Cassazione Civile, Ordinanza n. 30691/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente di una struttura ospedaliera, dopo una contestazione disciplinare fondata su dichiarazioni ritenute diffamatorie rese in una trasmissione radiofonica circa la gestione di un presunto caso di coronavirus all'interno dell'ospedale. Il Tribunale di Roma, in fase sommaria e di opposizione ex L. n. 92/2012, aveva dichiarato illegittimo il recesso ordinando la reintegra e il pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, St. lav.; la Corte d'appello di Roma aveva confermato. In cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2712 c.c. per avere la Corte territoriale negato rilievo alle presunzioni e al comportamento del lavoratore nella valutazione della riferibilità a lui della registrazione audio; 2) error in procedendo per mancata ammissione di prova testimoniale volta a dimostrare una confessione stragiudiziale o comunque indizi favorevoli al datore di lavoro, con richiamo agli artt. 214, 215, 420, comma 5, e 437, comma 2, c.p.c.; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere valorizzato la condotta del lavoratore che avrebbe impedito la consulenza tecnica rifiutando di fornire un campione vocale; 4) violazione dell'art. 61 c.p.c. per avere la Corte ritenuto impossibile una CTU sulla riferibilità della voce registrata al dipendente; 5) violazione delle norme sul rito Fornero e degli artt. 112, 329 e 33 c.p.c. per il ritenuto carattere generico della contestazione disciplinare, sostenendo che il punto non fosse più discutibile in assenza di reclamo incidentale. Il controricorrente ha resistito e ha chiesto anche il risarcimento ex art. 96 c.p.c. La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità per preteso giudicato esterno, escludendo che vi fosse acquiescenza, ma ha ritenuto infondati i primi quattro motivi: ha affermato che, quanto alle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., il disconoscimento chiaro e circostanziato esclude la loro efficacia probatoria e non consente di supplire con CTU; ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sulla non decisività della prova testimoniale e sull'insindacabilità in cassazione dell'apprezzamento di fatto; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva assorbito le questioni sul contenuto della condotta addebitata. È stata inoltre esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo alla società. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e, sul piano processuale, ha escluso sia l'eccezione di inammissibilità per asserito giudicato esterno sia la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari del controricorrente, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Le riproduzioni meccaniche hanno efficacia probatoria solo se il contenuto non sia specificamente disconosciuto dalla parte contro cui sono prodotte; in caso di disconoscimento chiaro ed esplicito, non possono essere valorizzate né integrate tramite consulenza tecnica per accertarne la riferibilità.
Il disconoscimento delle riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c. non è soggetto ai limiti e alle modalità del disconoscimento della scrittura privata.
Richiamato nel motivo di ricorso sul piano della dedotta erronea mancata ammissione della prova, ma non accolto dalla Corte.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'ammissione delle prove nel rito del lavoro, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla non decisività delle prove richieste.
La mancata ammissione delle prove è stata ritenuta legittima perché rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
La censura sulla valutazione del materiale probatorio è stata ritenuta infondata, poiché il giudice di merito conserva il potere di apprezzare liberamente le prove nei limiti di legge.
La Corte ha escluso che fosse errata la valutazione di impossibilità/irrilevanza di una consulenza tecnica sulla riferibilità della voce, in presenza di valido disconoscimento della registrazione.
art. 1, commi 47 e ss., L. n. 92 del 2012
Richiamata per la disciplina del rito Fornero; il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la statuizione di assorbimento resa in appello.
Applicato dai giudici di merito per disporre la reintegra e l'indennità risarcitoria, ritenendo illegittimo il licenziamento.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta ultrapetizione/questione di contestazione disciplinare; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'irretrattabilità di un capo non impugnato, ma senza accoglimento.
Richiamato nel quinto motivo, senza incidere sull'esito del giudizio.
La Corte ha escluso la mala fede, colpa grave o l'abuso del processo, negando la responsabilità aggravata richiesta dal controricorrente.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo utilizzata dal lavoratore per ottenere l'indennità risarcitoria, ma irrilevante ai fini dell'impugnazione principale.
Massime di principio
- Le riproduzioni meccaniche o informatiche ex art. 2712 c.c. perdono efficacia probatoria quando la parte contro cui sono prodotte ne disconosca in modo chiaro, circostanziato ed esplicito la conformità; in tal caso non può supplirsi con una consulenza tecnica diretta ad accertarne la riferibilità.
- Il disconoscimento delle riproduzioni ex art. 2712 c.c. non è soggetto alla disciplina formale del disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c.; è sufficiente una contestazione specifica e inequivoca.
- La mancata ammissione di prova testimoniale o di altri mezzi istruttori non integra vizio di legittimità quando il giudice di merito motiva che tali prove non sarebbero idonee a superare, con grado di certezza e non di mera probabilità, le risultanze già poste a base della decisione.
- In cassazione non è consentito un riesame del merito o del materiale probatorio: il controllo della Corte riguarda solo la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione del giudice di merito.
- L'eccezione di acquiescenza o di giudicato esterno richiede la dimostrazione di una volontà inequivoca di abbandonare la pretesa o l'impugnazione; non è sufficiente la definizione di un distinto giudizio avente oggetto diverso o limitato al quantum.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la prova di mala fede, colpa grave o abuso dello strumento processuale; non basta la soccombenza della parte che abbia proposto il ricorso.
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