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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01811/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda origina da una domanda di equa riparazione per danni non patrimoniali proposta per la durata ritenuta irragionevole di un procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente per reati in materia di stupefacenti. Il procedimento si era concluso in primo grado con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda applicando la disciplina introdotta dalle modifiche del 2016 alla legge Pinto, secondo cui, nei procedimenti penali definiti con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, opera una presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio da durata irragionevole, salvo prova contraria. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo applicabile la nuova disciplina ratione temporis in base alla data della domanda di equa riparazione e osservando che il ricorrente non aveva allegato circostanze concrete idonee a vincere la presunzione legale. Nel ricorso per cassazione il privato ha denunciato violazione delle norme della legge n. 89/2001, sostenendo che, nonostante la prescrizione, sussistessero comunque le condizioni per ottenere l'indennizzo, anche in ragione dei disagi patiti, della lunga durata del processo, della possibilità di definizione anticipata e della misura cautelare personale subita. Il Ministero ha resistito e proposto ricorso incidentale su varie questioni relative al termine decadenziale dell'art. 4 della legge Pinto e alla sospensione feriale, ma tali censure sono rimaste assorbite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso principale: ha confermato che, per le domande di equa riparazione proposte dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione fa operare una presunzione relativa di insussistenza del danno non patrimoniale. Nel caso concreto il ricorrente non aveva allegato fatti specifici idonei a superare tale presunzione, limitandosi a richiamare la durata del processo e l'assenza di condotte dilatorie, elementi non più sufficienti secondo la disciplina applicabile. Il ricorso incidentale del Ministero è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale. Il ricorrente principale è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001

    Richiamato come norma che disciplina, in via generale, il diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo.

  • art. 2, comma 2-ter, L. 89/2001

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione decisiva.

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. 89/2001

    Nel processo penale definito con prescrizione opera una presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio da durata irragionevole, superabile con prova contraria concreta.

  • art. 4, L. 89/2001

    Oggetto esclusivo dei motivi del ricorso incidentale del Ministero; le doglianze restano assorbite e non vengono decise nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma processuale posta a fondamento di vari motivi di ricorso incidentale per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicata come norma processuale posta a fondamento di ulteriori motivi di ricorso incidentale per nullità/violazione di legge processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte osserva che non era stato dedotto un vizio di omesso esame di fatti decisivi, precludendo la rivalutazione della documentazione del processo penale presupposto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei giudizi ex legge Pinto.

  • art. 10, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato per le domande proposte ai sensi della legge n. 89/2001.

  • art. 81 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per il procedimento penale presupposto.

  • art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990

    Norme incriminatrici richiamate per il procedimento penale presupposto.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la riqualificazione in fattispecie meno grave nel processo penale presupposto.

  • art. 742/1969

    Richiamata nei motivi incidentali in relazione alla sospensione feriale dei termini.

  • d. lgs. 28/2010

    Richiamato nei motivi incidentali in relazione alla disciplina della mediazione.

Massime di principio

  • Nelle domande di equa riparazione proposte sotto il regime introdotto dalle modifiche del 2016, la definizione del processo penale con prescrizione fa scattare una presunzione relativa di insussistenza del danno non patrimoniale.
  • La presunzione di insussistenza del pregiudizio non è assoluta: il richiedente può ottenerne il superamento solo allegando e dimostrando specifiche circostanze concrete idonee a provare un effettivo danno nonostante la prescrizione.
  • La mera durata elevata del processo, l'assenza di strategie difensive dilatorie o il generico disagio subito non sono, da soli, sufficienti a vincere la presunzione legale prevista dalla legge Pinto nel caso di estinzione del reato per prescrizione.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale documentale del processo presupposto se non è dedotto e deducibile uno specifico vizio di omesso esame di fatti decisivi.
  • Le questioni incidentali del resistente restano assorbite quando il ricorso principale viene integralmente rigettato e il loro esame diviene privo di interesse processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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