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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00022/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione del consolidato nazionale per l’anno 2007. L’Ufficio contestava il riporto a nuovo di perdite formatesi nell’anno precedente (2006), sostenendo che per quell’anno non fosse stata presentata la dichiarazione del consolidato nazionale (modello CNM) e che, senza tale dichiarazione, l’Amministrazione non potesse conoscere la volontà del gruppo sui criteri di compensazione delle perdite, né verificare periodi di formazione e utilizzi delle stesse. La società aveva impugnato la cartella, e sia la CTP sia la CTR avevano accolto le difese della contribuente. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 118 e 122 TUIR e dell’art. 9, comma 2, del D.M. 9 giugno 2004, n. 138, deducendo che la CTR avesse erroneamente qualificato la mancata presentazione del modello CNM come mera irregolarità formale e avesse indebitamente consentito il riporto delle perdite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha ricostruito la disciplina del consolidato nazionale, chiarendo che la dichiarazione del consolidato ha funzione di dichiarazione di scienza, mentre l’opzione per il regime ha natura negoziale; ha rilevato che nessuna norma del TUIR prevede la decadenza dal diritto di riportare a nuovo le perdite consolidate per la sola omessa presentazione della dichiarazione CNM, essendo invece applicabili le sanzioni previste per l’omissione dichiarativa. Inoltre ha applicato il principio per cui non possono essere negate posizioni sostanziali per mere irregolarità formali quando l’Amministrazione dispone comunque degli elementi necessari a verificare il diritto fatto valere. Nel caso concreto, la Corte ha osservato che la scelta per la tassazione di gruppo era stata tempestivamente comunicata e che le perdite del 2006 potevano essere ricostruite tramite le singole dichiarazioni delle società del consolidato, senza che l’Ufficio avesse allegato un concreto pregiudizio all’attività di controllo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 118 TUIR

    "al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo"

    Nel consolidato nazionale il riporto a nuovo delle perdite spetta al soggetto controllante; la norma disciplina la determinazione unitaria del reddito complessivo globale del gruppo.

  • art. 119 TUIR

    L’opzione per il consolidato comporta elezione di domicilio della società consolidata presso la controllante.

  • art. 121 TUIR

    "deve compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti di imposta spettanti"

    La società consolidata ha l’obbligo di presentare la propria dichiarazione per comunicare i dati utili alla controllante.

  • art. 7 D.M. 9 giugno 2004, n. 138

    "ciascun soggetto deve presentare all'Agenzia delle entrate la propria dichiarazione dei redditi...senza liquidazione dell'imposta"

    Nel regime di consolidato ciascun soggetto presenta la propria dichiarazione, ma senza liquidazione dell’imposta, che avviene a livello di gruppo.

  • art. 8 D.M. 9 giugno 2004, n. 138

    "ciascuna consolidata, oltre a quanto indicato nell'art. 121 del testo unico, deve trasmettere al consolidante: a) la copia della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 7 del presente decreto"

    La consolidata deve trasmettere alla consolidante la copia della propria dichiarazione dei redditi.

  • art. 9, comma 2, D.M. 9 giugno 2004, n. 138

    "Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 84"

    La norma non prevede la decadenza dal diritto di riporto delle perdite per omessa presentazione del modello CNM; regola soltanto le modalità di utilizzo delle perdite.

  • art. 84 TUIR

    Richiamato come norma che disciplina le modalità di riporto delle perdite nei periodi d’imposta successivi.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È il procedimento di controllo automatizzato/formale che ha dato origine alla cartella di pagamento.

  • art. 1 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    La conseguenza dell’omessa dichiarazione è il regime sanzionatorio previsto da questa disposizione, non la decadenza dal diritto sostanziale al riporto delle perdite.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato come espressione dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel regime di consolidato fiscale, la mancata presentazione della dichiarazione del consolidato nazionale non comporta, di per sé, la decadenza dal diritto di riportare a nuovo le perdite consolidate, se la disciplina positiva non lo prevede espressamente.
  • La dichiarazione del consolidato ha natura di dichiarazione di scienza e serve a consentire all’Amministrazione i controlli; l’opzione per il consolidato, invece, ha natura negoziale ed è idonea a produrre gli effetti propri del regime fiscale di gruppo.
  • In materia tributaria, una violazione meramente formale non può fondare il recupero di un vantaggio fiscale quando l’Amministrazione dispone comunque degli elementi necessari per verificare i presupposti sostanziali del diritto fatto valere e non deduce un concreto pregiudizio all’attività di controllo.
  • Nel consolidato nazionale, l’assenza della dichiarazione CNM può rilevare sul piano sanzionatorio, ma non può essere automaticamente trasformata in una perdita del diritto sostanziale al riporto delle perdite.
  • Se le singole società del gruppo hanno presentato regolarmente le proprie dichiarazioni e i dati necessari consentono di ricostruire il reddito o la perdita complessiva, il controllo dell’Ufficio non risulta impedito e il rilievo formale non giustifica l’atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieConsolidato fiscaleContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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