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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09817/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'avviso di iscrizione ipotecaria su immobili di proprietà del contribuente, emesso per crediti IVA non pagati. Il contribuente aveva dedotto in primo e secondo grado la nullità dell'atto per mancata notifica delle intimazioni di pagamento e delle cartelle sottese, l'illegittimità dell'ipoteca su beni inseriti in un fondo patrimoniale, l'inesistenza o irregolarità della notificazione dell'iscrizione, la mancata indicazione del valore catastale e del criterio di calcolo degli interessi, la carenza di motivazione, la violazione dell'art. 7 L. 241/1990 e la prescrizione. In cassazione ha proposto cinque motivi: 1) vizio di motivazione della sentenza della CTR, asseritamente meramente per relationem; 2) violazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. 602/1973 e omessa motivazione, sostenendo che l'iscrizione ipotecaria dovesse essere preceduta sia dall'intimazione ex art. 50, comma 2, sia dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; 3) e 4) violazione degli artt. 169 e 170 c.c. e dell'art. 77 d.P.R. 602/1973, perché i beni ipotecati facevano parte di un fondo patrimoniale e i debiti fiscali sarebbero sorti prima della sua costituzione; 5) censura di asserita incoerenza della motivazione della CTR, che aveva qualificato l'ipoteca come atto cautelare e non esecutivo pur affermandone l'ammissibilità solo per debiti collegati ai bisogni familiari.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR era esistente, intelligibile e sopra il minimo costituzionale, non limitandosi a un rinvio apodittico alla sentenza di primo grado. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sia per la preclusione della doppia conforme sul vizio motivazionale, sia perché la questione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non risultava devoluta nei gradi di merito e, comunque, la disciplina introdotta dal comma 2-bis dell'art. 77 era successiva all'atto impugnato; nel merito ha richiamato il principio per cui l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è atto dell'espropriazione forzata e non richiede l'intimazione ex art. 50, comma 2. Ha ritenuto inammissibili i motivi terzo e quarto, perché miravano a ottenere una rivalutazione del fatto e perché, secondo la giurisprudenza consolidata, l'ipoteca può gravare anche su beni del fondo patrimoniale alle condizioni dell'art. 170 c.c., con onere del debitore di provare sia la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore, sia l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia. Ha infine respinto il quinto motivo, escludendo l'incoerenza della motivazione: l'ipoteca è atto cautelare e non esecutivo, e proprio per ciò il vincolo del fondo patrimoniale rileva solo nella fase dell'espropriazione forzata, non già per l'iscrizione ipotecaria.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra violazione di legge e censura di merito; il ricorrente non può usare il vizio di legge per sollecitare una nuova valutazione dei fatti.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Richiamato ai fini del dedotto vizio di motivazione della sentenza tributaria.

  • artt. 132 e 276 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la sufficienza della motivazione della decisione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve essere presente e intelligibile, al livello minimo costituzionale.

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    L'intimazione ad adempiere è necessaria solo se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla cartella; non è condizione dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77.

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    L'iscrizione ipotecaria è misura cautelare/garanzia, alternativa all'espropriazione, e può essere disposta anche senza intimazione ex art. 50, comma 2.

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è disciplina sopravvenuta e non applicabile retroattivamente all'atto oggetto di causa.

  • art. 169 c.c.

    Il fondo patrimoniale non impedisce in assoluto l'aggressione esattoriale; rileva la compatibilità del debito con i bisogni della famiglia e la prova dell'estraneità di tale debito.

  • art. 170 c.c.

    I beni del fondo patrimoniale possono essere aggrediti se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se il creditore ignorava l'estraneità del debito a tali bisogni; grava sul debitore opponente l'onere della prova contraria.

  • art. 7 L. 241/1990

    Invocato dal ricorrente come motivo di nullità, ma non decisivo ai fini della decisione riportata nel testo.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile; non è sufficiente la mera insufficienza argomentativa, se la ratio decidendi è comunque percepibile.
  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non integra un atto dell'espropriazione forzata, ma una misura cautelare/garanzia: perciò non richiede, di regola, la previa intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, salvo il diverso caso in cui si debba procedere a espropriazione oltre un anno dalla cartella.
  • La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria introdotta dal comma 2-bis dell'art. 77 d.P.R. 602/1973 non può essere applicata retroattivamente ad atti emessi prima della sua entrata in vigore.
  • L'iscrizione ipotecaria può riguardare anche beni inseriti in un fondo patrimoniale, purché ricorrano le condizioni dell'art. 170 c.c.; il debitore che oppone il vincolo deve provare sia l'opponibilità del fondo al creditore sia l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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