Cassazione Civile, Sentenza n. 8489/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
A seguito di verifica fiscale per gli anni 2006-2013 la Guardia di Finanza contestava a SCRIM l'utilizzo di fatture emesse da società 'cartiere' per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti; la Direzione Provinciale notificava avvisi di accertamento per IRES, IRAP (2007-2011), il disconoscimento della detrazione IVA su operazioni in reverse charge e sanzioni. Venivano poi notificati avvisi ai soci per presunta distribuzione di utili extracontabili (IRPEF) e per omessa presentazione del modello 770 e mancata applicazione di ritenute. I ricorrenti impugnavano gli atti; la CTP di Bergamo accoglieva i ricorsi ma la CTR Lombardia (sez. staccata di Brescia) riformava respingendo i ricorsi. In Cassazione i ricorrenti deducevano, tra l'altro, motivazione apparente/nullità della sentenza, omissione sull'esame dell'inesistenza delle operazioni, violazioni relative al recupero IVA in regime di reverse charge, omissione sulla presunzione di distribuzione degli utili ai soci e censura sulla applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento all'IRAP.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per il recupero IRAP relativo agli anni 2007 e 2008 (l'Agenzia aveva annullato tali recuperi in autotutela). Ha accolto il primo motivo di ricorso per nullità della motivazione (violazione art. 36 D.Lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c.), rilevando che la sentenza della CTR è grafi-camente presente ma non motiva in modo comprensibile né indica gli elementi che avrebbero giustificato l'accertamento induttivo extracontabile ex art. 39, comma 2, DPR 600/73. Per tale carenza motivazionale la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti indicati e la causa rinviata alla CTR di Brescia in diversa composizione per nuovo esame, con disposizione che il giudice del rinvio offra congrua motivazione. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
a)quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione; … c)quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d)quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni ... sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse; d-bis)quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ...; d-ter)in caso di omessa presentazione dei modelli ... o di infedele compilazione ...
La norma autorizza l'ufficio a procedere mediante accertamento induttivo extracontabile e a prescindere dalle scritture contabili nei casi tassativamente elencati; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia affermato l'uso di tale metodo senza indicare concretamente quale ipotesi normativa risultasse applicabile e senza esporre gli elementi di fatto a fondamento dell'accertamento, rendendo la motivazione apparente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3
La CTR aveva ritenuto applicabile il raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi anche in materia di IRAP richiamando la disciplina delle imposte sui redditi; la Corte di legittimità ha però rilevato che, per i periodi 2007-2008, la questione è divenuta priva di oggetto per effetto di atti di autotutela dell'Agenzia.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3
Richiamata dalla censura in relazione al raddoppio termini per l'IVA; la CTR aveva applicato il regime dei termini alla materia IRAP/IVA tramite rimandi normativi, ma la Corte ha evitato di pronunciarsi sul merito per la parte divenuta controversa.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 24 e 25
Gli artt. 24 e 25 richiamano disposizioni in materia di imposte sui redditi per l'IRAP; la CTR si è avvalsa di tali richiami per estendere il raddoppio dei termini all'IRAP.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9-bis.3
Norma richiamata in relazione al recupero dell'IVA su operazioni in reverse charge; i ricorrenti lamentavano violazione ma la Corte ha lasciato la questione assorbita in ragione dell'accoglimento del motivo principale sulla motivazione.
D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Norma processuale speciale sulla motivazione nel processo tributario; la Corte ha ritenuto violata tale norma alla luce della motivazione apparente della decisione di appello, con conseguente nullità parziale della sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 132
Richiamato in relazione ai requisiti formali e sostanziali della motivazione; la Corte ha ritenuto la sentenza della CTR priva del necessario requisito di motivazione intellegibile, ai sensi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Costituzione, art. 111, comma 6
Richiamata come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione; la Corte ha applicato il controllo che impedisce motivazioni meramente apparenti.
Codice di procedura civile, artt. 384 e 385
Norme applicate per disporre la cassazione e il rinvio della causa e per demandare al giudice del rinvio la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Codice di procedura civile, art. 378
Richiamato in relazione al deposito della memoria del Pubblico Ministero e dei ricorrenti; utilizzato nel corso del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza di secondo grado deve indicare in modo chiaro e comprensibile i fatti e gli elementi di prova sui quali il giudice si è fondato: affermazioni apodittiche o puramente assertive che non rendono percepibile il percorso logico sono causa di nullità per motivazione apparente.
- Quando l'Amministrazione utilizza l'accertamento induttivo extracontabile ex art. 39 DPR 600/73 deve esplicitare quale delle ipotesi normative è ritenuta sussistere (es. omessa indicazione del reddito, mancata tenuta o sottrazione delle scritture, gravi irregolarità, mancato rispetto di inviti, omissione di comunicazioni o modelli) e fornire gli elementi fattuali che giustificano l'uso delle presunzioni non necessariamente gravitate, precise e concordanti.
- Le questioni relative al recupero dell'IVA in presenza di operazioni in reverse charge e le contestazioni sulle ritenute/omessa presentazione del modello 770 richiedono un esame puntuale e motivato: il giudice deve affrontare specificamente queste deduzioni, altrimenti la decisione può essere disattesa per carenza motivazionale.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa deve essere esaminata e motivata singolarmente; il giudice d'appello non può limitarsi ad affermazioni generiche ma deve valutare i presupposti di fatto e diritto che giustificano l'applicazione della presunzione.
- Se l'Amministrazione annulla in autotutela parte degli atti impugnati, la relativa materia può diventare cessata e determinare perdita di interesse sulle questioni connesse a quegli specifici periodi d'imposta.
- Quanto all'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento all'IRAP, la prassi e la giurisprudenza richiedono attenzione al 'testo vigente ratione temporis' e ai richiami normativi; la questione può dipendere dall'interpretazione dei rimandi normativi (ad es. artt. 24-25 D.Lgs. 446/1997) e deve essere specificamente motivata quando decisiva.
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