Cassazione Civile, Ordinanza n. 24756/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, fondato sui dati del modello Unico 2009. L'Ufficio aveva rilevato che il costo del venduto risultava superiore ai ricavi dichiarati e, ritenendo antieconomica la gestione, aveva determinato maggiori ricavi applicando una percentuale di ricarico del 30%, con recupero di maggiori imposte dirette e IVA. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente ridimensionata; in appello la CTR aveva accolto sia l'appello del contribuente sia quello dell'Agenzia. In cassazione il contribuente denunciava la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la CTR avesse rideterminato la pretesa fiscale pur avendo escluso i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo, cioè i requisiti di gravità, precisione e concordanza. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente e per contraddittorietà/illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso principale del contribuente. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente e da contraddizione interna: da un lato escludeva l'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, dall'altro confermava la rideterminazione dei ricavi mediante l'applicazione della percentuale di ricarico del 30% e l'adesione alla ricostruzione dell'Ufficio. La decisione di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
L'accertamento analitico-induttivo richiede l'inattendibilità della contabilità, desumibile da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; non è sufficiente una motivazione che neghi tali presupposti e poi confermi ugualmente la rettifica.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
La rettifica IVA segue il medesimo schema presuntivo richiamato per le imposte dirette, con necessità di presunzioni idonee a sorreggere l'accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per la violazione delle norme sull'accertamento tributario.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente o intrinsecamente contraddittoria al punto da non rendere percepibile il fondamento decisionale.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo effettivo e comprensibile; la motivazione apparente integra nullità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria è deducibile come error in procedendo.
Le presunzioni semplici utilizzate nell'accertamento devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale e non può ridursi a formule inconciliabili o incomprensibili.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo presuppone l'inattendibilità della contabilità e deve essere sorretto da presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; se tali requisiti vengono esclusi, non può comunque essere confermata la rettifica sulla base della medesima struttura argomentativa.
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur formalmente esistente, contiene argomentazioni tra loro inconciliabili o logicamente incompatibili, tali da impedire di comprendere la ratio decidendi.
- Nel processo tributario, il giudice che ritenga insussistenti i presupposti presuntivi dell'accertamento non può limitarsi a recepire acriticamente la ricostruzione dell'Ufficio, dovendo svolgere un percorso motivazionale coerente e verificabile.
- Le presunzioni semplici idonee a sorreggere l'accertamento possono anche essere fondate su un unico elemento, purché grave, preciso e concordante, con conseguente spostamento dell'onere della prova sul contribuente.
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