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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21246/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per recuperare a tassazione euro 210.102,93 a titolo di interessi ritenuti indebitamente corrisposti su un rimborso d'imposta di euro 1.487.165,04. Il rimborso traeva origine dal pagamento duplicato di ritenute IRPEF sulle retribuzioni dei dipendenti nel dicembre 1982; la relativa pretesa di rimborso era stata accolta con sentenza passata in giudicato, poi eseguita in ottemperanza con liquidazione anche degli interessi legali, senza indicazione della decorrenza. L'Ufficio aveva calcolato gli interessi dal versamento indebito e aveva quindi emesso la cartella per recuperare gli interessi che assumeva non dovuti. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere applicabile l'art. 44 d.P.R. n. 602/1973 invece dell'art. 2033 c.c. La società resistiva e proponeva ricorso incidentale, lamentando la compensazione delle spese di lite in primo e secondo grado in violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, confermando che, in materia di rimborso delle imposte sul reddito, l'art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 costituisce disciplina speciale rispetto all'art. 2033 c.c. e che gli interessi maturano al compimento di ogni semestre successivo al versamento, fino all'ordinativo di pagamento. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di appello, rilevando che la compensazione era motivata solo in modo apparente e senza specifiche ragioni idonee a derogare al principio di soccombenza; sul punto ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo incidentale è rimasto assorbito. Nessun contributo unificato aggiuntivo è stato posto a carico dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura dell'Agenzia, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973

    norma speciale in tema di rimborsi d'imposta; gli interessi non presuppongono la mora dell'Amministrazione e decorrono per semestri dal versamento e non dalla domanda

  • art. 2033 c.c.

    norma generale sulla ripetizione dell'indebito, ritenuta recessiva rispetto alla disciplina speciale di cui all'art. 44 d.P.R. n. 602/1973

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente principale a sostegno della censura di violazione di legge, ma senza accoglimento

  • art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992

    la compensazione delle spese nel processo tributario richiede una motivazione effettiva e specifica, non apparente

  • art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato

Massime di principio

  • In materia di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi dovuti al contribuente sono regolati dall'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 come disciplina speciale, che prevale sulla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
  • Gli interessi sui rimborsi d'imposta maturano indipendentemente dalla buona o mala fede dell'accipiens e non dalla domanda di rimborso, ma dal versamento indebito, con maturazione al termine di ciascun semestre successivo al primo fino all'ordinativo di pagamento.
  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese è legittima solo se sorretta da motivazione non apparente e da ragioni specifiche idonee a giustificare la deroga al principio della soccombenza; formule generiche o riferimenti astratti alla qualità delle parti non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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