relativo a presupposti maturati prima dell'adozione della misura; la procedura concorsuale rileva semmai per la successiva soddisfazione del credito.
  • Il credito tributario deve essere accertato nella sede propria tributaria, mentre la sede concorsuale o di prevenzione serve alla verifica dell'ammissione e della collocazione del credito nel passivo, non alla decisione sulla debenza dell'imposta.
  • In tema di IMU/ICI, la base imponibile resta ancorata alla rendita catastale finché non ricorrano i presupposti normativi che consentono di tassare l'area al posto del fabbricato; tali presupposti devono essere puntualmente allegati e provati.
  • La disciplina che tassa l'area in caso di demolizione o di interventi edilizi si applica solo se l'intervento edilizio risulti effettivamente realizzato o quantomeno allegato in modo specifico; non basta la mera deduzione della demolizione del fabbricato.
  • La denuncia di omessa valutazione delle prove non può risolversi in una critica generica del convincimento del giudice di merito: occorre indicare elementi concreti, decisivi e idonei a sovvertire l'accertamento della base imponibile o dell'obbligo dichiarativo.
  • La dichiarazione di fine lavori urbanistico-edilizi non è equiparabile alla dichiarazione IMU e non sostituisce gli adempimenti fiscali previsti dal tributo locale.
  • Le sanzioni per omessa dichiarazione IMU non sono escluse dal solo fatto che l'amministrazione sia astrattamente a conoscenza di vicende urbanistiche o catastali, occorrendo la prova dell'effettiva regolarizzazione fiscale rilevante e della sua opponibilità all'ente impositore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

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