Cassazione Civile, Ordinanza n. 21067/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile anche il controricorso per difetto di valida procura. Non ha provveduto sulle spese per l'inammissibilità del controricorso e ha dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (operatore telefonico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un utente di telefonia mobile contro l'operatore, con richiesta di risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal malfunzionamento/disservizio della linea e di pagamento dell'indennizzo per la mancata risposta al reclamo. In primo grado il giudice di pace accolse solo la domanda indennitaria. In appello, però, il Tribunale riformò integralmente la decisione e rigettò anche l'indennizzo, ritenendo non provata la titolarità del rapporto contrattuale in capo all'attore, perché questi non aveva dimostrato la fonte negoziale del diritto vantato. Il ricorrente per cassazione ha denunciato: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato elementi indiziari idonei a provare la titolarità dell'utenza, tra cui l'estratto del traffico telefonico prodotto dall'operatore, la mancata contestazione in primo grado della qualità di cliente e una risposta al reclamo in cui sarebbe stato indicato un codice cliente con qualificazione dell'utente come cliente; 2) violazione e falsa applicazione delle norme richiamate in tema di indennizzo per disservizi e di tutela del consumatore, assumendo che il rigetto dell'indennizzo fosse conseguenza dell'erroneo accoglimento del primo motivo di appello della società telefonica. La Cassazione ha però ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente non censurava la ratio decidendi della sentenza impugnata, non rispettava gli oneri di specifica indicazione e localizzazione dei documenti richiamati e, per la parte relativa alla non contestazione, pretendeva un sindacato di legittimità sul merito dell'apprezzamento della Corte territoriale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la dedotta violazione di legge era formulata solo come conseguenza della contestata ricognizione dei fatti e non come critica autonoma dell'impostazione giuridica della sentenza. È stata inoltre dichiarata l'inammissibilità del controricorso per mancanza di valida procura. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese, con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato solo per escludere che il giudice di pace avesse disposto un ordine di esibizione del contratto; la Corte non ne ricava un principio sostanziale sul merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è ammesso solo nei ristretti limiti previsti dalla norma e non può essere usato per rivalutare il merito o per censurare in modo generico l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge deve denunciare specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata; non è ammissibile quando si risolva nella contestazione della sola ricognizione dei fatti.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; un motivo privo di reale contestazione della ratio decidendi è un 'non motivo' ed è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve contenere specifica indicazione e, quando occorra, riproduzione dei documenti e degli atti su cui si fonda la censura.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
È necessario depositare i documenti sui quali il ricorso si fonda e indicarne la collocazione processuale, a pena di inammissibilità.
art. 9, comma 1-bis, L. 53/1994
L'attestazione di conformità della copia analogica non sana la mancanza di prova della sottoscrizione digitale della procura da parte del conferente.
È richiamato per distinguere la sottoscrizione digitale del notificante-avvocato dalla sottoscrizione della procura da parte del conferente.
art. 221, comma 5, d.l. 19 maggio 2020, n. 34
È citato nel contesto dell'attivazione del deposito telematico presso la Cassazione durante l'emergenza COVID-19.
Citato solo come provvedimento emergenziale che ha consentito il deposito telematico degli atti.
È richiamata per la conversione del d.l. n. 34/2020.
provvedimento del Direttore Generale della D.G.S.I.A. 27 gennaio 2021
È richiamato per l'attivazione del servizio di deposito telematico presso la Corte di cassazione civile dal 31 marzo 2021.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 11, Allegato A, Delibera n. 73/11/CONS
È citato dal ricorrente nel secondo motivo, ma il motivo resta assorbito e la Corte non entra nel merito dell'interpretazione della disposizione.
art. 2, lett. e), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
È richiamato solo nel secondo motivo del ricorso, dichiarato assorbito.
art. 1, lett. j), Allegato A, Delibera n. 347/18/CONS
È richiamato solo nel secondo motivo del ricorso, dichiarato assorbito.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è ammissibile solo se contiene una critica specifica e puntuale alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomenti già svolti in appello non integra un valido motivo.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con quello della parte.
- Quando si fonda il ricorso su documenti o atti processuali, è necessario indicarne con precisione il contenuto rilevante e la collocazione nel fascicolo; la mancata osservanza degli oneri di specifica indicazione e localizzazione comporta inammissibilità.
- L'accertamento della contestazione o non contestazione dei fatti allegati è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale previsto dall'art. 360, n. 5 c.p.c.
- Il vizio di violazione di legge non può essere dedotto in modo meramente consequenziale rispetto a una contestazione sulla ricostruzione dei fatti: occorre indicare quale affermazione di diritto della sentenza sia in contrasto con la norma o con l'interpretazione di legittimità.
- La procura allegata al controricorso deve risultare validamente conferita dalla parte; la sola attestazione di conformità di una copia analogica non basta a dimostrare, di per sé, la sottoscrizione digitale dell'originario da parte del conferente.
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