L.R. Abruzzo 10/2004
Normativa organica per l'esercizio dell'attivita' venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo n. 10/2004 disciplina tutela della fauna selvatica, pianificazione faunistico-venatoria, ATC, calendario venatorio, controlli, sanzioni e finanziamenti. È applicabile solo in Abruzzo; alcune disposizioni risultano oggi superate o abrogate, in particolare il prelievo in deroga ex art. 59 e il vecchio assetto provinciale, trasferito alla Regione nel 2015.
Disciplina organica della caccia e della fauna selvatica in Abruzzo
Disciplina organica della caccia e della fauna selvatica in Abruzzo
La legge regola, nel territorio della Regione Abruzzo, la tutela della fauna selvatica omeoterma, l’esercizio dell’attività venatoria, la pianificazione faunistico-venatoria e i relativi controlli, con un sistema basato su Regione, Province/oggi funzioni regionali, ATC e strumenti di protezione del territorio.
Finalità, principi e riparto delle funzioni
La disciplina mira a conciliare conservazione della fauna, equilibrio ambientale, uso razionale del territorio e interessi economico-ricreativi locali. La Regione programma e coordina; la Giunta esercita indirizzo, controllo, promozione e potere sostitutivo; le Province svolgono le funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna, secondo il quadro originario della legge e le successive modifiche organizzative.
Organi tecnici consultivi e osservatorio faunistico
Sono previsti una Consulta regionale della caccia e Consulte provinciali, organi tecnico-consultivi con composizione plurale che coinvolgono istituzioni, organizzazioni agricole, associazioni venatorie, ambientaliste, parchi, FIDASC, ENCI, biologi e veterinari esperti. La Regione istituisce inoltre l’Osservatorio faunistico regionale, chiamato a supportare studi, pareri scientifici e attività di cattura temporanea e inanellamento a fini scientifici.
Divieti generali di cattura, allevamento amatoriale e allevamenti di fauna selvatica
È vietata ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e mammiferi selvatici, salvo le attività consentite per studio e ricerca e quelle autorizzate dalla Provincia. La legge consente, con autorizzazione, allevamenti ornamentali o amatoriali di fauna autoctona e disciplina anche la fauna esotica ammessa, gli obblighi di denuncia e l’iscrizione negli appositi elenchi provinciali. È istituito un albo regionale per gli allevamenti non amatoriali, utile soprattutto per convenzioni finalizzate a ripopolamento e reintroduzione.
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