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Legge

LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Normativa italiana083U0184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina tutela, affidamento familiare, collocamento in comunità e adozione dei minori privi temporaneamente o stabilmente di un ambiente familiare idoneo. Prevede interventi di sostegno alle famiglie, durata massima dell’affidamento ordinario di 24 mesi, priorità all’affidamento familiare rispetto alle strutture e procedure per la dichiarazione di adottabilità e l’adozione. Alcune disposizioni richiamano regimi transitori e aggiornamenti recenti.

Affidamento familiare e adozione dei minori

Affidamento e adozione dei minori

La legge disciplina le misure di protezione dei minori che non possono essere cresciuti nel proprio nucleo familiare, privilegiando il sostegno alla famiglia di origine, l’affidamento familiare e, solo in via residuale, il collocamento in comunità o istituti. Regola inoltre la dichiarazione di adottabilità, l’adozione e i relativi controlli giudiziari.

Principi generali e sostegno alla famiglia di origine

Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia. Le condizioni economiche difficili dei genitori non possono, da sole, ostacolare questo diritto: perciò Stato, Regioni ed enti locali devono attivare interventi di sostegno e aiuto, nei limiti delle risorse disponibili. Gli stessi enti promuovono formazione, informazione e iniziative di supporto per l’affidamento e l’adozione, anche tramite convenzioni con enti e associazioni senza fini di lucro.

Affidamento familiare e collocamento alternativo

Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, dopo gli interventi di sostegno, può essere affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, oppure a una persona singola, capace di garantirgli mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive. Se l’affidamento non è possibile, è ammesso l’inserimento in una comunità di tipo familiare o, in subordine, in un istituto di assistenza, preferibilmente vicino al luogo di residenza della famiglia di origine. Per i minori sotto i sei anni, l’inserimento è consentito solo in comunità di tipo familiare.

Limiti, incompatibilità e casi particolari

Sono previste specifiche incompatibilità soggettive per evitare affidamenti o inserimenti in strutture con possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che hanno contribuito al procedimento. In caso di necessità e urgenza l’affidamento può essere disposto anche senza la previa attivazione degli interventi di sostegno. I provvedimenti devono indicare le ragioni dell’impossibilità di permanenza nella famiglia originaria e dell’impossibilità di un affidamento a famiglia.

Per i minori stranieri non accompagnati, gli enti locali possono promuovere sensibilizzazione e formazione di affidatari, con priorità rispetto al ricovero in struttura; tale attività deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gestione dell’affidamento: autorità, contenuto del provvedimento e controlli

L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale con il consenso dei genitori o del tutore, sentito il minore dai 12 anni e anche il minore più piccolo se capace di discernimento; il giudice tutelare rende esecutivo il provvedimento. Se manca l’assenso, provvede il tribunale per i minorenni.

Il provvedimento deve indicare in modo puntuale:

  • le motivazioni dell’affidamento;
  • tempi e modalità di esercizio dei poteri dell’affidatario;
  • modalità di mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine;
  • il servizio sociale responsabile del programma di assistenza e della vigilanza.

Il servizio sociale deve riferire senza indugio gli eventi rilevanti e presentare una relazione semestrale sull’andamento del programma e sulla situazione della famiglia di origine.

Durata, proroga e cessazione dell’affidamento

La durata presumibile dell’affidamento deve essere rapportata agli interventi di recupero della famiglia di origine e non può superare 24 mesi. La proroga è ammessa dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero, se la cessazione arrecherebbe grave pregiudizio al minore. L’affidamento cessa alla scadenza, con provvedimento dell’autorità che lo ha disposto, quando viene meno la difficoltà temporanea della famiglia di origine o quando la prosecuzione sia pregiudizievole per il minore.

Per gli inserimenti in comunità o istituti si applicano regole compatibili, con verifica dopo 12 mesi da parte del giudice tutelare sull’andamento del programma e sull’opportunità di proseguire l’inserimento.

Tutela dei legami affettivi e casi di particolare gravità

La legge valorizza i legami affettivi consolidati durante l’affidamento. Se, durante un affidamento prolungato, il minore diventa adottabile e la famiglia affidataria chiede di adottarlo, il tribunale tiene conto del rapporto stabile e duraturo tra minore e affidatari. Se il minore rientra in famiglia, è affidato ad altra famiglia o viene adottato da altri, va comunque tutelata, se coerente con il suo interesse, la continuità delle relazioni socio-affettive positive consolidate.

È inoltre prevista una disciplina speciale per il minore rimasto privo di ambiente familiare idoneo a causa dell’omicidio volontario del genitore da parte del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile, del convivente o di persona legata da relazione affettiva: il tribunale privilegia la continuità dei rapporti con i parenti fino al terzo grado e, se presenti fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra loro. I servizi sociali devono assicurare sostegno psicologico e misure per diritto allo studio e inserimento lavorativo.

Affidamento al servizio sociale

Nei casi di limitazione della responsabilità genitoriale e quando gli interventi di sostegno si siano rivelati inefficaci o non collaborati, il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale. Il provvedimento deve indicare collocamento del minore, compiti del servizio sociale, atti consentiti ai genitori, al curatore e al collocatario, durata massima di 24 mesi e periodicità massima semestrale delle relazioni all’autorità giudiziaria. Entro 15 giorni dalla notifica, il servizio sociale comunica il responsabile dell’affidamento ai soggetti interessati.

