Cassazione Civile, Ordinanza n. 13232/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva determinato un maggior reddito d'impresa e recuperato maggiori IRPEF, IRAP e IVA sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, riconoscendo costi deducibili e IVA a credito. L'Agenzia delle entrate aveva appellato deducendo che la documentazione contabile prodotta dal contribuente era stata depositata tardivamente e che, in mancanza di una causa non imputabile al contribuente, essa doveva ritenersi inutilizzabile ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973. In cassazione l'Ufficio articolava due motivi: con il primo denunciava violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto necessaria, per l'inutilizzabilità, una condotta dolosa o un vero e proprio rifiuto del contribuente; con il secondo lamentava omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la CTR avesse trascurato la contestazione sull'insufficienza della documentazione prodotta ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non specifico e non autosufficiente e, soprattutto, perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti applicato la disciplina delle richieste documentali formulate nell'ambito di accessi, ispezioni o verifiche, e non quella relativa agli inviti dell'Ufficio, per la quale opera la preclusione dell'art. 32 solo in presenza di un sostanziale rifiuto di esibizione, con onere probatorio a carico dell'amministrazione. Ha inoltre osservato che l'Agenzia non aveva indicato né la specifica tipologia di richiesta ex art. 32, né l'avviso preventivo delle conseguenze della mancata risposta. È stato dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di mere questioni o valutazioni probatorie; nel caso di specie la doglianza riguardava la valutazione della documentazione contabile comunque prodotta e ritenuta sufficiente dai giudici di merito. La decisione finale è stata dunque di rigetto del ricorso, senza statuizioni sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
Nel caso di richieste documentali formulate con invito dell'Ufficio, il mancato invio nei termini equivale a rifiuto e determina l'inutilizzabilità della documentazione in sede amministrativa e contenziosa solo se l'amministrazione abbia puntualmente indicato i documenti richiesti e avvertito delle conseguenze della mancata ottemperanza; il contribuente può superare la preclusione solo allegando e provando una causa a lui non imputabile.
Per accessi, ispezioni e verifiche in materia di imposte dirette, il regime della inutilizzabilità della documentazione segue la disciplina richiamata dall'art. 52 d.P.R. n. 633/1972 e opera solo in presenza di un sostanziale rifiuto di esibizione, da provare da parte dell'amministrazione.
La preclusione all'utilizzo dei documenti non esibiti nel corso dell'attività ispettiva ha carattere eccezionale e va interpretata restrittivamente, alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., per non comprimere il diritto di difesa del contribuente; richiede un sostanziale rifiuto di esibizione diretto a impedire l'ispezione documentale.
Richiamato come norma denunciata, ma la Corte non fonda su di essa una specifica ratio diversa da quella relativa al regime di esibizione e inutilizzabilità dei documenti.
Richiamato dall'Ufficio tra le norme violate in tema di IVA, senza una autonoma elaborazione decisoria nella sentenza.
Richiamato dall'Ufficio tra le norme violate in tema di IVA, senza una autonoma elaborazione decisoria nella sentenza.
Richiamato nel primo motivo come norma sulle prove, senza un autonomo principio applicato dalla Corte.
Richiamato nel primo motivo come norma sulle presunzioni, senza un autonomo principio applicato dalla Corte.
Richiamato nel primo motivo in tema di onere della prova; la Corte ribadisce che, nel caso di sostanziale rifiuto di esibizione in sede ispettiva, l'onere di dimostrare i presupposti della preclusione grava sull'amministrazione finanziaria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e perché non attaccava la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel testo riformulato, permette di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non consente di censurare la valutazione delle prove o il mancato esame di questioni giuridiche.
È richiamato quale norma che ha riformulato il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83/2012.
artt. 24 e 53 Cost.
Richiamati per sottolineare che l'interpretazione della preclusione documentale deve evitare compressioni del diritto di difesa e obblighi di pagamento non dovuti.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario occorre distinguere tra documenti richiesti con questionario/invito dell'Ufficio e documenti richiesti o acquisiti nel corso di accessi, ispezioni o verifiche: i due regimi hanno presupposti e conseguenze diverse quanto all'inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente.
- La preclusione all'utilizzo di documenti non esibiti in sede ispettiva ha natura eccezionale e opera solo quando la mancata esibizione si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione; la relativa prova incombe sull'amministrazione finanziaria.
- Nel regime degli inviti documentali ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, l'inutilizzabilità consegue alla mancata risposta nei termini solo se l'Ufficio abbia specificamente richiesto i documenti e abbia avvertito il contribuente delle conseguenze della mancata ottemperanza; il contribuente può evitare la preclusione dimostrando una causa non imputabile.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza; la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti o della disciplina applicabile non è sufficiente.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un preciso fatto storico e non consente di sindacare la valutazione delle prove o il merito dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
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