Cassazione Civile, Ordinanza n. 21089/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La vicenda nasce da un'istanza di fallimento proposta dal Pubblico Ministero nei confronti di una società a responsabilità limitata operante nel settore dei servizi per studi professionali. Il tribunale ne ha dichiarato il fallimento. La società ha proposto reclamo chiedendo, in via preliminare, la sospensione necessaria del procedimento fallimentare ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione di una controversia tributaria che, secondo la reclamante, avrebbe avuto natura pregiudiziale perché diretta ad accertare una asserita interposizione fittizia tra la società e un notaio, con conseguente contestazione della sua autonoma soggettività e della riferibilità dei debiti. Nel merito ha chiesto la revoca del fallimento, sostenendo anche di non superare la soglia dimensionale di fallibilità. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità/motivazione apparente della decisione sul diniego di sospensione e violazione degli artt. 295 c.p.c., 132 c.p.c., 111 Cost. e 2909 c.c.; 2) violazione dell'art. 295 c.p.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che la questione dell'interposizione fittizia, pendente davanti al giudice tributario, costituirebbe pregiudiziale tecnica tale da imporre la sospensione; 3) falsa applicazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 in relazione agli artt. 1414, 2331 e 2463 c.c., contestando il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale e l'assunto che la società fosse soggetto autonomo; 4) omessa pronuncia sul motivo di reclamo relativo all'erronea quantificazione dell'esposizione debitoria; 5) violazione di norme tributarie e fallimentari, lamentando che alcuni debiti fiscali sarebbero stati solo apparentemente esistenti o comunque prescritti e che il superamento della soglia di fallibilità non fosse provato. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo: congrua la motivazione della corte territoriale; insussistente una sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. perché il giudizio tributario non era dimostrato in modo autosufficiente, riguardava una distinta pretesa di importo limitato e coinvolgeva soggetti diversi, sicché non avrebbe avuto efficacia pregiudicante vincolante nel giudizio fallimentare; corretto il rilievo per cui una società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese acquista la qualità di imprenditore commerciale per il solo fatto della costituzione, a prescindere dall'effettivo inizio dell'attività; infondata la censura di omessa pronuncia, trattandosi in sostanza di una richiesta di rivalutazione delle deduzioni difensive e delle prove; generiche e in parte tendenti a sollecitare un nuovo esame del merito le doglianze sulla soglia di fallibilità e sull'an della pretesa fiscale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società fallita. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva già respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l'ulteriore contributo unificato. Il rigetto è stato motivato soprattutto dalla mancanza di una pregiudizialità necessaria idonea a imporre la sospensione del fallimento, dalla qualificazione della società come imprenditore commerciale per il solo fatto della sua costituzione e dalla genericità/inammissibilità sostanziale delle censure sul debito e sulla soglia di fallibilità.
Norme richiamate
richiamato come base della richiesta del Pubblico Ministero di dichiarazione di fallimento
la sospensione necessaria richiede una causa effettivamente pendente e una pregiudizialità in senso stretto, vincolante e idonea a evitare conflitti tra giudicati; non basta una mera pregiudizialità logica o un possibile riflesso pratico
la motivazione non è nulla se, pur sintetica o per relationem, rende comprensibile la ratio decidendi ed è attribuibile al giudice
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza
richiamato nel contesto della pretesa efficacia del giudicato della decisione tributaria
art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973
"in sede di rettifica od accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"
norma speciale di imputazione fiscale dei redditi al reale possessore; nella decisione si esclude che il suo eventuale accertamento, nel caso concreto, produca automaticamente effetti pregiudicanti vincolanti sulla dichiarazione di fallimento
richiamato dalla ricorrente per sostenere la generale rilevanza dell'interposizione fittizia; la Corte non accoglie tale tesi nel caso concreto
richiamato dalla ricorrente per contestare la soggettività imprenditoriale della società
richiamato dalla ricorrente in relazione alla struttura della s.r.l.
richiamato per il principio generale della spendita del nome nell'imputazione degli effetti dell'attività giuridica
richiamato a sostegno della doglianza di omessa pronuncia, poi respinta
richiamato per il requisito dimensionale dell'assoggettabilità a fallimento e per la soglia dei debiti oltre la quale il fallimento è possibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
richiamato nel secondo motivo di ricorso, respinto
richiamato nel quinto motivo di ricorso, respinto
richiamato nel quinto motivo di ricorso, respinto
richiamato nel quinto motivo di ricorso, respinto
richiamato nel quinto motivo di ricorso, respinto
richiamato nel quinto motivo di ricorso, respinto
art. 3, comma 144, l. 662/1996
richiamato nel quinto motivo di ricorso, respinto
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una vera pregiudizialità in senso stretto: la decisione del processo pregiudicante deve essere idonea a vincolare, con efficacia di giudicato, la causa pregiudicata. Non è sufficiente che esista un nesso logico o che la decisione produca solo possibili riflessi pratici.
- Non può disporsi la sospensione necessaria quando il giudizio asseritamente pregiudiziale non sia dimostrato con precisione negli elementi essenziali o quando la parte ricorrente non ne alleghi compiutamente l'oggetto, le parti e lo stato processuale.
- Il rapporto di pregiudizialità necessaria non ricorre tra cause pendenti tra soggetti diversi, poiché la decisione resa in un giudizio non può fare stato verso chi vi è rimasto estraneo.
- Una sentenza è valida anche se la motivazione è formulata per relationem o riproduce le difese di una parte, purché la ratio decidendi sia comunque attribuibile al giudice e risulti chiara, univoca ed esaustiva.
- Una società regolarmente costituita in forma commerciale e iscritta nel registro delle imprese acquista la qualità di imprenditore commerciale per il solo fatto della sua costituzione, senza che sia necessario provarne l'effettivo inizio dell'attività d'impresa.
- Nel giudizio di legittimità la censura di omessa pronuncia non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle deduzioni difensive o delle prove; la doglianza deve riguardare una vera omissione decisoria su domanda o eccezione.
- Le censure che contestano l'ammontare dei debiti e il superamento della soglia di fallibilità devono essere specifiche e autosufficienti; non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio sotto forma di vizio di motivazione o violazione di legge.
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