Cassazione Civile, Ordinanza n. 11081/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una selezione interna bandita da ARPA Piemonte per l’attribuzione di incarichi di funzione di posizione organizzativa e di coordinamento, riservata al personale non dirigente di categoria D. Una dipendente contestava la propria collocazione al secondo posto della graduatoria, sostenendo che l’amministrazione avesse erroneamente omesso di valorizzare un precedente incarico da lei svolto, riconducibile al codice B5.05, ai fini del punteggio per anzianità di funzione. Contestava inoltre che ad altra concorrente fosse stato affidato un doppio incarico in violazione del divieto di cumulo ex art. 53 del testo unico sul pubblico impiego, con conseguente pregiudizio per la possibilità di ottenere la posizione organizzativa per la sede di Biella. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello la dipendente otteneva l’accoglimento della censura sulla mancata motivazione dell’esclusione del punteggio e la Corte riconosceva il diritto al punteggio aggiuntivo, alla prima posizione in graduatoria e al risarcimento per perdita di chance. ARPA ricorreva per cassazione con sei motivi: deduceva, in sintesi, omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme processuali per non avere la Corte considerato la relazione e le ragioni addotte dall’ente; violazione dei canoni di correttezza e delle norme sul pubblico impiego e sull’art. 97 Cost. per avere sindacato la discrezionalità tecnica della commissione; nullità della sentenza per omessa pronuncia su alcune domande; insussistenza del nesso causale tra il difetto di motivazione e il danno; infondatezza della regolazione delle spese. La resistente si costituiva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondi e quinti motivi perché, sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame, miravano in realtà a una rivalutazione del merito; ha escluso la fondatezza del terzo motivo osservando che il lavoratore pubblico contrattualizzato ha diritto al corretto svolgimento della procedura valutativa ma non può chiedere al giudice di sostituirsi alla discrezionalità dell’amministrazione, salvo che questa si sia autovincolata a criteri fissi e predeterminati, evenienza che nella specie la Corte territoriale aveva escluso o comunque ritenuto violata per difetto di motivazione e di corretta procedura. Ha respinto il quarto motivo ritenendo che la Corte d’appello avesse implicitamente accolto la doglianza sull’illegittimità della graduatoria riconoscendo il danno e che, comunque, l’amministrazione non avesse interesse a una pronuncia dichiarativa. Ha respinto il sesto motivo sulle spese, ribadendo che il principio di soccombenza va riferito all’esito finale della lite. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo; non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o per censurare indirettamente la tardività delle difese di merito
richiamato congiuntamente all’art. 116 c.p.c.; la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice d’appello
richiamato congiuntamente all’art. 115 c.p.c.; non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo apprezzamento del materiale probatorio
evocato quale parametro di buona fede e correttezza nella gestione della procedura selettiva; la Corte d’appello aveva fatto applicazione di tali canoni nella censura della motivazione amministrativa
evocato quale criterio di esecuzione del rapporto secondo buona fede e correttezza; la procedura selettiva deve essere coerente con tali canoni
richiamato dalla ricorrente a sostegno della correttezza tecnica della valutazione; non ha condotto a una diversa decisione di legittimità
richiamato dalla ricorrente nel contesto della valutazione dell’esperienza professionale della dipendente; la censura è stata reputata inammissibile perché diretta al merito
art. 97 Cost.
richiamato in relazione all’azione amministrativa e alla discrezionalità della commissione; non esclude il sindacato sulla correttezza della procedura e sulla motivazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per dedurre violazioni di legge, ma la Corte ha osservato che i motivi tendevano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto
art. 5, comma 3, D.Lgs. 165/2001
invocato per affermare la discrezionalità del datore di lavoro pubblico nell’assegnazione degli incarichi; la Corte ha ribadito che tale discrezionalità resta sindacabile nei limiti del corretto svolgimento della procedura e dell’autovincolo a criteri predeterminati
art. 53 T.U. pubblico impiego
richiamato dalla parte resistente in fatto per contestare il cumulo di incarichi attribuito a un’altra concorrente; il tema non risulta decisivo nella motivazione finale della Corte di cassazione
la Corte ha escluso la nullità per omessa pronuncia, ritenendo che la Corte d’appello avesse implicitamente esaminato la domanda di illegittimità della graduatoria
richiamato per contestare il nesso tra il preteso vizio della procedura e il danno; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi
richiamato per la pretesa mancanza di conseguenze dannose immediate e dirette; la Corte non ha accolto la doglianza
conferma del criterio di soccombenza nella liquidazione delle spese
la compensazione delle spese resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il dipendente ha diritto al corretto e trasparente svolgimento della procedura valutativa e può chiedere il riesame della valutazione o il risarcimento del danno da perdita di chance, ma il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni discrezionali, salvo che questa si sia autovincolata a criteri fissi e predeterminati.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge, del vizio motivazionale o dell’omesso esame di fatti decisivi; il motivo deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La doglianza che investe l’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in realtà, contesta la ritenuta tardività di difese o allegazioni svolte solo in appello, tema che andava dedotto come error in procedendo.
- La mancata o insufficiente motivazione del provvedimento conclusivo di una selezione interna può integrare violazione dei canoni di correttezza e buona fede e fondare il riconoscimento del punteggio spettante, del conseguente posizionamento in graduatoria e del danno da perdita di chance.
- Ai fini delle spese processuali, il principio di soccombenza va riferito all’esito finale della lite nel suo complesso e non può essere frazionato per singole fasi o gradi del giudizio; la compensazione resta eccezionale e discrezionale nei limiti di legge.
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