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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24386/2026 del 02/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di un’ordinanza ingiunzione per violazione dell’art. 6 d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, irrogata per avere impiegato undici lavoratori autonomi dello spettacolo privi di certificato di agibilità per complessive 3215 giornate, la società e il suo legale rappresentante hanno proposto opposizione sostenendo: la decadenza dell’azione sanzionatoria per superamento del termine di novanta giorni dell’art. 14 L. n. 689/1981; l’insussistenza della violazione perché sarebbero stati regolarmente pagati i contributi e prodotti numerosi DURC e comunicazioni UNILAV/EMENS; la mancata prova della presenza dei lavoratori nei locali aziendali e dello svolgimento delle prestazioni; l’assenza di elemento soggettivo per buona fede e per asserito blocco informatico che impediva il rilascio del certificato; la prescrizione delle condotte più risalenti; l’erroneità del calcolo sanzionatorio, che secondo gli opponenti avrebbe dovuto seguire il cumulo giuridico e non il cumulo materiale. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione ritenendo tempestiva la contestazione, provato l’illecito, irrilevanti DURC e UNILAV rispetto al certificato di agibilità, sussistente almeno la colpa e infondata l’eccezione di prescrizione perché l’illecito è permanente. In cassazione i ricorrenti hanno riproposto, con sette motivi, le censure su decadenza, prova, interpretazione dell’art. 6, blocco informatico, elemento soggettivo, ammissione della prova testimoniale e prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato tardivo il controricorso dell’Ispettorato, ma ha ritenuto valida la notifica del ricorso perché effettuata anche all’Avvocatura generale dello Stato. Nel merito ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per difetto di sindacato di legittimità o per preclusione da doppia conforme, le censure che miravano a una nuova valutazione dei fatti o delle prove; ha inoltre escluso omessa pronuncia sul blocco informatico, rilevando che la Corte d’appello lo aveva esaminato. Sul punto centrale ha confermato che, per i lavoratori dello spettacolo, l’obbligo di richiedere e verificare il certificato di agibilità grava sull’impresa/committente che utilizza le prestazioni, e che la violazione è integrata dall’utilizzo di lavoratori privi di tale certificato nei locali dell’impresa. Ha infine ribadito che l’illecito è permanente e che la prescrizione quinquennale decorre solo dalla cessazione della permanenza, non essendo maturata nel caso concreto. Sono state poste le spese a carico non disposte per la tardività del controricorso e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. C.P.S. n. 708/1947

    L’obbligo di richiedere il certificato di agibilità, e la correlativa sanzione per la sua mancanza, gravano sull’impresa/committente che utilizza lavoratori dello spettacolo; la violazione consiste nell’impiego della prestazione senza previo accertamento del certificato.

  • art. 9 d.lgs. C.P.S. n. 708/1947

    È richiamato come norma che disciplina la denuncia delle persone occupate e si coordina con l’obbligo di rilascio del certificato di agibilità.

  • art. 10 d.lgs. C.P.S. n. 708/1947

    È interpretato sistematicamente con l’art. 6 per individuare nell’INPS il soggetto tenuto al rilascio del certificato di agibilità alle imprese del settore spettacolo.

  • art. 14 L. n. 689/1981

    Il termine di novanta giorni decorre dalla conclusione degli accertamenti necessari all’amministrazione procedente, non dalla mera restituzione materiale della documentazione.

  • art. 16 L. n. 689/1981

    Richiamato per il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, che ha dato seguito all’ordinanza ingiunzione.

  • artt. 22 L. n. 689/1981 e 6 d.lgs. n. 150/2011

    Indicano il rito di opposizione all’ordinanza-ingiunzione adottato dai soggetti sanzionati.

  • art. 8 L. n. 689/1981

    Richiamato dagli opponenti in tema di cumulo, ma ritenuto non applicabile nel caso di illecito amministrativo permanente come quello accertato.

  • art. 3 L. n. 689/1981

    Conferma che gli illeciti amministrativi sono puniti anche a titolo di colpa; l’errore sul precetto non esclude la responsabilità.

  • art. 155 c.p.c.

    Usato per la proroga al primo giorno non festivo del termine processuale scadente di domenica.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per delimitare i motivi di ricorso e i limiti del sindacato di legittimità, in particolare sulla doppia conforme e sulla valutazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è respinta perché la questione del blocco informatico è stata effettivamente esaminata dalla Corte di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte, prove illegali o abbia attribuito valore di prova legale a prove liberamente valutabili; non per semplice dissenso sulla valutazione compiuta.

  • art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c.

    La motivazione è ritenuta esistente e sufficiente, non apparente né contraddittoria in modo radicale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della motivazione, ma non ritenuto violato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ritiene assolto quello dell’amministrazione sulla base degli elementi documentali valorizzati dal merito.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili dell’imprenditore hanno valore probatorio nei suoi confronti e sono state utilizzate per dimostrare la presenza dei lavoratori e le giornate lavorate.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati per l’interpretazione sistematica dell’art. 6 d.lgs. C.P.S. n. 708/1947 con le norme collegate.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per il decorso della prescrizione, che in caso di illecito permanente inizia dalla cessazione della permanenza.

  • artt. 244, 245, 246, 414, 416 c.p.c.

    Richiamati dalle parti in relazione all’ammissibilità e alla disciplina della prova testimoniale nel rito applicabile, ma le censure sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 4 D.M. 24/10/2007

    Richiamato dagli opponenti nel tentativo di valorizzare la regolarità contributiva ai fini della buona fede, senza successo.

  • art. 5 D.M. 24/10/2007

    Richiamato con la stessa finalità probatoria della regolarità contributiva, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 13, co. 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; le doglianze che si risolvono in una richiesta di riesame del merito sono inammissibili.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, prove acquisite al di fuori dei poteri officiosi, oppure abbia attribuito valore di prova legale a elementi che invece richiedevano prudente apprezzamento; non basta contestare il peso attribuito alle prove.
  • In caso di illecito amministrativo fondato su una permanenza della condotta, la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza e non dal mero inizio dell’accertamento o dalla contestazione iniziale; la permanenza può cessare con la conformazione spontanea dell’autore o con l’atto conclusivo dell’autorità.
  • Per i lavoratori dello spettacolo l’obbligo di richiedere e verificare il certificato di agibilità grava sull’impresa o sul committente che utilizza le prestazioni, non sul lavoratore, salvo la disciplina speciale prevista per talune ipotesi di lavoro autonomo musicale.
  • La regolarità contributiva dimostrata da documenti aventi altra funzione, come DURC o comunicazioni unilav/uniemens, non sostituisce il certificato di agibilità quando la normativa prevede espressamente quest’ultimo come presupposto dell’utilizzo della prestazione lavorativa.
  • In materia di sanzioni amministrative, l’errore sulla normativa applicabile o sulla sua vigenza integra, di regola, un errore sul precetto e non esclude la responsabilità quando non siano allegati elementi esterni idonei a ingenerare un affidamento incolpevole sulla liceità della condotta.
  • L’onere probatorio dell’amministrazione può ritenersi assolto anche mediante scritture contabili e denunce contributive dell’impresa, che possono avere valore probatorio nei confronti dell’imprenditore; la prova testimoniale è recessiva se non è dimostrata la sua decisività rispetto al compendio documentale.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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