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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24381/2026 del 02/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso in un arco temporale pluriennale e la condanna dei convenuti al pagamento di differenze retributive e ulteriori emolumenti. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda di merito: ha ritenuto inammissibile la nuova allegazione, proposta solo in appello, circa la prosecuzione del rapporto con uno dei convenuti quale socio o gestore di fatto; ha escluso una cessione d'azienda perché l'impresa del primo convenuto era cessata e cancellata dal registro delle imprese; ha accertato che le prestazioni lavorative, pur effettivamente rese, erano episodiche, discontinue e limitate ai ricevimenti, soprattutto nel periodo estivo, senza possibilità di stabilire con certezza numero di giornate lavorate e orari. Il ricorrente ha quindi censurato: 1) la mancata liquidazione equitativa ex art. 432 c.p.c. delle differenze retributive, sostenendo che era certa la subordinazione e che restava solo difficile la quantificazione; 2) la nullità della motivazione per asserita apparenza, perché la corte territoriale avrebbe negato l'equità con argomentazione apodittica; 3) la condanna alle spese, sostenendo che vi fosse stato un accoglimento almeno parziale per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'art. 432 c.p.c. consente la liquidazione equitativa solo quando sia certo il diritto alla prestazione patrimoniale e sia impossibile o oggettivamente difficile determinarne la somma, ma non può supplire al difetto di prova sui fatti costitutivi del diritto. Nel caso concreto, la Corte territoriale non aveva accertato soltanto un problema di quantificazione del quantum, ma aveva ritenuto non provata la stessa esistenza del diritto alle ulteriori differenze retributive, mancando la prova dell'entità e della continuità della prestazione lavorativa e dunque della sproporzione della retribuzione percepita rispetto al lavoro svolto. È stata esclusa anche la motivazione apparente, perché la sentenza d'appello esponeva in modo comprensibile le ragioni del decisum; infine, è stata ritenuta corretta la condanna alle spese, poiché il ricorrente era risultato integralmente soccombente in appello e non ricorrevano i presupposti per la compensazione. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo per censurare la liquidazione equitativa, senza rilievo autonomo nella decisione di merito

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro generale di liquidazione equitativa; la Corte osserva che non consente di supplire alla carenza di prova sul fatto costitutivo del diritto

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione apparente ricorre solo se la motivazione, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato quale vizio per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    evocato come limite al sindacato di legittimità sul vizio motivazionale; nel caso non ricorre

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    richiamato in relazione alla c.d. doppia conforme, che limita l'impugnazione per vizio di motivazione

  • art. 432 c.p.c.

    "quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa"

    la valutazione equitativa presuppone la certezza del diritto sostanziale azionato e opera solo per integrare l'impossibilità o difficoltà di quantificazione; non può essere utilizzata per colmare la mancata prova dei fatti costitutivi del diritto

  • art. 2697 c.c.

    il potere equitativo non deroga al principio dell'onere della prova, che resta a carico di chi allega il diritto

  • art. 36 Cost.

    la verifica dell'adeguatezza e proporzionalità della retribuzione richiede di poter accertare quantità e qualità della prestazione lavorativa

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza della parte che perde integralmente il giudizio

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla norma e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • La liquidazione equitativa ex art. 432 c.p.c. è ammissibile solo se il diritto del lavoratore alla prestazione patrimoniale è già provato; non può essere usata per supplire alla mancata dimostrazione dell'an o dei fatti costitutivi del credito.
  • Ai fini delle differenze retributive, non basta accertare in astratto la subordinazione del rapporto: occorre la prova concreta dell'entità, continuità e consistenza della prestazione resa, tali da consentire il raffronto con la retribuzione percepita e la verifica della sua adeguatezza ex art. 36 Cost.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; una motivazione sintetica ma chiara e coerente è sufficiente e non integra nullità.
  • La condanna alle spese segue il principio di soccombenza; la compensazione richiede i presupposti tassativi di legge e non è giustificata dal solo fatto che una questione sia stata incidentalmente affrontata in sentenza senza accoglimento della domanda.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e delle deposizioni testimoniali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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