Cassazione Civile, Ordinanza n. 24385/2026 del 02/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La vicenda origina da un precedente ricorso per cassazione proposto dagli eredi di una lavoratrice deceduta avverso la sentenza di merito. Con ordinanza n. 18965/2025 la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile quel ricorso e aveva condannato i ricorrenti alle spese. Gli eredi hanno quindi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.: la Corte, nel liquidare le spese, avrebbe erroneamente ritenuto non sussistenti le condizioni per l'esonero dal pagamento delle spese processuali previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nonostante nel ricorso per cassazione fosse stata inserita, in calce e prima del mandato difensivo, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta personalmente dalle parti e specificamente richiamata nelle conclusioni, con cui si attestava il possesso dei requisiti reddituali per beneficiare dell'esenzione. L'INPS ha resistito, sostenendo la genericità della dichiarazione e l'insufficienza del suo contenuto ai fini dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ravvisando un errore di percezione immediatamente rilevabile e decisivo nella precedente ordinanza, consistente nell'aver ignorato la presenza negli atti della dichiarazione sostitutiva utile all'esonero dalle spese. Ha quindi revocato l'ordinanza n. 18965/2025 limitatamente al capo sulle spese, decidendo in sede rescissoria che nulla è dovuto dai ricorrenti per spese processuali nel giudizio di cassazione originario. Ha inoltre condannato l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di revocazione, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
È il rimedio per revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, azionabile anche per errore di fatto revocatorio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio consiste in una svista percettiva immediatamente rilevabile, decisiva e non attinente a valutazioni giuridiche o apprezzamenti del giudice.
art. 152 disp. att. c.p.c.
La dichiarazione reddituale, se ritualmente resa e richiamata nell'atto introduttivo, consente l'esonero dal pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza.
art. 42, comma 11, D.L. n. 269/2003
Richiamato nella dichiarazione sostitutiva prodotta per l'esenzione dalle spese.
L. n. 326/2003
Norma di conversione del D.L. n. 269/2003, richiamata nella dichiarazione sostitutiva.
D.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per individuare i limiti reddituali entro cui opera l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ricorre quando la Corte abbia omesso di percepire l'esistenza in atti di un documento o di un fatto positivamente risultante dal fascicolo, purché si tratti di svista percettiva e non di errore di giudizio.
- Per integrare l'errore revocatorio è necessario che il fatto erroneamente percepito sia decisivo, cioè tale che, se correttamente apprezzato, avrebbe condotto a una decisione diversa.
- La dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. può ritenersi idonea anche se materialmente collocata su foglio separato, purché sia sottoscritta personalmente dalla parte, espressamente richiamata nel ricorso introduttivo e ritualmente prodotta con esso.
- Ai fini dell'esonero dalle spese nel contenzioso previdenziale, la verifica della rituale presenza della dichiarazione reddituale in atti è decisiva e la sua mancata considerazione può fondare revocazione della pronuncia sulle spese.
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