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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30742/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la trattenuta applicata su trattamenti pensionistici erogati da una cassa professionale privata a titolo di contributo di solidarietà, prevista dal regolamento dell'ente e prorogata più volte. La corte d'appello aveva ritenuto illegittima la misura, ordinando la restituzione delle somme trattenute nei limiti della prescrizione decennale, oltre interessi. La cassa ricorre per cassazione con due motivi: (1) denuncia violazione dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, come modificato e interpretato dalle norme successive, sostenendo che non esista un principio di intangibilità assoluta del trattamento pensionistico e che il contributo sia legittimo perché diretto a garantire l'equilibrio finanziario e l'equità intergenerazionale, con richiesta subordinata di questione di legittimità costituzionale; (2) deduce violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., contestando l'applicazione della prescrizione decennale e sostenendo che dovesse valere quella quinquennale sui ratei pensionistici.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, reputando i motivi manifestamente infondati e pienamente allineati al consolidato orientamento giurisprudenziale. Conferma quindi la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà imposto dalla cassa con fonte regolamentare e aveva riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme trattenute, con prescrizione decennale dell'azione di recupero. Il ricorrente è condannato alle spese, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggravato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    secondo comma; terzo comma

    La decisione conforme alla proposta di definizione accelerata consente l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 96 c.p.c., in funzione deflattiva e deterrente.

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    La Corte richiama la funzione sanzionatoria e deterrente della norma nei casi di definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., distinguendo tra aggravamento delle spese e sanzione a favore della collettività.

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    La norma, come modificata dalla L. 296/2006, ha attenuato il principio del pro rata e non impedisce in assoluto modifiche del trattamento pensionistico; tuttavia non consente l'imposizione regolamentare di un contributo che si traduca in prelievo su pensioni già determinate in assenza di base legale.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    Ha superato il numerus clausus dei provvedimenti modificativi e attenuato il principio del pro rata, ma restano fermi i limiti derivanti dalla legge primaria e dalla riserva di legge.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    Viene richiamato come interpretazione autentica che non rende legittimi, solo perché anteriori, atti regolamentari comunque contrari alla legge primaria.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo patrimoniale imposto ai pensionati è prelievo riservato alla legge; la fonte regolamentare della cassa non è sufficiente a legittimarlo.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata è ritenuta manifestamente infondata, perché la diversità tra sistema pubblico e cassa professionale non integra la denunciata disparità di trattamento nei termini dedotti.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato nel confronto con il prelievo contributivo sui trattamenti pensionistici, senza che la Corte ravvisi contrasto nel caso di specie.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale non si applica quando il credito non sia liquidato ed esigibile come prestazione 'pagabile'; in tali casi opera la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2946 c.c.

    È il termine applicabile all'azione di ripetizione/riliquidazione delle somme indebitamente trattenute sui ratei pensionistici in contestazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Un ente previdenziale privatizzato non può imporre, mediante fonte regolamentare, un contributo patrimoniale che incida su pensioni già determinate, perché la prestazione patrimoniale imposta richiede copertura nella legge in forza della riserva di cui all'art. 23 Cost.
  • Il principio del pro rata, pur attenuato dalle modifiche legislative intervenute, non legittima automaticamente ogni intervento peggiorativo sui trattamenti pensionistici: resta necessario il rispetto della fonte primaria e dei limiti legali alla potestà regolamentare degli enti.
  • Il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici si distingue dalla revisione dei criteri di calcolo della pensione: se opera come trattenuta autonoma su prestazioni già liquidate, non è un mero correttivo del trattamento, ma un prelievo autonomo soggetto alla riserva di legge.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquidato ed esigibile; se è controverso l'ammontare dovuto per effetto di trattenute indebite, l'azione di recupero segue la prescrizione ordinaria decennale.
  • In materia di contributi di solidarietà sulle pensioni, la mera finalità di equilibrio di bilancio o di equità intergenerazionale non basta a superare il difetto di base legale quando il prelievo sia istituito da una fonte secondaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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