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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30712/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente con qualifica di quadro e responsabile del servizio di vigilanza e sicurezza impugnava un licenziamento disciplinare per giusta causa intimato dalla società datrice. L’addebito disciplinare riguardava tre condotte: la consentita fuoriuscita di materiale dallo stabilimento senza il rispetto delle procedure; l’occultamento ai vertici aziendali di un furto di cavo di rame, con istruzioni a un sottoposto di non riferire l’episodio e di sostituire il cavo rubato; una serie di contatti telefonici con soggetti poi individuati come autori di un furto di gasolio. Il Tribunale aveva annullato il licenziamento e ordinato reintegrazione e indennità risarcitoria; la Corte d’appello, invece, in riforma, aveva respinto le domande del lavoratore ritenendo che almeno le prime due condotte integrassero grave violazione del codice etico aziendale e dell’art. 54 del CCNL Energia e Petrolio, con lesione del vincolo fiduciario e proporzionalità della sanzione espulsiva. In cassazione il lavoratore deduceva: violazione di legge e del CCNL, erronea applicazione dei criteri di interpretazione contrattuale e dell’art. 18 St. lav.; insussistenza di una reale lesione fiduciaria, mancanza di danno o vantaggio, irrilevanza giuridica dei fatti contestati; omesso o apparente esame delle prove e richiesta di diversa valutazione del materiale istruttorio; inoltre, con i sub-motivi, sosteneva che il fatto non fosse sussumibile nella clausola espulsiva del contratto collettivo e che, in ogni caso, il fatto materiale dovesse essere imputabile soggettivamente al lavoratore ai fini della tutela reintegratoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate o inammissibili le censure. Ha giudicato corretta l’interpretazione dell’art. 54, parte II, del CCNL Energia e Petrolio, il quale prevede il licenziamento disciplinare anche per la violazione del codice etico aziendale. Ha condiviso la sussunzione delle prime due condotte negli estremi di gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza nel lavoro, idonee a integrare giusta causa di licenziamento perché poste in essere consapevolmente da un soggetto cui incombevano specifici doveri di vigilanza e di collaborazione alla sicurezza. Ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla proporzionalità della sanzione e ha escluso il vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata esponeva chiaramente l’iter logico-giuridico seguito. Il lavoratore è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e agli oneri conseguenti ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, L. 300/1970

    Invocato dal ricorrente in relazione alla tutela reintegratoria; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva proposta, poiché ritiene che i fatti accertati integrino giusta causa e quindi legittimino il licenziamento disciplinare.

  • art. 54 CCNL Energia e Petrolio

    "violazione del codice etico aziendale"; previsione del licenziamento per gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro

    La violazione del codice etico è espressamente ricompresa tra le infrazioni che possono giustificare il licenziamento disciplinare senza preavviso; la Corte usa tale previsione come base per confermare la sanzione espulsiva.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la non gravità dell’inadempimento; la Corte non accoglie la censura perché reputa i fatti idonei a integrare una grave lesione del vincolo fiduciario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge e del contratto collettivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma processuale invocata per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa; la Corte esclude il vizio.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La Corte richiama il parametro del vizio di motivazione apparente e ne esclude la ricorrenza nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale fondamento del requisito di motivazione del provvedimento giurisdizionale; la Corte ritiene che la sentenza d’appello fosse adeguatamente motivata.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati come criteri di interpretazione dei contratti collettivi; la Corte afferma che le clausole del CCNL vanno interpretate secondo i canoni codicistici di ermeneutica negoziale.

  • L. 604/1966, art. 1

    Richiamata dal ricorrente nel contesto della legittimità del recesso; non muta l’esito, poiché la Corte ritiene sussistente la giusta causa.

  • artt. 4 e 35 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tutela del lavoro e del divieto di estromissione ingiusta; non incidono sull’esito alla luce della gravità dei fatti accertati.

  • Carta Sociale Europea

    Richiamata dal ricorrente come parametro di tutela del lavoro; non conduce a una diversa qualificazione del licenziamento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la violazione o falsa applicazione del contratto collettivo si denuncia come violazione di legge e le clausole collettive vanno interpretate secondo i canoni ermeneutici codicistici, valorizzando insieme dato letterale e ratio della previsione.
  • La violazione espressa del codice etico aziendale, se il contratto collettivo la ricomprende tra le infrazioni sanzionabili con il licenziamento, può integrare giusta causa quando le condotte concretamente accertate rivelino una grave e consapevole inosservanza dei doveri di diligenza e correttezza.
  • La giusta causa di licenziamento è clausola generale: la sua specificazione è giuridica, ma l’accertamento della concreta gravità del fatto e della lesione del vincolo fiduciario è questione di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione di legge o motivazione mancante/apparente.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando manchi realmente l’esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre se la sentenza contiene un chiaro esame del quadro probatorio e delle ragioni della decisione.
  • Non è consentito in cassazione ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove: la scelta delle risultanze istruttorie e la loro attendibilità restano riservate al giudice di merito.
  • La proporzionalità della sanzione disciplinare, se adeguatamente motivata con riferimento alla gravità dei fatti e alla compromissione del vincolo fiduciario, non è normalmente censurabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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