Registro nazionale e registri giudiziari

È istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti, finalizzato al monitoraggio degli affidamenti e alla prevenzione di collocamenti impropri. Le Regioni e gli enti locali devono trasmettere i dati necessari nel rispetto della normativa privacy; le modalità operative sono demandate a un decreto ministeriale entro sei mesi.

Presso ogni tribunale per i minorenni e tribunale ordinario è istituito un registro dei minori collocati in affidamento o in comunità/istituti, con annotazione dei provvedimenti di collocamento, collocazione protetta, interventi della forza pubblica, autorizzazioni agli incontri, revoche/modifiche e qualificazione di minore con bisogni speciali. Anche qui le modalità sono demandate a decreto ministeriale.

Adozione: requisiti degli adottanti

L’adozione è consentita a coniugi sposati da almeno tre anni, senza separazione personale, neppure di fatto, negli ultimi tre anni. Gli adottanti devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore. L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e non più di 45 anni quella dell’adottando, con deroghe in casi di grave danno per il minore o in ipotesi particolari espressamente previste. Sono consentite più adozioni da parte degli stessi coniugi e l’adozione di fratelli è favorita.

Per l’adozione di minori ultradodicenni o con disabilità accertata, lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono prevedere misure economiche e di sostegno fino alla maggiore età.

Stato di adottabilità: presupposti e procedimento

L’adozione è possibile solo per minori dichiarati in stato di adottabilità. La dichiarazione compete al tribunale per i minorenni quando sia accertata la situazione di abbandono, cioè la mancanza di assistenza morale e materiale da parte di genitori o parenti tenuti a provvedervi, purché non dipenda da forza maggiore transitoria. L’abbandono può sussistere anche se il minore è già collocato in istituto, comunità o affidamento familiare.

La procedura si apre su segnalazione, con obbligo di informazione per pubblici ufficiali e operatori del servizio pubblico. Gli istituti e le comunità devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica l’elenco dei minori accolti con i relativi dati familiari e sanitari essenziali. Sono previste ispezioni periodiche e anche straordinarie.

Il procedimento garantisce il contraddittorio e l’assistenza legale dei genitori e dei parenti; il tribunale può adottare provvedimenti provvisori nell’interesse del minore, compreso il collocamento temporaneo e la nomina di un tutore provvisorio. In determinate circostanze può sospendere il procedimento fino a un anno o sospendere/rinviare la procedura di adottabilità per consentire il riconoscimento del minore. Se i termini decorrono senza riconoscimento, si procede alla dichiarazione di adottabilità.

Dichiarazione e revoca dell’adottabilità

Lo stato di adottabilità è dichiarato quando i soggetti convocati non compaiono senza giustificato motivo, quando permane la mancanza di assistenza e la non disponibilità a rimuoverla, oppure quando le prescrizioni impartite non vengono rispettate o risulti irrecuperabile, in tempi ragionevoli, la capacità genitoriale. La sentenza è pronunciata in camera di consiglio, con ascolto del pubblico ministero, del rappresentante della struttura di collocamento, del tutore e del minore secondo età e discernimento.

Se invece non sussistono i presupposti dell’abbandono, il tribunale dichiara che non vi è luogo a provvedere, adottando comunque i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.

Lo stato di adottabilità cessa per adozione, per maggiore età o per revoca quando vengano meno le condizioni di abbandono; non è revocabile se è già in corso l’affidamento preadottivo.

Adozione: domanda, indagini e affidamento preadottivo

Chi intende adottare presenta domanda al tribunale per i minorenni, indicando eventuale disponibilità ad adottare fratelli o minori con disabilità. È possibile presentare più domande, anche successive, purché se ne dia comunicazione ai tribunali già aditi; la domanda decade dopo tre anni, ma può essere rinnovata.

Il tribunale dispone indagini sui richiedenti, con particolare attenzione a capacità educativa, situazione personale ed economica, salute, ambiente familiare e motivi della scelta. Le indagini devono concludersi entro 120 giorni, prorogabili una sola volta per altri 120 giorni. Non possono essere riportate, nel caso della salute, informazioni su pregresse patologie oncologiche oltre i limiti temporali previsti dalla legge.

Individuati i soggetti idonei, il tribunale dispone senza indugio l’affidamento preadottivo, sentiti pubblico ministero, ascendenti dei richiedenti, minore dai 12 anni e anche il minore più piccolo se capace di discernimento; il minore ultradodicenne deve esprimere consenso. Il tribunale informa i richiedenti sui fatti rilevanti emersi dalle indagini e vigila sull’andamento dell’affidamento.

Revoca dell’affidamento preadottivo e tutela finale

L’affidamento preadottivo può essere revocato d’ufficio o su istanza quando emergano difficoltà di convivenza non superabili. La revoca è adottata in camera di consiglio con decreto motivato, sentiti tutti i soggetti interessati. Il decreto è comunicato alle parti e annotato a margine della trascrizione della sentenza di adottabilità.

In caso di revoca, il tribunale adotta i provvedimenti temporanei opportuni nell’interesse del minore.

Regime temporale e aggiornamenti

Sono richiamate numerose disposizioni transitorie e aggiornamenti legislativi, in particolare in materia di applicazione ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 o il 30 giugno 2023, nonché di applicazione delle nuove regole sugli affidamenti ai provvedimenti adottati dopo l’entrata in vigore dei decreti recenti. Per l’istituto del ricovero in istituto è inoltre previsto un obiettivo di superamento entro il 31 dicembre 2006.

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