Cassazione Civile, Ordinanza n. 24383/2026 del 02/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un soggetto che aveva prestato attività dal 2007 al 2015 presso la sezione provinciale di un ente ha agito per ottenere, in via principale, l'accertamento che il rapporto formalmente qualificato come collaborazione a progetto fosse in realtà un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive e TFR; in subordine ha chiesto il pagamento di compensi contrattuali rimasti insoluti. Il tribunale aveva ritenuto maturata la decadenza sulla domanda principale e aveva accolto solo la subordinata; la corte d'appello ha escluso la decadenza ma ha comunque respinto nel merito la domanda di subordinazione, confermando l'accoglimento della sola domanda subordinata. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 61, 62 e 69 d.lgs. 276/2003, assumendo che il progetto fosse solo formale e privo di specificità perché coincidente con l'oggetto sociale dell'ente; 2) violazione dell'art. 1363 c.c., per avere la corte letto solo la clausola progettuale e non l'intero contratto; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella corrispondenza tra progetto e statuto dell'ente; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; 5) omesso esame della delibera interna che avrebbe trasformato il rapporto in subordinato e della nota presidenziale descrittiva dell'attività; 6) omesso esame di un fatto decisivo e mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, con riferimento al rigetto delle prove testimoniali. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e infondato il quarto, mentre ha dichiarato inammissibili il terzo, il quinto e il sesto, osservando che le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, del contratto e delle prove. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente applicato la disciplina del lavoro a progetto vigente ratione temporis: ha accertato in fatto l'esistenza di un progetto sufficientemente specifico e autonomo, ha escluso che la censura del ricorrente integrasse un vero vizio di violazione di legge e ha qualificato le ulteriori doglianze come richieste di rivalutazione del merito, inammissibili in sede di legittimità. Ha inoltre confermato che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né contraddittoria e che la mancata considerazione di alcuni documenti e l'omesso esercizio di poteri istruttori non erano stati dedotti con il necessario grado di specificità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
nel regime applicabile, il contratto a progetto era valido solo se l'attività era riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro/fasi di essi, gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato
richiedeva la forma scritta e l'indicazione del progetto, della durata, del corrispettivo, delle forme di coordinamento e delle misure di sicurezza
la mancanza di uno specifico progetto comportava conversione automatica nel solo caso di assenza formale e sostanziale del progetto; se il progetto esisteva ma il rapporto era svolto in concreto come subordinato, occorreva l'accertamento secondo i criteri dell'art. 2094 c.c.
l'interpretazione del contratto deve essere complessiva e non limitata a singole clausole isolate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e non per il mancato esame di documenti o per la richiesta di una diversa valutazione del materiale istruttorio
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la motivazione è censurabile solo nei limiti del minimo costituzionale; non basta una motivazione non condivisa o ritenuta insufficiente
il ricorso deve contenere specifica indicazione dei fatti processuali, delle censure e dei documenti rilevanti, con puntuale localizzazione e trascrizione o riassunto del contenuto
attribuisce al giudice del lavoro poteri istruttori officiosi che non sostituiscono però gli oneri probatori delle parti e presuppongono una pista probatoria qualificata
i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro sono applicabili anche in appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel contratto a progetto, ai fini dell'art. 69 d.lgs. 276/2003, la conversione automatica opera solo quando il progetto manchi realmente o sia privo dei requisiti essenziali di specificità e autonomia; non basta che il progetto sia ritenuto generico in modo apodittico, occorrendo un concreto difetto del contenuto caratterizzante.
- La specificità del progetto consiste nell'esatta individuazione della prestazione richiesta e nella sua riconducibilità a un risultato finale autonomamente apprezzabile; non è invece necessario che il progetto riguardi attività eccezionale, originale o estranea all'oggetto dell'impresa.
- Quando il progetto esiste e presenta una sua autonomia formale, la parte che invochi la subordinazione deve dimostrare in concreto l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare, secondo i criteri dell'art. 2094 c.c.; la mera affermazione che il progetto coincida con l'oggetto sociale non basta, se non si traduce in un vizio giuridico della qualificazione.
- La censura in cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito è inammissibile.
- L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non documenti, argomentazioni difensive o una diversa lettura delle prove.
- La deduzione di motivazione apparente o contraddittoria è ammissibile solo nei casi estremi in cui la motivazione manchi del tutto o presenti un contrasto irriducibile; non lo è quando il ricorrente contesti soltanto la persuasività della ricostruzione di merito.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e localizzazione dei documenti e degli atti processuali; la loro mera menzione o il rinvio generico non consentono il controllo di legittimità.
- I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non possono supplire all'inerzia probatoria delle parti e presuppongono l'emersione di una pista probatoria qualificata, specificamente allegata e sollecitata in giudizio.
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