Cassazione Civile, Ordinanza n. 17941/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati a una società per gli anni d'imposta 2004 e 2005, con recupero a tassazione di maggiori redditi d'impresa e conseguente rideterminazione di IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. In particolare l'Ufficio contestava: per il 2004 maggiori rimanenze finali, maggiori ricavi da cessione di fabbricati, maggiori canoni di locazione attivi e, ai soli fini IVA, omessa fatturazione di acconti desunti dai conti di mastro; per il 2005 maggiori rimanenze finali, costi non inerenti, costi non di competenza e, ai soli fini IVA, omessa fatturazione di acconti desunti dai conti di mastro. La CTP aveva accolto parzialmente i ricorsi societari, annullando i rilievi sulle rimanenze e riducendo i ricavi di vendita del 2004, mentre la CTR aveva rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia l'appello incidentale della contribuente. In cassazione l'Agenzia denunciava, con il primo motivo, nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, in violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva confuso il tema delle rimanenze con quello del coefficiente moltiplicatore 1,30, riferito invece ai ricavi da cessione di fabbricati; con il secondo motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 54, comma 3, d.P.R. 633/1972 e 1, comma 307, l. 296/2006, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'applicabilità del coefficiente 1,30 per la determinazione del valore normale degli immobili ceduti.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, li ha ritenuti fondati e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato, da un lato, che la motivazione della CTR era inconferente rispetto al thema decidendum sui rilievi relativi alle rimanenze finali, poiché aveva richiamato il coefficiente 1,30 che riguardava invece i ricavi da cessione di fabbricati; dall'altro, che sulla questione del valore normale degli immobili il criterio dell'Ufficio risultava coerente con la disciplina normativa e con il provvedimento direttoriale del 27 luglio 2007 che prevede il moltiplicatore 1,3 per gli immobili diversi dalle abitazioni, in mancanza di una specifica determinazione secondo lo stato conservativo ottimo.
Norme richiamate
richiamato quale parametro della nullità della sentenza per mancanza o apparenza di motivazione
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come vizio denunciato per violazione di legge
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma sulla rettifica del reddito e dei ricavi ai fini delle imposte dirette
art. 54, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base normativa per la rettifica dei corrispettivi ai fini IVA
art. 1, comma 307, l. 27 dicembre 2006, n. 296
«per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati»
la norma legittima l'individuazione, con provvedimento direttoriale, di criteri periodici per la determinazione del valore normale dei fabbricati
art. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come parametro per la determinazione del valore normale
art. 9, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come norma sulla nozione di valore normale ai fini delle imposte sui redditi
art. 51, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato come norma sulla nozione di valore normale ai fini dell'imposta di registro
Massime di principio
- La motivazione della sentenza tributaria è apparente o mancante quando affronta un tema diverso da quello realmente controverso, omettendo di decidere sul punto effettivamente devoluto al giudice di merito.
- Nella rettifica dei ricavi derivanti da cessione di fabbricati, il criterio di determinazione del valore normale può essere desunto dai parametri fissati dall'Amministrazione in attuazione della normativa di legge; il moltiplicatore 1,3 è utilizzabile per gli immobili diversi dalle abitazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal provvedimento direttoriale.
- Il giudice di merito, quando valuta rilievi fiscali diversi, deve distinguere con precisione tra rimanenze finali e ricavi da cessione di beni, evitando di confondere il quadro fattuale e normativo di ciascun recupero a tassazione.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è fondata quando il giudice tributario esclude un criterio legale di determinazione del valore normale senza confrontarsi con la disciplina primaria e con il provvedimento attuativo applicabile ratione temporis.
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