Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24023/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. Ha articolato cinque motivi: i primi quattro denunciavano, sotto vari profili, violazioni di legge e nullità della sentenza e del procedimento fallimentare per asserita invalidità della notifica dell'istanza di fallimento, del decreto di fissazione d'udienza e della procedura, oltre alla dedotta violazione del termine a difesa; il quinto motivo contestava nel merito la sussistenza dei presupposti del fallimento e dello stato di insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto che, nel ricorso avverso la sentenza di rigetto del reclamo contro la dichiarazione di fallimento, il ricorrente debba depositare, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione o con l'equipollente comunicazione integrale della cancelleria, salvo che nel ricorso si alleghi la mancata esecuzione di tali adempimenti o che il ricorso sia stato notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione. Nel caso concreto la sentenza impugnata risultava pubblicata il 7 aprile 2020 e il ricorso era stato notificato il 2 settembre 2020; inoltre, nel ricorso non era allegata la mancata notificazione/comunicazione e non risultava depositata la copia notificata/comunicata né la stessa era comunque nella disponibilità della Corte. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro di deduzione dei vizi denunciati nei motivi di ricorso

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente quale norma costituzionale violata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di onere della prova

  • art. 15 legge fallimentare

    richiamato in relazione alla notifica dell'istanza di fallimento e del decreto di fissazione d'udienza

  • art. 107 d.p.r. 1229/1959

    richiamato insieme all'art. 15 l. fall. per contestare le notifiche

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato per denunciare nullità della notifica e del procedimento

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della notificazione

  • art. 18 legge fallimentare

    la sentenza che rigetta il reclamo va notificata dalla cancelleria al reclamante e il ricorso per cassazione va proposto entro trenta giorni dalla notificazione; la comunicazione integrale è equipollente alla notificazione

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato in collegamento con la notificazione telematica della cancelleria

  • art. 16 d.l. 179/2012

    le notificazioni e comunicazioni a cura della cancelleria avvengono esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo richiamato come applicabile solo in caso di mancata notificazione/comunicazione da parte della cancelleria

  • art. 133 c.p.c.

    la comunicazione del testo integrale della sentenza non fa decorrere, di regola, i termini di cui all'art. 325 c.p.c., salvo le diverse ipotesi previste dalla legge

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il modello ordinario del termine breve per impugnare

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla notificazione della sentenza ai fini del termine breve nel regime ordinario

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato quale riferimento tecnico per la notificazione della sentenza nel regime ordinario

  • art. 369 c.p.c.

    primo comma e secondo comma n. 2

    il ricorrente deve depositare la copia della decisione impugnata e, se esistente, la relata di notificazione o la comunicazione integrale; la mancanza determina improcedibilità salvo che il documento sia comunque nella disponibilità della Corte

  • art. 99 legge fallimentare

    richiamato quale ulteriore esempio di provvedimento comunicato dalla cancelleria con termine di trenta giorni per ricorrere per cassazione

  • art. 183 legge fallimentare

    richiamato per il reclamo in tema di concordato preventivo, soggetto alla medesima logica di decorrenza del termine

  • art. 17 legge n. 184 del 1983

    richiamato quale esempio di termine per cassazione decorrente dalla notificazione d'ufficio

  • art. 26 legge n. 184 del 1983

    richiamato quale ulteriore esempio di termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione

  • art. 35-bis d.lgs. 25/2008

    richiamato come esempio di termine per cassazione decorrente dalla comunicazione della cancelleria

  • art. 35 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla collocazione delle sentenze nel fascicolo d'ufficio

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 348-ter c.p.c. per l'applicabilità dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

Massime di principio

  • Quando la legge collega espressamente il termine per cassazione alla notificazione o comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria, il termine breve decorre necessariamente da tale adempimento, che integra il modello ordinario di impugnazione e deroga alla disciplina generale degli artt. 325-327 c.p.c.
  • Nel giudizio di cassazione contro la sentenza che rigetta il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione o con l'equipollente comunicazione integrale, salvo che deduca la mancata esecuzione di tali adempimenti o che il ricorso sia stato notificato entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
  • L'onere di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. è funzionale alla verifica officiosa della tempestività dell'impugnazione e alla tutela della formazione del giudicato; la Corte non è tenuta ad attivarsi per supplire all'omissione della parte, salvo che la copia notificata/comunicata sia già comunque disponibile nel fascicolo o prodotta dalla controparte.
  • La mancata allegazione dell'avvenuta notificazione/comunicazione del provvedimento impugnato non equivale, nel regime speciale dei procedimenti in cui il termine decorre dalla cancelleria, a scelta di avvalersi del termine lungo, perché opera una presunzione fisiologica di avvenuta notificazione/comunicazione da parte dell'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.