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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32197/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un contribuente impugnava un'iscrizione ipotecaria notificata dall'agente della riscossione per il mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali, sostenendo che l'azione cautelare fosse illegittima perché preceduta da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria già oggetto di istanza ex L. 228/2012 e perché, a suo dire, l'agente avrebbe dovuto sospendere ogni attività di riscossione. Nel giudizio di merito il contribuente contestava anche la validità delle notifiche delle cartelle presupposte, lamentando che su di esse fosse stata proposta querela di falso, e in cassazione articolava cinque motivi: (1) violazione dell'art. 39 d.lgs. 546/1992 per omessa sospensione del giudizio nonostante la querela di falso sulle relate di notifica; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e della L. 228/2012 per avere il giudice d'appello ignorato la sospensione del procedimento esecutivo asseritamente operante dopo l'impugnazione del preavviso; (3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla sospensione ex L. 228/2012; (4) violazione dell'art. 1, comma 8, d.l. 193/2016 per aver ritenuto ammissibile la costituzione in giudizio dell'ente a mezzo di avvocato del libero foro; (5) omessa pronuncia sulla dedotta invalidità della notifica delle cartelle presupposte e sulla pendenza di altro giudizio con querela di falso sospeso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva riportato nel ricorso il testo della querela di falso e il verbale di deposito, necessari per verificare la dedotta obbligatorietà della sospensione. Ha dichiarato inammissibili o comunque manifestamente infondati i motivi secondo e terzo, osservando che l'effetto sospensivo ex L. 228/2012 richiede una tempestiva e rituale istanza di sospensione con specifica richiesta e che il ricorso non dimostrava tale presupposto. Ha respinto il quarto motivo, affermando che, nel tipo di controversia dedotta, la difesa dell'agente della riscossione da parte di un avvocato del libero foro era consentita senza necessità di ulteriori delibere o formalità, secondo la disciplina normativa, il protocollo con l'Avvocatura dello Stato e i principi chiariti dalle Sezioni Unite. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo per carenza di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva provato che si trattasse delle medesime cartelle oggetto dell'altro giudizio né la concreta pendenza della sospensione richiamata. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 546/1992

    La deduzione della querela di falso può imporre la sospensione del processo tributario, ma nel ricorso per cassazione devono essere riportati in modo puntuale gli atti rilevanti per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione del principio di disponibilità delle prove non è fondata se il ricorso non dimostra in modo autosufficiente i fatti processuali e documentali assunti come decisivi.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è esclusa quando la questione risulti implicitamente respinta o comunque non risulti adeguatamente dedotta e documentata in modo autosufficiente.

  • L. 228/2012, art. 1, commi 535-543

    L'effetto sospensivo della riscossione richiede una tempestiva istanza rituale e specifica domanda di sospensione; una generica istanza di annullamento d'ufficio non è equipollente.

  • art. 1, comma 538, L. 228/2012

    Per ottenere la sospensione della riscossione la domanda deve essere depositata tempestivamente e contenere una richiesta espressa di sospensione del procedimento.

  • art. 1, comma 8, d.l. 193/2016

    L'agente della riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro secondo la disciplina convenzionale; nel caso rientrante nella seconda ipotesi non occorrono ulteriori formalità interne.

  • art. 43 r.d. 1611/1933

    La necessità della delibera motivata opera nei casi in cui l'ente intenda non avvalersi dell'Avvocatura nei giudizi ad essa riservati su base convenzionale, non nei casi di mera indisponibilità dell'Avvocatura o di difesa affidata a legali esterni nelle ipotesi consentite.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. 50/2016

    L'affidamento degli incarichi ai legali esterni deve rispettare i principi del codice dei contratti pubblici e gli atti generali dell'ente.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario l'ufficio dell'agente della riscossione sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata.

  • art. 4-novies d.l. 34/2019 conv. in L. 58/2019

    La norma interpretativa chiarisce che l'art. 43, quarto comma, r.d. 1611/1933 si applica solo nei casi in cui l'Agenzia intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi ad essa riservati su base convenzionale.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria è applicabile anche nel processo tributario solo quando esista un rapporto di pregiudizialità tale da rendere la definizione dell'altro giudizio indispensabile presupposto logico-giuridico della causa pendente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi deduce un error in procedendo fondato su atti processuali o documenti deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, riportando nel ricorso il contenuto degli atti necessari al controllo della censura.
  • La sospensione del processo tributario per querela di falso presuppone che la querela e gli atti rilevanti siano specificamente allegati e trascritti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • L'effetto sospensivo previsto dalla disciplina sulla riscossione a seguito di istanza del contribuente richiede una domanda tempestiva, rituale e contenente una richiesta espressa di sospensione; non basta una generica impugnazione o un'istanza di annullamento.
  • La costituzione in giudizio dell'agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro è legittima quando la fattispecie rientri tra quelle consentite dalla disciplina convenzionale e dagli atti generali dell'ente, senza necessità di ulteriori delibere o formalità interne da produrre in giudizio.
  • L'omessa pronuncia non è configurabile quando la questione risulti implicitamente assorbita o quando la relativa deduzione sia comunque priva di adeguato supporto fattuale e documentale.
  • Per invocare la sospensione necessaria per pregiudizialità occorre dimostrare che il giudizio pregiudicante e quello pregiudicato riguardino il medesimo oggetto o comunque una relazione tale da poter generare un conflitto di giudicati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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