Cassazione Civile, Ordinanza n. 30701/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore addetto alla guida di un furgone aziendale era stato licenziato per giustificato motivo soggettivo dopo un episodio in cui, durante una manovra in retromarcia, aveva urtato un muretto danneggiando la parte posteriore del mezzo; il danno era stato ricondotto alla rottura di un fanale. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il licenziamento perché il fatto non integrava la nozione contrattuale di danno per incuria prevista dal CCNL applicato, perché mancava una prova adeguata del comportamento incurante, perché la contestazione della recidiva era generica e non provata, anche a causa della tardiva costituzione della società nel primo grado, e perché il fatto non era comunque di gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) erronea applicazione delle regole sul computo dei termini a ritroso e sulla costituzione tempestiva; 2) erronea valutazione delle preclusioni processuali e dei poteri istruttori del giudice del lavoro, nonché dell'art. 3 l. 604/1966; 3) violazione del CCNL trasporti e logistica e delle norme sull'interpretazione del contratto, sostenendo che vi fosse prova dell'incuria; 4) violazione dei criteri di liquidazione dell'indennità risarcitoria ex d.lgs. 23/2015, lamentando che l'anzianità di servizio dovesse prevalere sugli altri criteri.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui la proroga al primo giorno non festivo opera anche per i termini calcolati a ritroso, con conseguente correttezza della declaratoria di tardività della costituzione e di decadenza dalla produzione documentale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e perché non si confrontava con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; ha inoltre rilevato che l'attivazione dei poteri officiosi del giudice del lavoro non può essere censurata senza che risulti stata sollecitata nei gradi di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché volto a ottenere una nuova valutazione del fatto e della nozione di incuria, già esclusa dalla Corte d'appello, oltre che della recidiva ritenuta generica. Ha infine respinto il quarto motivo, osservando che la Corte territoriale aveva già considerato in modo sintetico ma motivato anzianità di servizio, dimensioni del datore, caratteristiche del rapporto, modestia della mancanza e età del lavoratore; tale valutazione era discrezionale e non sindacabile in cassazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
la proroga al primo giorno non festivo del termine che cada in giorno festivo o di sabato opera anche per i termini da computarsi a ritroso, individuando il dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente.
art. 24 Cost.
richiamato come parametro evocato nel motivo, ma ritenuto non violato.
i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro presuppongono l'esistenza di piste probatorie e, per essere utilmente censurati, devono essere stati sollecitati in merito dalla parte.
richiamato in relazione ai poteri istruttori officiosi e al divieto di introdurre in cassazione questioni nuove.
art. 366, co. 1, nn. 4 e 6 c.p.c.
il motivo è inammissibile se difetta di specificità e non trascrive adeguatamente la documentazione su cui si fonda.
il licenziamento per giustificato motivo soggettivo richiede una condotta che raggiunga il livello di gravità richiesto dalla norma; nel caso concreto tale soglia è stata esclusa dalla Corte territoriale.
art. 32 CCNL trasporti e logistica
la fattispecie di danno per incuria al veicolo e la connessa recidiva non sono state ritenute integrabili dal fatto accertato.
richiamato come parametro interpretativo del CCNL, ma non decisivo nel caso concreto.
richiamato come parametro interpretativo del CCNL, ma non decisivo nel caso concreto.
richiamato come parametro interpretativo del CCNL, ma non decisivo nel caso concreto.
richiamato come parametro interpretativo del CCNL, ma non decisivo nel caso concreto.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015
la quantificazione dell'indennità risarcitoria è frutto di valutazione complessiva del giudice di merito e non è governata da un criterio esclusivo di anzianità.
art. 12 preleggi
richiamato dalla ricorrente per sostenere un criterio ermeneutico sulla priorità dell'anzianità, ma non accolto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il computo dei termini processuali da effettuarsi a ritroso subisce la proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cada in sabato o in giorno festivo; il dies ad quem va collocato nel giorno non festivo immediatamente precedente, per non ridurre il termine minimo garantito.
- La censura in cassazione è inammissibile se non è specifica, se non trascrive o localizza adeguatamente gli atti o i documenti rilevanti e se non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
- Nel giudizio del lavoro i poteri istruttori officiosi del giudice non possono essere invocati per la prima volta in cassazione: la parte deve averne sollecitato l'esercizio nei gradi di merito e indicare una reale base probatoria su cui il giudice avrebbe dovuto attivarsi.
- Ai fini del licenziamento disciplinare, la sussunzione del fatto nella clausola collettiva e la verifica della gravità non possono essere sovvertite in cassazione mediante una mera richiesta di rivalutazione del merito, quando il giudice di appello abbia accertato in fatto l'assenza degli elementi costitutivi della fattispecie disciplinare.
- La determinazione dell'indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo ex d.lgs. 23/2015 richiede una valutazione complessiva e motivata di più criteri (tra cui anzianità, dimensioni dell'impresa, modalità del rapporto e gravità del fatto) ed è sindacabile in cassazione solo per vizi di legittimità, non per una diversa ponderazione del merito.
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