Cassazione Civile, Ordinanza n. 30698/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra un lavoratore e una società concessionaria autostradale. In primo grado erano state avanzate domande dirette a far dichiarare la nullità dell'apposizione del termine a un contratto stipulato nel 2009, con conseguente reintegra e condanna al pagamento di un'indennità; inoltre era stata contestata l'esclusione del lavoratore da graduatorie aziendali per future assunzioni a termine o a tempo indeterminato. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto che sulla nullità del termine si fosse formato giudicato per mancata proposizione di appello incidentale da parte del lavoratore, e ha considerato legittima l'intimazione di un licenziamento per giusta causa intervenuto dopo la scadenza del termine, poiché idoneo, secondo l'interpretazione del CCNL, a escludere il diritto di precedenza nelle graduatorie. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi: a) violazioni processuali per l'asserita novità o irritualità delle deduzioni e dei documenti introdotti in appello; b) errata distinzione tra appello incidentale e mera riproposizione delle questioni; c) vizi motivazionali e violazione di legge sulla possibilità di intimare un licenziamento quando il rapporto era già cessato per scadenza del termine; d) erroneo richiamo al doppio licenziamento e mancato esame dei fatti; e) falsa applicazione dei criteri ermeneutici contrattuali e del CCNL sulla perdita del diritto di precedenza; f) omesso esame di fatti decisivi relativi alla invalidità dei contratti a termine e alla concreta dinamica del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi, secondo, quarto e sesto motivi per difetto di specificità, genericità, proposizione di questioni nuove o per inconfigurabilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha ritenuto infondati il terzo e il quinto motivo, confermando che il licenziamento intimato dopo la scadenza del termine può essere comunque rilevante ai fini dell'applicazione della clausola collettiva che esclude il diritto di precedenza per chi abbia cessato il rapporto per licenziamento, anche se il recesso è intervenuto successivamente per fatti verificatisi durante il rapporto e scoperti dopo la cessazione. La Corte ha inoltre condiviso la statuizione della Corte d'appello sulla formazione del giudicato interno in ordine alla nullità del termine, rilevando la mancata impugnazione incidentale della parte soccombente su quel capo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere specifici e non possono risolversi in censure generiche o nella richiesta di nuova valutazione del merito; il vizio motivazionale nei limiti del n. 5 è configurabile solo nei ristretti confini segnati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso deve contenere l'esposizione chiara e specifica dei motivi e la puntuale indicazione/riproduzione degli atti e documenti rilevanti; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
La mera riproposizione delle eccezioni o questioni non equivale ad appello incidentale quando la parte sia soccombente sul capo e debba investire il giudicato interno.
L'interpretazione della clausola collettiva è stata svolta secondo i canoni ermeneutici contrattuali, valorizzandone il dato letterale e la ratio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il capo di sentenza non impugnato con idoneo appello incidentale forma giudicato interno e non può essere riesaminato in cassazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure siano generiche, non specifiche o prive dell'indicazione puntuale degli atti e documenti su cui si fondano.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera rivalutazione del materiale istruttorio o la contestazione del merito.
- Un licenziamento intimato dopo la cessazione del rapporto per scadenza del termine può comunque essere giuridicamente rilevante se collegato a effetti ulteriori previsti dal contratto collettivo, come l'esclusione da graduatorie o diritti di precedenza.
- Nell'interpretazione delle clausole collettive occorre considerare non solo il dato letterale, ma anche la ratio della previsione, potendo l'effetto impeditivo operare anche in situazioni funzionalmente equivalenti a quelle espressamente contemplate.
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