Sentenza del 08/11/2022 n. 32877 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sul riconoscimento, in occasione della soppressione dell'I.P.I. e del trasferimento nei ruoli ministeriali, dell'anzianità di servizio maturata nell'ente di provenienza e dell'inclusione nell'assegno personale riassorbibile di più voci economiche: quota del 50% del premio di produttività, versamenti effettuati dal datore al fondo di previdenza complementare, premio/versamento annuale alla cassa di assistenza, e controvalore di polizze assicurative (caso di morte e infortuni). Il Ministero deduceva che dovesse applicarsi la disciplina speciale del D.L. n.78/2010, art.7 (conservazione solo delle voci fisse e continuative del trattamento), escludendo la riconoscibilità di alcune voci ritenute non fisse né retributive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso del Ministero: ha stabilito che alla fattispecie si applica la norma speciale (D.L. n.78/2010, art.7, comma 20) e non le disposizioni generali del D.Lgs. n.165/2001, art.31; ha quindi cassato la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il D.Lgs. n.165/2001 e aveva riconosciuto l'anzianità di servizio e l'inclusione nell'assegno personale del controvalore delle polizze senza considerare il quadro normativo speciale. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del lavoratore e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati in motivazione. La sentenza di merito è stata quindi cassata limitatamente ai profili ritenuti erronei e da riesaminare.
Norme richiamate
D.L. n. 78 del 2010, art. 7, comma 20
Considerata norma speciale rilevante per il trasferimento dei dipendenti dall'I.P.I. al Ministero: garantisce la sola conservazione del trattamento retributivo fondamentale e accessorio limitatamente alle voci caratterizzate da fissità e continuità (trattamento 'fisso e continuativo').
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31
Norma generale sul passaggio di personale tra enti pubblici. La Corte ha ritenuto che, pur potendo normalmente disciplinare trasferimenti, in questa fattispecie venga derogata dalla norma speciale (D.L.78/2010, art.7): perciò non è applicabile quale regola primaria qui.
Regola sul trasferimento d'azienda. Invocata dalle parti, ma la Corte ha ritenuto che, nella specifica successione regolata dalla norma speciale, non prevale la disciplina ordinaria del diritto d'impresa/cessione per estendere diritti ulteriori ai dipendenti.
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45
Richiamato per la distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio nell'impiego pubblico contrattualizzato: il trattamento fondamentale remunera la prestazione base, quello accessorio è in nesso di corrispettività con particolari performance o condizioni; la qualificazione ai fini della conservazione va valutata secondo tali criteri.
D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), art. 51
Usato come elemento di supporto per la tesi che i contributi per assistenza sanitaria/ casse assistenza versati dal datore non concorrono a formare reddito (e perciò possono essere considerati non retributivi), rilevando la natura non retributiva di alcune prestazioni.
art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4) e altre norme di procedimento
Norme procedurali invocate per i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge e vizi motivazionali). La Corte ha chiarito criteri di ammissibilità e specificità delle censure in sede di legittimità.
Massime di principio
- Se sulla cessazione o soppressione di un ente interviene una norma speciale (es. D.L. n.78/2010, art.7), questa prevale sulle disposizioni generali sui trasferimenti; occorre verificare quale norma specifica regoli il fenomeno successorio.
- In caso di trasferimento regolato da norma speciale la conservazione del trattamento riguarda, di norma, solo le voci retributive aventi carattere di fissità e continuità (voci certe nell'an e nel quantum e non meramente eventuali o previdenziali).
- L'anzianità di servizio non è automaticamente traslata per ogni effetto: va riconosciuta solo se la sua mancata traslazione determina un peggioramento del trattamento economico già goduto; non serve a ottenere miglioramenti di carriera o benefici ulteriori non già acquisiti.
- I versamenti a fondi di previdenza complementare o simili sono generalmente qualificati come prestazioni previdenziali (non retributive) e quindi non confluiscono nel computo delle voci retributive da conservare, salvo prova contraria che dimostri carattere retributivo e certezza (an e quantum).
- I premi di produttività o emolumenti vari vanno valutati caso per caso: se dipendono da condizioni variabili o dal raggiungimento di obiettivi specifici possono mancare dei requisiti di fissità e continuità necessari per la conservazione; se invece sono collegati a profilo professionale o condizioni strutturali dell'amministrazione e risultano certi, possono essere mantenuti.
- I fringe benefits/assicurazioni possono essere riconosciuti come componenti retributive solo se emerge dalla disciplina contrattuale e dalla pratica che siano corrispettivi della prestazione e certi; la semplice mancanza di liberalità non è sufficiente senza considerare il complesso quadro normativo e contrattuale.
- Dal punto di vista processuale, in cassazione le censure devono essere specifiche: le doglianze generiche o che limitano la critica alla diversa valutazione delle prove o alla contrattazione aziendale sono frequentemente inammissibili; per le clausole aziendali occorre indicare i canoni ermeneutici ritenuti violati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 nov 2022Sentenza del 08/11/2022 n. 303 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 8 nov 2022Sentenza del 08/11/2022 n. 32775 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 nov 2022Sentenza del 08/11/2022 n. 32776 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 nov 2022Sentenza del 08/11/2022 n. 32777 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 nov 2022Sentenza del 08/11/2022 n. 32778 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 nov 2022Sentenza del 08/11/2022 n. 32779 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →