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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17941/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati a una società per gli anni d'imposta 2004 e 2005, con recupero a tassazione di maggiori redditi d'impresa e conseguente rideterminazione di IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. In particolare l'Ufficio contestava: per il 2004 maggiori rimanenze finali, maggiori ricavi da cessione di fabbricati, maggiori canoni di locazione attivi e, ai soli fini IVA, omessa fatturazione di acconti desunti dai conti di mastro; per il 2005 maggiori rimanenze finali, costi non inerenti, costi non di competenza e, ai soli fini IVA, omessa fatturazione di acconti desunti dai conti di mastro. La CTP aveva accolto parzialmente i ricorsi societari, annullando i rilievi sulle rimanenze e riducendo i ricavi di vendita del 2004, mentre la CTR aveva rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia l'appello incidentale della contribuente. In cassazione l'Agenzia denunciava, con il primo motivo, nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, in violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva confuso il tema delle rimanenze con quello del coefficiente moltiplicatore 1,30, riferito invece ai ricavi da cessione di fabbricati; con il secondo motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 54, comma 3, d.P.R. 633/1972 e 1, comma 307, l. 296/2006, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'applicabilità del coefficiente 1,30 per la determinazione del valore normale degli immobili ceduti.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, li ha ritenuti fondati e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato, da un lato, che la motivazione della CTR era inconferente rispetto al thema decidendum sui rilievi relativi alle rimanenze finali, poiché aveva richiamato il coefficiente 1,30 che riguardava invece i ricavi da cessione di fabbricati; dall'altro, che sulla questione del valore normale degli immobili il criterio dell'Ufficio risultava coerente con la disciplina normativa e con il provvedimento direttoriale del 27 luglio 2007 che prevede il moltiplicatore 1,3 per gli immobili diversi dalle abitazioni, in mancanza di una specifica determinazione secondo lo stato conservativo ottimo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza tributaria è apparente o mancante quando affronta un tema diverso da quello realmente controverso, omettendo di decidere sul punto effettivamente devoluto al giudice di merito.
  • Nella rettifica dei ricavi derivanti da cessione di fabbricati, il criterio di determinazione del valore normale può essere desunto dai parametri fissati dall'Amministrazione in attuazione della normativa di legge; il moltiplicatore 1,3 è utilizzabile per gli immobili diversi dalle abitazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal provvedimento direttoriale.
  • Il giudice di merito, quando valuta rilievi fiscali diversi, deve distinguere con precisione tra rimanenze finali e ricavi da cessione di beni, evitando di confondere il quadro fattuale e normativo di ciascun recupero a tassazione.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è fondata quando il giudice tributario esclude un criterio legale di determinazione del valore normale senza confrontarsi con la disciplina primaria e con il provvedimento attuativo applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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