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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27960/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiati)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto nel territorio abruzzese, nel quale un'autovettura ha impattato contro un cervo, con danni al mezzo e lesioni alla persona del conducente. I danneggiati hanno agito per il risarcimento contro la Regione, assumendone la responsabilità ex art. 2043 c.c. per omesso controllo della fauna selvatica. La Regione ha contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo che la competenza e la responsabilità dovessero invece gravare sulla Provincia territorialmente competente o sull'ente proprietario della strada; ha inoltre dedotto l'assenza di nesso causale e di colpa, nonché la violazione dell'art. 2697 c.c. per insufficienza della prova offerta dagli attori. Il Tribunale ha rigettato l'appello della Regione, ritenendo che la normativa sulla fauna selvatica attribuisse alla Regione il controllo e la responsabilità per i danni a persone e cose su strada, e che la prova del danno e del nesso causale fosse stata adeguatamente fornita. In cassazione la Regione ha proposto un unico motivo per violazione e falsa applicazione delle norme statali e regionali sul riparto di competenze in materia faunistica e dell'art. 2043 c.c., insistendo sull'erronea imputazione della responsabilità alla Regione anziché alle Province.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in base alla legge n. 157 del 1992, le Regioni conservano la competenza normativa e amministrativa di programmazione, coordinamento e controllo della fauna selvatica; la delega alle Province prevista dalla normativa regionale abruzzese riguardava il risarcimento dei danni alle produzioni agricole e agli allevamenti, non anche quelli a persone e cose sulla strada. Ha inoltre richiamato il proprio orientamento secondo cui, nell'azione risarcitoria per danni cagionati da fauna selvatica, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, salvo l'eventuale rivalsa verso gli enti concretamente competenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità per i danni da fauna selvatica è stata ricondotta alla condotta omissiva dell'ente titolare delle funzioni di controllo, ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per contestare l'assolvimento dell'onere probatorio; la Corte ritiene infondata la censura perché la decisione di merito ha correttamente valutato la prova del danno e del nesso causale.

  • artt. 1 e 9 L. 11 febbraio 1992, n. 157

    Determinano il riparto di competenze in materia di fauna selvatica: alle Regioni competono gestione, tutela, programmazione e coordinamento; alle Province alcune funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna.

  • art. 19 L. 11 febbraio 1992, n. 157

    Attribuisce espressamente alle Regioni la funzione di controllo della fauna selvatica.

  • L. 142/1990, art. 14

    Richiamata nel motivo di ricorso come norma sul riparto di funzioni amministrative tra enti locali e Regione.

  • L.R. Abruzzo n. 30 del 1994, art. 2, comma 3

    Richiamata nel motivo di ricorso come norma regionale sul riparto di competenze, ma ritenuta non idonea a escludere la competenza regionale nel caso concreto.

  • L.R. Abruzzo n. 10 del 2004

    Ha delegato alle Province il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e agli allevamenti, non ai danni a persone o cose circolanti su strada.

  • art. 55, comma 5, L.R. Abruzzo n. 10 del 2004

    È interpretato come norma che predetermina l'uso delle risorse finanziarie destinate alle Province senza trasferire la funzione di controllo della fauna né i mezzi per esercitarla.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nell'azione risarcitoria per danni cagionati da fauna selvatica, la legittimazione passiva spetta in via generale alla Regione, quale ente titolare della competenza normativa e delle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo, salvo diversa disciplina che trasferisca in modo effettivo e completo tali funzioni ad altro ente.
  • La delega a enti subregionali di specifiche attività o di singoli oneri risarcitori non comporta, di per sé, il trasferimento della legittimazione passiva per tutti i danni da fauna selvatica, soprattutto se restano in capo alla Regione le funzioni di controllo e i mezzi necessari alla prevenzione del danno.
  • Per escludere la responsabilità della Regione e attribuirla all'ente delegato occorre che quest'ultimo sia concretamente dotato di autonomia decisionale e operativa sufficiente a gestire il rischio e ad adottare misure preventive efficaci.
  • Nel giudizio di risarcimento da fauna selvatica il tema della proprietà o gestione della strada è irrilevante quando il danno derivi direttamente dal transito dell'animale e non da condizioni della sede stradale.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata quando il giudice di merito abbia già ritenuto raggiunta la prova del fatto dannoso, del nesso causale e degli elementi costitutivi della responsabilità sulla base di un apprezzamento non manifestamente erroneo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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