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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14750/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista abilitato, che aveva apposto il visto di conformità su una dichiarazione modello 730 presentata per l'anno d'imposta 2014 da un contribuente assistito da un CAF, ha ricevuto una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo da parte della direzione provinciale di Milano, dopo controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973. L'Amministrazione ha ritenuto infedele il visto e ha richiesto al professionista l'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il ricorrente ha sostenuto che, per effetto dell'art. 39 d.lgs. 241/1997, la competenza a contestare e irrogare la pretesa spettasse invece alla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, e che l'atto fosse quindi illegittimo per incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo. In via subordinata ha dedotto l'applicazione del favor rei dopo la modifica normativa del 2019, nonché l'infondatezza nel merito della pretesa erariale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997 attribuisca alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, competente per il domicilio fiscale del trasgressore, la competenza funzionale a contestare e a procedere anche alla riscossione mediante ruolo nei confronti del soggetto che ha rilasciato il visto infedele. Ha affermato che la competenza non può essere derogata e che la violazione della regola legale determina l'illegittimità dell'atto emesso dall'ufficio incompetente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del professionista, annullando la cartella impugnata per incompetenza dell'ufficio che aveva proceduto. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    comma 1, lett. a), secondo periodo; comma 1-bis; comma 2

    La responsabilità del soggetto che rilascia il visto di conformità infedele conserva rilievo ai fini della competenza dell'ufficio anche dopo la modifica del 2014; la competenza a contestare, irrogare e procedere alla riscossione spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, anche quando la somma sia iscritta a ruolo direttamente dall'Amministrazione.

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il controllo formale della dichiarazione del contribuente costituisce il presupposto procedimentale della pretesa, ma non deroga alla competenza legale della direzione regionale nei confronti del trasgressore.

  • art. 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    ratione temporis secondo comma

    Richiamato come criterio generale di collegamento territoriale fondato sul domicilio fiscale del contribuente/soggetto obbligato alla dichiarazione.

  • art. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come criterio generale di collegamento territoriale fondato sul domicilio fiscale del contribuente in materia IVA.

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Estende il criterio del domicilio fiscale anche alla legittimazione a procedere all'iscrizione a ruolo.

  • art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato per il collegamento tra competenza territoriale e procedimento sanzionatorio, nei limiti di compatibilità.

  • art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato per la riduzione della sanzione in caso di versamento entro il termine indicato dalla norma, nell'ambito della disciplina dell'art. 39.

  • art. 7-bis d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Richiamato dal comma 2 dell'art. 39 tra le violazioni contestate e sanzionate dalla direzione regionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Utilizzato per il motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo, poi assorbito.

  • art. 7 CEDU

    Invocato dal ricorrente nel secondo motivo a sostegno della tesi del favor rei.

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    Invocati dal ricorrente nel secondo motivo in tema di legalità, riserva di legge e capacità contributiva.

  • L. 28 marzo 2019, n. 26

    Richiamata come legge di conversione della modifica normativa che, secondo il ricorrente, costituirebbe lex mitior.

  • d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    Richiamato come fonte della modifica normativa del 2019.

  • d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    Ha introdotto nel comma 1 dell'art. 39 la previsione del pagamento della somma pari a imposta, sanzione e interessi in caso di visto infedele.

  • d.m. Finanze 31 maggio 1999, n. 164

    Richiamato per individuare il tipo di dichiarazione cui si applica la disciplina del visto infedele.

  • d.m. Finanze 12 luglio 1999

    Richiamato come supporto sistematico alla concentrazione delle competenze sulle direzioni regionali in materia di assistenza fiscale.

Massime di principio

  • La competenza amministrativa prevista da una norma di legge per la contestazione e la riscossione di una pretesa tributaria o para-sanzionatoria è una competenza esterna, vincolante per l'Amministrazione e opponibile al destinatario; la sua violazione comporta illegittimità dell'atto emanato dall'ufficio incompetente.
  • Quando una norma speciale attribuisce alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate la competenza in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, tale regola opera anche se la pretesa sia azionata mediante iscrizione a ruolo e cartella di pagamento, e non solo mediante atto di contestazione formale.
  • Il riferimento legislativo alla stessa "violazione" resta riferito al comportamento originario del professionista che rilascia il visto infedele, sicché eventuali modifiche della misura della somma dovuta non spostano, di per sé, la competenza dell'ufficio individuato dalla norma previgente e non modificata sul punto.
  • Il controllo formale della dichiarazione del contribuente assistito costituisce il presupposto fattuale della responsabilità del professionista, ma non consente di individuare l'ufficio competente in deroga alla regola speciale di concentrazione territoriale fissata per il trasgressore.
  • La qualificazione dell'obbligazione del professionista come non tributaria o anche come misura con funzione punitiva non esclude l'applicazione della regola di competenza stabilita dalla disposizione speciale; la competenza segue il dato normativo e la struttura del potere esercitato, non la sola etichetta dell'obbligazione.
  • L'eventuale assorbimento dei motivi subordinati è corretto quando l'accoglimento della censura preliminare rende inutile l'esame delle questioni sul quantum della pretesa o sul merito della stessa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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