Cassazione Civile, Ordinanza n. 32742/2022 del 07/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2012 e 2013, emessi su un immobile sito in Roma utilizzato in parte per attività di culto e in parte come casa per ferie. In primo grado la pretesa era stata accolta solo parzialmente, riconoscendo l'esenzione per la porzione destinata al culto e negandola per la parte destinata all'attività ricettiva per difetto di prova dello svolgimento non commerciale. In appello il Comune aveva contestato il riconoscimento dell'esenzione anche per la parte destinata al culto, mentre la contribuente aveva chiesto il riconoscimento dell'esenzione per l'intero immobile o comunque in proporzione alla parte non commerciale. In cassazione la contribuente ha dedotto quattro motivi: 1) nullità/inammissibilità dell'appello del Comune per difetto di valida sottoscrizione e rappresentanza, perché firmato da soggetto diverso da quello indicato nell'intestazione; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione delle modalità di spedizione e per tardività; 3) violazione delle norme sull'esenzione IMU per gli enti non commerciali, sostenendo che la porzione di immobile destinata al culto, già individuata in causa, dovesse godere dell'esenzione pro quota anche senza autonoma identificazione catastale; 4) omesso esame della prova, offerta tramite listino prezzi e indice Trivago, che le rette praticate erano inferiori ai prezzi di mercato e quindi indice di non commercialità.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi sulla validità dell'appello del Comune, osservando che la rappresentanza processuale dell'ente può essere desunta dalla funzione del soggetto che sottoscrive l'atto e che, in ogni caso, un eventuale difetto di rappresentanza è sanabile con efficacia retroattiva; ha inoltre escluso che la spedizione dell'atto in busta chiusa, anziché in plico senza busta, comportasse inammissibilità o incidesse sulla tempestività, trattandosi di mera irregolarità in assenza di contestazioni sul contenuto e sulla riferibilità. Sul terzo motivo la Corte ha chiarito che, per immobili a utilizzazione mista, l'esenzione IMU spetta solo alla frazione adibita ad attività non commerciale se identificabile, oppure, dal 1 gennaio 2013, in proporzione all'utilizzazione non commerciale risultante da apposita dichiarazione; ha però rilevato che la contribuente non aveva allegato di avere presentato tale dichiarazione, essendosi limitata a rivendicare l'esenzione dell'intero immobile e a richiamare una perizia prodotta in giudizio. Ha quindi escluso che la conoscenza di fatto del Comune potesse surrogare l'adempimento dichiarativo. Quanto al quarto motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di decisività, poiché il solo fatto che le rette fossero inferiori ai prezzi di mercato non dimostra di per sé lo svolgimento dell'attività con modalità non commerciali. La soccombenza della ricorrente ha comportato anche la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504 del 1992
L'esenzione IMU per gli enti non commerciali può applicarsi solo alle porzioni di immobile effettivamente destinate ad attività di culto o comunque non commerciali, secondo le condizioni di legge.
art. 91-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012
In caso di utilizzo misto dell'immobile, l'esenzione opera per la frazione in cui si svolge l'attività non commerciale se la porzione è identificabile; in mancanza, dal 1 gennaio 2013, l'esenzione può operare in proporzione solo se il contribuente presenta l'apposita dichiarazione.
d.m. 26 giugno 2014
Ha approvato il modello dichiarativo per gli enti non commerciali e differito i termini di presentazione per le annualità 2012 e 2013.
art. 9, comma 6, d.lgs. n. 23 del 2011
Richiamato come base del regime dichiarativo per gli immobili degli enti non commerciali.
art. 20, d.lgs. n. 546 del 1992
La violazione delle modalità di spedizione dell'atto è stata ritenuta, nel caso concreto, una mera irregolarità non idonea a determinare inammissibilità o tardività dell'appello.
art. 11, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
La legittimazione a stare in giudizio dell'ente locale va coordinata con la disciplina dell'organizzazione dell'ente e con le previsioni statutarie/regolamentari sulla rappresentanza.
artt. 6 e 7 d.lgs. n. 267 del 2000
I Comuni disciplinano con statuto e regolamenti organizzazione, attribuzioni degli organi e rappresentanza legale anche in giudizio.
art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.
Il difetto di rappresentanza o autorizzazione è sanabile, con assegnazione di un termine per regolarizzare la costituzione e con effetti retroattivi.
Non vi è omessa pronuncia quando l'esame dell'eccezione è logicamente incompatibile con l'accoglimento dell'impugnazione, potendo il vizio essere denunciato come violazione di legge o difetto di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge nei primi tre motivi.
art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
È il parametro invocato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo ha escluso per mancanza di decisività del fatto allegato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza ha determinato la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'eventuale difetto di rappresentanza del soggetto che sottoscrive l'impugnazione dell'ente non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'atto, dovendo privilegiarsi la verifica del potere rappresentativo sostanziale e la possibile regolarizzazione del vizio.
- L'inammissibilità per omessa pronuncia non ricorre quando l'eccezione è logicamente assorbita o incompatibile con la decisione adottata; il vizio va allora eventualmente ricondotto alla violazione di legge o al difetto di motivazione sulla statuizione implicita.
- Per gli immobili a utilizzazione mista, l'esenzione fiscale per gli enti non commerciali opera solo nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina speciale: porzione identificabile oppure, nei casi consentiti, riproporzionamento subordinato a specifico adempimento dichiarativo.
- La conoscenza di fatto, da parte dell'amministrazione, della destinazione di una parte dell'immobile non sostituisce gli adempimenti formali richiesti dalla legge per ottenere l'esenzione pro quota.
- Ai fini del vizio di omesso esame, il fatto dedotto deve essere decisivo in senso tecnico, cioè idoneo, se considerato, a determinare con ragionevole certezza un esito diverso della controversia; meri indici ambigui o non univoci non bastano.
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