Cassazione Civile, Ordinanza n. 24384/2026 del 02/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione irrogata a una società per l'infedele registrazione nel Libro Unico del Lavoro delle ore prestate da quattro autisti addetti a servizi di trasporto scolastico, trasporto pubblico locale e linea turistica. Secondo l'accertamento ispettivo, i lavoratori, pur assunti con part-time, avrebbero in realtà svolto un orario a tempo pieno con prestazioni straordinarie, rimanendo inoltre a disposizione dell'azienda anche negli intervalli tra un servizio e l'altro e svolgendo attività di manutenzione e pulizia dei mezzi. La Corte d'appello aveva respinto il gravame contro il rigetto dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e contestazione della ricostruzione dei tempi di lavoro, sostenendo anche che la Corte d'appello avesse costruito una motivazione autonoma rispetto al primo grado e quindi che non operasse la preclusione da doppia conforme; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e censura della valutazione della documentazione prodotta (turnazioni, diari di bordo, verbali); 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per asserita inversione dell'onere della prova e attribuzione di valore probatorio privilegiato al verbale ispettivo e alle dichiarazioni dei lavoratori; 4) omessa pronuncia sull'art. 26 del C.C.N.L. Autorimesse-Noleggio Automezzi, invocato per la qualificazione dei tempi di attesa tra un servizio di trasporto e l'altro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, trattandosi di sentenza di appello successiva al 1° gennaio 2023, opera la preclusione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme; nel caso concreto, le due decisioni di merito si fondavano sul medesimo nucleo fattuale, e le differenze motivazionali della Corte d'appello erano solo rafforzative. Ha reputato inammissibile la doglianza di motivazione apparente, perché la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo intelligibile e analitico sulla attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle risultanze istruttorie. Ha dichiarato inammissibile anche la censura ex art. 2697 c.c., osservando che non vi era inversione dell'onere della prova ma una valutazione dell'esito probatorio, con corretta distinzione tra efficacia del verbale ispettivo e liberamente valutabilità delle dichiarazioni rese a terzi. È stato infine dichiarato inammissibile il motivo sull'art. 26 del CCNL per difetto di specificità, poiché non era indicato in quale atto di merito la questione fosse stata sollevata né era trascritto il testo della clausola. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 750 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008
norma posta a base della contestazione amministrativa per l'infedele registrazione nel Libro Unico del Lavoro delle ore lavorate
L. n. 133/2008
norma di conversione del D.L. n. 112/2008 richiamata nell'ordinanza-ingiunzione
art. 6 D.Lgs. n. 150/2011
rito applicabile all'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in presenza di doppia conforme nei ricorsi proposti dopo il 1° gennaio 2023
art. 360, comma 4, c.p.c.
preclude la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio è configurabile solo in caso di motivazione meramente apparente, mancante o incomprensibile
art. 157, comma 2, c.p.c.
le nullità processuali sono sanate se non eccepite tempestivamente
art. 246 c.p.c.
invocato per l'incapacità a testimoniare degli ex dipendenti; la relativa eccezione è stata ritenuta tardiva e quindi sanata
art. 2697 c.c.
la violazione sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta negativamente la prova della parte onerata
art. 26 del C.C.N.L. Autorimesse-Noleggio Automezzi
invocato per la qualificazione dei tempi di attesa tra un servizio e l'altro, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone la specifica indicazione e trascrizione dei documenti e delle questioni poste a fondamento del ricorso
art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
procedura camerale di definizione anticipata del ricorso
art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
consente alla parte di chiedere la decisione nonostante la proposta del consigliere delegato
art. 111, comma 6, Cost.
richiede il minimo costituzionale di motivazione
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
richiamati per la condanna per abuso dello strumento processuale e per la somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
impone, in caso di soccombenza, l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile se la decisione di appello conferma quella di primo grado sul medesimo nucleo fattuale; il ricorrente deve indicare e confrontare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non basta denunciare una motivazione sintetica, né è consentito trasformare il vizio motivazionale in richiesta di nuova valutazione del merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto se il giudice di merito ha ripartito l'onere probatorio in modo erroneo; non ricorre quando il giudice ha semplicemente ritenuto non raggiunta la prova da parte del soggetto onerato sulla base di una valutazione complessiva del materiale istruttorio.
- In tema di verbali ispettivi, i fatti direttamente accertati dai verbalizzanti hanno la forza probatoria propria dell'atto nei limiti di legge, mentre le dichiarazioni rese da terzi agli ispettori restano liberamente valutabili insieme alle altre risultanze del processo.
- Nel ricorso per cassazione fondato su documenti o su questioni non esaminate espressamente nella sentenza impugnata, occorre rispettare un rigoroso onere di specificità: trascrizione o sintetica ma completa indicazione del contenuto, collocazione processuale e precisa devoluzione della questione nei gradi di merito.
- L'evocazione di una clausola collettiva o di una diversa qualificazione giuridica di tempi di lavoro è inammissibile se non si spiega, in modo specifico, come la clausola sarebbe idonea a sovvertire l'accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito.
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