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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17152/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui veniva contestata l'omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile; in seguito alla rettifica del valore dell'immobile e alla formazione del ruolo, veniva notificata una cartella di pagamento per le maggiori imposte e sanzioni. Il contribuente impugnava la cartella deducendone vari vizi formali e sostanziali: nullità della notificazione perché effettuata a mezzo posta dall'agente della riscossione e senza relata sottoscritta da soggetto abilitato; nullità per mancata sottoscrizione della cartella da parte del legale rappresentante o di un delegato e per omessa indicazione del responsabile del procedimento; difetto di motivazione dell'atto; infine, violazione delle regole processuali tributarie e dei principi sovranazionali in relazione alla pretesa illegittimità dell'aggio di riscossione, questione che il ricorrente assumeva già proposta nei precedenti gradi di merito e sulla quale chiedeva anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La CTR aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo valide le cartelle; il ricorso per cassazione contestava tale impostazione con dieci motivi, ma la Corte ha ritenuto tutte le censure inammissibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi sulla notificazione della cartella, osservando che la cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tale ipotesi, non è richiesta la relata di notifica secondo la l. n. 890/1982; ha inoltre escluso la nullità per mancanza di sottoscrizione, poiché la cartella è valida se inequivocabilmente riferibile all'organo competente e il modello ministeriale non prevede la firma dell'esattore. Parimenti, ha ritenuto corretta la CTR nel rilevare che la cartella recava l'indicazione del responsabile del procedimento, così escludendo ultrapetizione, omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo. Sul difetto di motivazione, ha ribadito che l'obbligo è assolto quando il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, circostanza nella specie avvenuta anche perché l'atto seguiva l'avviso di accertamento già conosciuto e impugnato. Quanto alla questione dell'aggio, la Corte ha condiviso la CTR nel qualificare la doglianza come domanda nuova in appello, dunque inammissibile, e ha escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché la questione non era pertinente al decisum. Ha condannato il ricorrente alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella di pagamento può essere notificata dagli ufficiali di riscossione, dagli altri soggetti abilitati, e anche direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in questa ipotesi non è richiesta la relata di notifica secondo la l. n. 890/1982.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla notificazione; la Corte non ne ravvisa la violazione perché applica la disciplina speciale della cartella di pagamento.

  • art. 3 l. 20 novembre 1982, n. 890

    Non si applica alla notificazione diretta della cartella a mezzo raccomandata da parte del concessionario secondo la disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la mancanza di relata; la Corte esclude la necessità della relata nella notifica diretta della cartella a mezzo posta.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ritiene che la notifica della cartella sia regolata dalla disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla sottoscrizione della cartella; la Corte ribadisce che la mancanza di firma non invalida l'atto se la provenienza è certa.

  • art. 480, comma 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; non rileva ai fini della validità della cartella di pagamento, che è atto amministrativo speciale.

  • art. 12, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato a sostegno della doglianza sulla mancata indicazione del sottoscrittore; la Corte richiama invece il modello della cartella e la riferibilità dell'atto all'organo competente.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo l'intestazione e l'indicazione della causale.

  • art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel percorso fattuale per l'iscrizione a ruolo delle maggiori somme in pendenza di giudizio.

  • art. 19 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato nel percorso fattuale per l'iscrizione a ruolo delle sanzioni.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Le censure sono dichiarate inammissibili perché non superano lo scrutinio di ammissibilità, essendo conformi a principi giurisprudenziali consolidati.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve allegare specificamente domanda, causa petendi e petitum; non bastano richiami generici o stralci difensivi per dimostrare che la questione fosse stata già proposta.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non è utilizzabile per censurare questioni meramente giuridiche; il vizio richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per sostenere l'ammissibilità della questione sull'aggio; la Corte conferma che in appello non possono proporsi domande nuove.

  • art. 17, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    La questione della compatibilità dell'aggio con il diritto dell'Unione è ritenuta superata anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2021, che ha respinto le censure di legittimità costituzionale della disciplina.

  • art. 17, comma 33, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    La Corte richiama la disciplina dell'aggio di riscossione e la ritenuta compatibilità costituzionale già affermata dalla Corte costituzionale.

  • art. 107 TFUE

    Invocato per sostenere la questione sugli aiuti di Stato in relazione all'aggio; la Corte non dispone rinvio pregiudiziale perché la questione è non pertinente e comunque la domanda è nuova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In presenza di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi non è necessaria la relata di notifica prevista per altre forme di notificazione.
  • La mancanza di sottoscrizione della cartella non ne determina la nullità quando l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'ente titolare del potere di emissione e il modello legale non richieda la firma del funzionario.
  • L'obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto quando il contribuente può conoscere, dagli atti del procedimento e dal contenuto della pretesa, gli elementi essenziali dell'an e del quantum debeatur e può difendersi efficacemente.
  • In cassazione la censura per violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione della propria tesi, senza misurarsi con la motivazione del giudice di merito, è inammissibile.
  • Nel processo tributario non possono essere introdotte in appello domande nuove o questioni che mutino il petitum sostanziale; la deduzione dell'illegittimità di un diverso profilo della pretesa, se non proposta in primo grado, è inammissibile.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non questioni giuridiche; non è configurabile quando il giudice abbia comunque esaminato il fatto allegato e lo abbia disatteso con motivazione espressa.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione di diritto dell'Unione non è pertinente alla decisione, perché la domanda cui si collega è già inammissibile o comunque non decisiva per l'esito della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

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