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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31767 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2006, con cui era stato richiesto un maggior PREU per un apparecchio di cui al TULPS, art. 110, comma 6, installato e apparentemente in uso ma non collegato alla rete telematica. In primo grado e in appello la società aveva contestato, tra l'altro, la competenza territoriale della Direzione regionale AAMS Lombardia, sostenendo la competenza degli uffici centrali presso il domicilio fiscale della concessionaria; la violazione del contraddittorio per non essere stata coinvolta nell'ispezione della Guardia di finanza; l'assenza di responsabilità della concessionaria; l'inesigibilità o duplicazione del PREU e l'inattendibilità dei dati rilevati. La CTR aveva dichiarato l'appello inammissibile ritenendo che riproponesse le censure di primo grado senza contestare specificamente la sentenza della CTP.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno e la riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado può soddisfare il requisito dei motivi specifici quando, considerato l'atto nel suo complesso, emerga in modo inequivoco il dissenso dalla decisione impugnata, anche implicitamente. La CTR avrebbe dovuto verificare concretamente il contenuto dell'atto di appello, anziché dichiararlo inammissibile per la sola riproposizione delle censure. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché riguardavano motivazioni di merito svolte dalla CTR ad abundantiam dopo aver dichiarato l'appello inammissibile. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    "il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione"

    La disposizione impone la specificità dei motivi di appello, ma tale requisito deve essere valutato considerando l'atto nel suo complesso. Nel processo tributario, caratterizzato da un appello a devoluzione piena, è sufficiente che siano ricavabili in modo inequivoco le ragioni del dissenso rispetto alla decisione di primo grado; non è necessario formulare motivi nuovi rispetto a quelli dedotti originariamente.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Sono richiamati quali parametri per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge e l'omesso esame di questioni rilevanti.

  • Art. 156 c.p.c.

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione al dedotto vizio della sentenza, asseritamente identica a quella pronunciata in un diverso giudizio; la Corte non ha esaminato tale censura nel merito.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 39-quater, convertito dalla L. n. 326 del 2003

    La norma è stata richiamata in relazione alla responsabilità per il PREU derivante da apparecchi non collegati alla rete telematica e alla ripartizione degli obblighi tra concessionario ed esercente; la Corte non ha deciso tali questioni, rinviandole al giudice di merito.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52; D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33; L. n. 212 del 2000, art. 12

    Sono state richiamate dalla società in relazione alle modalità di verifica e al principio del contraddittorio; la Corte non ha definito nel merito la questione, poiché il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • TULPS, art. 110, comma 6

    Individua la categoria dell'apparecchio oggetto dell'accertamento; la sentenza riguarda il recupero del PREU per un apparecchio installato e in uso ma non collegato alla rete telematica.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello non deve necessariamente introdurre argomentazioni nuove: la riproposizione delle censure di primo grado è ammissibile se, dal testo complessivo dell'atto, emerge chiaramente la volontà di contestare la decisione della Commissione tributaria provinciale.
  • La specificità dei motivi di appello va valutata in concreto e senza formalismi eccessivi. Tuttavia, l'atto deve consentire di individuare le ragioni per cui la sentenza di primo grado sarebbe errata; la mera riproduzione di argomenti privi di qualsiasi collegamento con la decisione impugnata può invece risultare insufficiente.
  • Quando il giudice dichiara un'impugnazione inammissibile, le successive considerazioni sul merito sono normalmente svolte ad abundantiam. In cassazione non vi è interesse a contestare soltanto tali motivazioni ulteriori, se non viene validamente superata la ragione processuale che ha impedito l'esame del merito.
  • La cassazione con rinvio per erronea declaratoria di inammissibilità non comporta automaticamente la vittoria definitiva sul tributo: il giudice di rinvio deve ancora esaminare le questioni sostanziali, come competenza dell'ufficio, contraddittorio, responsabilità del concessionario e correttezza del calcolo del PREU.
  • In situazioni analoghe è opportuno redigere l'appello riproponendo le censure di merito, ma collegandole espressamente alle motivazioni della sentenza di primo grado, indicando per ciascun capo perché la decisione dovrebbe essere riformata.

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