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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30703/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una medico specialista pediatra aveva agito per ottenere dal Comune il pagamento di differenze economiche maturate, dal 2002, in relazione a un rapporto di convenzionamento in essere dal 1982. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d'appello aveva confermato il diniego. Con il ricorso per cassazione la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione della L. n. 698 del 1975, dell'art. 48 L. n. 833 del 1978 e degli accordi collettivi nazionali per i medici specialisti ambulatoriali, sostenendo che il proprio rapporto, di prestazione continuativa e coordinata in regime di convenzione, fosse assimilabile a quello degli specialisti ambulatoriali e che, per effetto del trasferimento delle funzioni già svolte dall'ONMI agli enti locali, il Comune dovesse applicare la disciplina economica collettiva del settore. Richiamava inoltre le norme transitorie della L. n. 349 del 1977, affermando che esse avrebbero imposto, fino alla riforma sanitaria, l'uso di convenzioni nazionali conformi all'accordo tipo per gli specialisti esterni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che la disciplina evocata dalla ricorrente regolava il periodo transitorio fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, mentre la pretesa riguardava un periodo successivo, poiché la stessa ricorrente deduceva di aver lavorato per il Comune dal 1982. Ne è conseguita la conferma del diniego delle differenze retributive richieste. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha attestato i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 698 del 1975

    ha disposto lo scioglimento dell'ONMI e il trasferimento delle funzioni ai comuni, prevedendo per il personale trasferito il mantenimento del trattamento economico già in godimento; la disciplina richiamata non è stata ritenuta idonea a fondare la pretesa per il periodo successivo alla riforma sanitaria.

  • L. n. 833 del 1978

    richiamata dalla ricorrente come fonte della disciplina sanitaria e convenzionale, ma non ritenuta decisiva per estendere il trattamento economico invocato al rapporto in esame.

  • L. n. 349 del 1977

    le disposizioni transitorie relative ai rapporti convenzionali con gli specialisti esterni sono state interpretate come limitate al periodo anteriore all'entrata in vigore della riforma sanitaria.

  • d.P.R. 22 ottobre 1981

    richiamato quale atto di regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ma non applicabile al rapporto dedotto in giudizio secondo la Corte.

  • d.P.R. n. 500 del 1996

    invocato dalla ricorrente come accordo collettivo applicabile; la Corte ne ha escluso la rilevanza per il rapporto controverso.

  • d.P.R. n. 271 del 2000

    invocato dalla ricorrente come disciplina collettiva degli specialisti ambulatoriali; non ritenuto applicabile.

  • ACN febbraio 2005

    richiamato dalla ricorrente come ultimo accordo collettivo di settore, ma escluso dalla Corte per difetto di applicabilità al caso concreto.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per attestare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Le disposizioni transitorie che disciplinano il trasferimento di funzioni e rapporti convenzionali da un ente soppresso a un ente subentrante non possono essere estese oltre il periodo espressamente regolato dalla legge.
  • Per ottenere l'applicazione del trattamento economico previsto per una determinata categoria professionale convenzionata, occorre dimostrare che il rapporto dedotto rientri effettivamente nel perimetro soggettivo e oggettivo della disciplina collettiva invocata.
  • Il mero svolgimento di prestazioni continuative e coordinate in regime di convenzione non basta, da solo, a imporre l'applicazione di una disciplina collettiva diversa, se manca la riconducibilità normativa del rapporto a quella categoria.
  • Quando il motivo di ricorso si fonda su norme speciali e transitorie, il giudice di legittimità ne verifica l'ambito temporale e soggettivo di applicazione, escludendone l'uso per periodi successivi o rapporti non espressamente compresi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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