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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30702/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca, disposta in autotutela da un'azienda sanitaria, dell'incarico convenzionale di medicina generale conferito a un medico che, al momento del conferimento, era già in quiescenza rispetto a un precedente rapporto con il SSN. Il medico aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda di illegittimità della revoca, sostenendo che i divieti di conferimento di incarichi ai pensionati previsti dall'art. 25, comma 1, della legge n. 724 del 1994 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012 non si applicassero al rapporto convenzionale dei medici di medicina generale, regolato da norme speciali e dagli accordi collettivi nazionali; aveva inoltre chiesto il risarcimento del danno e altre conseguenze patrimoniali. In appello l'azienda sanitaria otteneva la riforma integrale della decisione. Con il ricorso per cassazione il medico articolava nove motivi, deducendo: omessa trascrizione/esame delle conclusioni e delle eccezioni; motivazione apparente; falsa applicazione delle norme in tema di incompatibilità e dei diversi accordi collettivi; pretesa prevalenza della disciplina speciale precedente del 1991-1993; erronea applicazione delle preleggi; omesso esame di domande subordinate risarcitorie e di indennizzo; mancata disapplicazione dell'atto di revoca. La Corte ha ritenuto che l'incompatibilità prevista dall'art. 25, comma 1, della legge n. 724 del 1994 operi anche rispetto agli incarichi convenzionali conferiti dall'amministrazione di provenienza a soggetti in quiescenza, e che la disciplina degli accordi collettivi non escluda tale divieto nel caso concreto, non ricorrendo le specifiche ipotesi derogatorie previste per particolari categorie di medici già beneficiari di reinserimento negli elenchi. Ha inoltre escluso vizi motivazionali e processuali, ritenendo implicitamente e correttamente rigettate le domande subordinate e non sussistente il potere di disapplicare l'atto di revoca ritenuto legittimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: l'omessa trascrizione delle conclusioni non ha comportato nullità perché la Corte d'appello aveva comunque deciso nel merito; la motivazione non era apparente; la normativa sull'incompatibilità dei pensionati si applica anche agli incarichi convenzionali di medicina generale conferiti dall'amministrazione di provenienza; le disposizioni degli accordi collettivi richiamate dal ricorrente non erano idonee a escludere il divieto nel caso concreto; le domande subordinate di responsabilità e di indennizzo risultavano implicitamente respinte; l'art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004 non era pertinente; non vi era spazio per la disapplicazione della delibera di revoca. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 3, c.p.c.

    L'omessa o erronea trascrizione delle conclusioni in sentenza non determina nullità se risulta comunque che le domande e le eccezioni sono state esaminate e decise.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio rileva solo se vi sia effettiva omissione di pronuncia su domande o eccezioni ritualmente proposte.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve essere effettiva, ma non è apparente quando espone in modo completo le ragioni della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta sufficiente e non meramente adesiva.

  • art. 25, comma 1, legge n. 724 del 1994

    Il divieto di conferire incarichi ai soggetti in quiescenza si estende agli incarichi conferiti dall'amministrazione di provenienza dopo l'entrata in vigore della norma, anche se rientranti in rapporti convenzionali di prestazione d'opera professionale.

  • art. 5, comma 9, d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. in l. n. 135 del 2012

    Conferma la tendenza restrittiva del legislatore rispetto agli incarichi conferiti dalla P.A. a soggetti in pensione, pur con diverso ambito oggettivo e soggettivo rispetto alla legge n. 724 del 1994.

  • art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura di collaborazione esterna, ma la Corte non accoglie tale lettura limitativa del divieto.

  • art. 48 legge n. 833 del 1978

    La disciplina dei medici convenzionati si colloca fuori dal pubblico impiego, come rapporto di prestazione d'opera professionale parasubordinata.

  • art. 4, comma 7, legge n. 412 del 1991

    Esprime il principio di unicità del rapporto nel SSN e si inserisce in un sistema di limitazione delle cumulate posizioni di servizio.

  • art. 1, comma 16, d.l. n. 324 del 1993, conv. in l. n. 423 del 1993

    Prevede il reinserimento, a domanda, negli elenchi della medicina convenzionata per chi abbia scelto il rapporto dipendente e cessi poi tale rapporto.

  • art. 17, comma 2, lett. f, ACN medici di medicina generale 2005

    Prevede l'incompatibilità del medico che fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, salvo specifiche eccezioni.

  • art. 39, comma 8, ACN medici di medicina generale 2005

    Consente la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nei soli casi e limiti previsti dalla disciplina richiamata, ma non nel caso concreto.

  • art. 11 preleggi

    Non può prevalere la disciplina precedente su quella successiva, ove la norma successiva abbia natura di riforma economico-sociale e sia incompatibile con la precedente.

  • art. 15 preleggi

    Richiamato per il criterio cronologico, ma ritenuto recessivo rispetto alla natura di riforma economico-sociale della norma successiva.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    Escluso il difetto assoluto di motivazione, poiché la sentenza d'appello consentiva di comprendere le ragioni del rigetto delle domande subordinate.

  • art. 1, comma 136, legge n. 311 del 2004

    Ritenuto non pertinente perché concerne l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi, non atti gestori di un rapporto privatistico e recesso da contratto nullo.

  • art. 5, legge n. 2248 del 1865, all. E

    Non consente la disapplicazione di un atto ritenuto legittimo dal giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'omessa trascrizione delle conclusioni nella sentenza non comporta nullità se, dalla motivazione, risulta che domande ed eccezioni siano state comunque esaminate e decise; ciò che conta è l'effettiva pronuncia, non il dato meramente formale.
  • La motivazione è solo apparente quando manca una reale esposizione delle ragioni della decisione; non lo è se il giudice d'appello indica, anche sinteticamente ma in modo comprensibile, le norme applicate e le ragioni del proprio convincimento.
  • Il divieto di conferire incarichi a soggetti in quiescenza previsto dall'art. 25, comma 1, l. n. 724/1994 si applica agli incarichi attribuiti dall'amministrazione di provenienza dopo l'entrata in vigore della norma, anche se inseriti in rapporti convenzionali di prestazione d'opera professionale e non in rapporti di lavoro subordinato.
  • La disciplina speciale dei medici convenzionati con il SSN non esclude automaticamente l'operatività delle norme generali e successive che limitano il cumulo tra pensione e incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione, salvo espresse e specifiche deroghe applicabili al caso concreto.
  • Le disposizioni degli accordi collettivi che prevedono ipotesi di reiscrizione o eccezioni all'incompatibilità vanno lette in modo coordinato con le norme di legge sopravvenute e non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati.
  • Quando la Corte d'appello respinge nel merito la domanda principale, il rigetto di eccezioni processuali e di domande subordinate può risultare anche implicitamente dalla struttura argomentativa della decisione, senza necessità di una separata pronuncia espressa per ciascun capo.
  • Non è consentita la disapplicazione di un atto amministrativo quando il giudice lo ritenga legittimo e, comunque, la disciplina sull'annullamento d'ufficio non si applica automaticamente agli atti gestori di rapporti di diritto privato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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