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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25928/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un precedente giudizio civile nel quale era stata accertata, secondo gli attori, la titolarità delle quote sociali in capo al dante causa e la proprietà di alcuni immobili in capo alla società. Dopo la definizione del processo penale nei confronti della persona ritenuta collegata ai beni e l'adozione del decreto di confisca, i successori del precedente attore e la società hanno promosso una nuova azione davanti al Tribunale di Roma per ottenere l'accertamento dell'inidoneità della confisca sulle unità immobiliari, sostenendo che i beni erano di proprietà della società e che le quote sociali erano di loro titolarità. In cassazione hanno dedotto: 1) violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., sostenendo che le sentenze del Tribunale avessero già deciso sia la competenza del giudice civile sia la titolarità dei beni; 2) omesso esame del fatto decisivo costituito dal giudicato esterno; 3) violazione dell'art. 38 c.p.c. per tardività/irritualità dell'eccezione di competenza; 4) violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di azione del terzo estraneo alla confisca, assumendo di avere agito in rivendicazione sulla base di titoli anteriori e irrevocabili; 5) omesso esame/motivazione sulla competenza del giudice penale; 6) illegittimità della trascrizione del provvedimento di esecuzione della confisca; 7) conseguenze risarcitorie dell'illegittimo disconoscimento del giudicato; 8) necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia del Demanio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione operata dalla Corte d'appello, secondo cui la questione non poneva un problema di competenza in senso tecnico, ma di riparto interno tra magistrati del medesimo ufficio giudiziario, con conseguente esclusione dei vizi denunciati ex art. 38 c.p.c. Ha inoltre affermato che, in tema di confisca, il terzo estraneo al processo penale può far valere le proprie pretese solo dopo l'irrevocabilità della sentenza penale mediante incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p.; pertanto, le pregresse statuizioni civili anteriori al giudicato penale non impedivano l'operatività di tale regola. La Corte ha poi dichiarato inammissibili il quinto motivo, perché attinente al giudizio di diritto e non a un vizio motivazionale rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c., e gli ulteriori motivi, perché investivano questioni di merito non decise nella sentenza impugnata. È stata infine posta a carico dei ricorrenti la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come parametro del giudicato sostanziale dedotto dai ricorrenti, ma escluso nella sua idoneità a impedire la soluzione adottata dalla Corte d'appello, perché le sentenze civili invocate erano anteriori alla confisca definitiva.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato formale esterno, ma non ritenuto ostativo alla competenza del giudice dell'esecuzione penale.

  • art. 38 c.p.c.

    ritenuto non applicabile alla fattispecie, poiché non era in discussione una competenza in senso tecnico ma una ripartizione interna tra magistrati dello stesso ufficio giudiziario.

  • art. 295 c.p.c.

    menzionato nel quadro del primo giudizio come eventuale sospensione per pregiudizialità, senza rilievo decisivo nella decisione di legittimità.

  • art. 263, comma 3, c.p.p.

    richiamato nel precedente giudizio per affermare la competenza del giudice civile sulla domanda allora proposta, in un momento in cui la confisca definitiva non era ancora intervenuta.

  • art. 676, comma 2, c.p.p.

    indicato come norma che radica la competenza del giudice dell'esecuzione penale per le questioni del terzo dopo l'irrevocabilità della sentenza di confisca.

  • art. 240 c.p.

    la confisca oggetto di contestazione era stata disposta come misura patrimoniale ex art. 240 c.p.; il terzo poteva contestarla solo con gli strumenti dell'esecuzione penale dopo il passaggio in giudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per i motivi di violazione di legge, ma i motivi fondati su tale norma sono stati respinti o ritenuti non pertinenti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ne ha delimitato l'ambito al solo vizio della motivazione del giudizio di fatto, escludendo che potesse essere usato per censurare vizi motivazionali relativi al giudizio di diritto.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per affermare che i vizi motivazionali del giudizio di diritto, se tali, possono dar luogo eventualmente a correzione della motivazione e non alla cassazione.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di confisca penale, il terzo che rivendichi la proprietà del bene e sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione non può instaurare autonomamente un giudizio civile per paralizzare la misura dopo la definitività della sentenza, ma deve far valere le proprie ragioni davanti al giudice dell'esecuzione penale mediante incidente di esecuzione.
  • Quando il giudice civile ritenga che la domanda proposta dal terzo debba essere decisa da un collegio penale del medesimo ufficio giudiziario, non si è in presenza di una questione di competenza in senso tecnico, bensì di riparto interno tra magistrati dello stesso ufficio; ne consegue l'inapplicabilità del regolamento di competenza e delle relative decadenze.
  • Il giudicato formato in un giudizio civile anteriore alla sentenza penale definitiva di confisca non è, di per sé, idoneo a impedire l'applicazione della regola che attribuisce al giudice dell'esecuzione penale la cognizione delle contestazioni del terzo sulla misura ablativa.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso o insufficiente esame di fatti decisivi nel giudizio di fatto; non è lo strumento per censurare la motivazione del giudizio di diritto, che va eventualmente denunciata come violazione di legge o può dar luogo soltanto a correzione della motivazione.
  • I motivi di ricorso per cassazione che investano questioni di merito non decise dalla sentenza impugnata sono inammissibili, perché la Corte di cassazione non può trasformarsi in giudice del fatto su temi rimasti estranei al decisum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutivePossesso
RamiProcesso civileEsecuzioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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