Cassazione Civile, Ordinanza n. 24023/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. Ha articolato cinque motivi: i primi quattro denunciavano, sotto vari profili, violazioni di legge e nullità della sentenza e del procedimento fallimentare per asserita invalidità della notifica dell'istanza di fallimento, del decreto di fissazione d'udienza e della procedura, oltre alla dedotta violazione del termine a difesa; il quinto motivo contestava nel merito la sussistenza dei presupposti del fallimento e dello stato di insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto che, nel ricorso avverso la sentenza di rigetto del reclamo contro la dichiarazione di fallimento, il ricorrente debba depositare, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione o con l'equipollente comunicazione integrale della cancelleria, salvo che nel ricorso si alleghi la mancata esecuzione di tali adempimenti o che il ricorso sia stato notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione. Nel caso concreto la sentenza impugnata risultava pubblicata il 7 aprile 2020 e il ricorso era stato notificato il 2 settembre 2020; inoltre, nel ricorso non era allegata la mancata notificazione/comunicazione e non risultava depositata la copia notificata/comunicata né la stessa era comunque nella disponibilità della Corte. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
richiamato come parametro di deduzione dei vizi denunciati nei motivi di ricorso
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente quale norma costituzionale violata
richiamato nel primo motivo in tema di onere della prova
richiamato in relazione alla notifica dell'istanza di fallimento e del decreto di fissazione d'udienza
richiamato insieme all'art. 15 l. fall. per contestare le notifiche
richiamato per denunciare nullità della notifica e del procedimento
richiamato per la disciplina della notificazione
la sentenza che rigetta il reclamo va notificata dalla cancelleria al reclamante e il ricorso per cassazione va proposto entro trenta giorni dalla notificazione; la comunicazione integrale è equipollente alla notificazione
richiamato in collegamento con la notificazione telematica della cancelleria
le notificazioni e comunicazioni a cura della cancelleria avvengono esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC
termine lungo richiamato come applicabile solo in caso di mancata notificazione/comunicazione da parte della cancelleria
la comunicazione del testo integrale della sentenza non fa decorrere, di regola, i termini di cui all'art. 325 c.p.c., salvo le diverse ipotesi previste dalla legge
richiamato per il modello ordinario del termine breve per impugnare
richiamato quale norma sulla notificazione della sentenza ai fini del termine breve nel regime ordinario
richiamato quale riferimento tecnico per la notificazione della sentenza nel regime ordinario
primo comma e secondo comma n. 2
il ricorrente deve depositare la copia della decisione impugnata e, se esistente, la relata di notificazione o la comunicazione integrale; la mancanza determina improcedibilità salvo che il documento sia comunque nella disponibilità della Corte
richiamato quale ulteriore esempio di provvedimento comunicato dalla cancelleria con termine di trenta giorni per ricorrere per cassazione
richiamato per il reclamo in tema di concordato preventivo, soggetto alla medesima logica di decorrenza del termine
richiamato quale esempio di termine per cassazione decorrente dalla notificazione d'ufficio
richiamato quale ulteriore esempio di termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione
richiamato come esempio di termine per cassazione decorrente dalla comunicazione della cancelleria
richiamato nel ragionamento sulla collocazione delle sentenze nel fascicolo d'ufficio
richiamato insieme all'art. 348-ter c.p.c. per l'applicabilità dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Massime di principio
- Quando la legge collega espressamente il termine per cassazione alla notificazione o comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria, il termine breve decorre necessariamente da tale adempimento, che integra il modello ordinario di impugnazione e deroga alla disciplina generale degli artt. 325-327 c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza che rigetta il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione o con l'equipollente comunicazione integrale, salvo che deduca la mancata esecuzione di tali adempimenti o che il ricorso sia stato notificato entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
- L'onere di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. è funzionale alla verifica officiosa della tempestività dell'impugnazione e alla tutela della formazione del giudicato; la Corte non è tenuta ad attivarsi per supplire all'omissione della parte, salvo che la copia notificata/comunicata sia già comunque disponibile nel fascicolo o prodotta dalla controparte.
- La mancata allegazione dell'avvenuta notificazione/comunicazione del provvedimento impugnato non equivale, nel regime speciale dei procedimenti in cui il termine decorre dalla cancelleria, a scelta di avvalersi del termine lungo, perché opera una presunzione fisiologica di avvenuta notificazione/comunicazione da parte dell'ufficio.
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