Cassazione Civile, Ordinanza n. 07407/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IVA relativa agli anni 2006 e 2007, riferita a cessioni di autovetture effettuate da un soggetto cedente che l'Ufficio riteneva avvenute a prezzo inferiore al valore normale. La destinataria della cartella, ritenuta responsabile in solido ai sensi dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ma la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello, reputando non sufficiente la produzione di una tabella riepilogativa desunta dal listino Eurotax e affermando che la contribuente avrebbe dovuto fornire prova documentale ulteriore del valore normale dei veicoli. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avevano trascurato: l'utilizzo del prospetto Eurotax, qualificabile come mercuriale; la documentazione delle singole operazioni di cessione prodotta già in primo grado; una precedente sentenza tra le stesse parti, passata in giudicato, che per l'anno 2006 avrebbe escluso la sottofatturazione; e la questione della nullità della cartella per illegittima richiesta di sanzioni e interessi al coobbligato solidale. Con il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, lamentando che la CTR avesse negato l'idoneità della prova offerta dalla contribuente a dimostrare che gli acquisti erano avvenuti al valore di mercato, valorizzando in modo apodittico una pretesa ammissione di natura cartiera del cedente che, secondo la ricorrente, non era mai stata resa.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché, in via preliminare, ha preso atto che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata dei carichi ai sensi dell'art. 1, commi 184 e 185, L. n. 145/2018 e che risultava perfezionata la procedura con il pagamento di tutte le rate previste. Anche l'Agenzia delle Entrate ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio estinto sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972
norma posta a fondamento della responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal cedente in caso di cessioni a prezzi inferiori al valore normale; la CTR l'aveva ritenuta applicabile, ma la Cassazione non si è pronunciata nel merito per intervenuta definizione agevolata.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
norma invocata per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi da parte del giudice di merito.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma invocata per censurare la violazione e falsa applicazione dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972.
art. 1474, comma secondo, c.c.
richiamato dalla ricorrente e dalla CTR in relazione alla nozione di mercuriale/listino di mercato quale parametro per determinare il valore normale del bene.
art. 1, commi 184 e 185, L. n. 145/2018
base normativa della domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere l'ulteriore contributo unificato nei casi di estinzione per cessata materia del contendere, trattandosi di misura eccezionale applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Quando interviene il perfezionamento di una definizione agevolata dei carichi pendenti, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, restando assorbito l'esame dei motivi di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere comporta che le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diverse statuizioni consentite dalla disciplina applicabile.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché la relativa previsione ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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