Cassazione Civile, Ordinanza n. 23874/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale titolare di impresa edile. Il tribunale accoglieva l'istanza; la corte d'appello rigettava il reclamo proposto dall'interessato, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi della procedura. In cassazione il ricorrente articolava tre censure: 1) violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 14/2019 per erronea valutazione dello stato di insolvenza, sostenendo che la corte territoriale avesse attribuito rilievo a circostanze non univoche e trascurato elementi positivi; 2) violazione dell'art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 14/2019 e dell'art. 2425-bis c.c., nonché nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione al rigetto della tesi dell'impresa minore; 3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla concreta capacità dell'attivo patrimoniale di far fronte alle passività. La Corte di cassazione però non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dalla comunicazione integrale della sentenza di appello effettuata dalla cancelleria via PEC.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività della notificazione. Ha ritenuto che la comunicazione integrale della sentenza d'appello via PEC da parte della cancelleria, resa in un procedimento disciplinato dall'art. 51 d.lgs. 14/2019, sia idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione. Poiché il ricorso era stato notificato oltre tale termine e il termine non è sospeso nel periodo feriale, l'impugnazione è stata ritenuta tardiva. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di legittimità, alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 14/2019
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione dello stato di insolvenza, ma la Corte non si pronuncia nel merito perché il ricorso è tardivo.
art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 14/2019
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualifica di impresa minore; non vi è esame di merito per inammissibilità.
Invocato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione sulla qualificazione dell'impresa; non deciso nel merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro della dedotta motivazione apparente; la censura non viene esaminata nel merito.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Norme sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione richiamate nei tre motivi, ma assorbite dalla declaratoria di tardività.
Usato per la proposta di definizione accelerata e per la declaratoria di inammissibilità condivisa dalla Corte.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 51, commi 12 e 13, d.lgs. 14/2019
La comunicazione integrale della sentenza da parte della cancelleria fa decorrere il termine breve di trenta giorni per il ricorso in cassazione contro la decisione sul reclamo avverso l'apertura della liquidazione giudiziale.
art. 16, quarto comma, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221
La comunicazione via PEC della cancelleria è ritenuta idonea a produrre la conoscenza legale del provvedimento e a far decorrere il termine di impugnazione.
art. 133, secondo comma, c.p.c.
La Corte precisa che la disciplina generale sulla comunicazione del testo integrale della sentenza non incide sulle norme speciali che fanno decorrere il termine breve dalla comunicazione di cancelleria.
Richiamato nel confronto con la disciplina speciale, ma ritenuto non ostativo all'efficacia della comunicazione integrale nel procedimento concorsuale.
art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742
Esclusa l'applicazione della sospensione feriale al termine breve per impugnare in materia di liquidazione giudiziale.
art. 9, comma 1, d.lgs. 14/2019
Conferma che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice della crisi, salvo diversa disposizione.
La Corte condanna il ricorrente sia al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte sia alla sanzione in favore della cassa delle ammende, ravvisando l'ingiustificata proposizione del ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento di reclamo contro la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, la comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria via PEC è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per il ricorso per cassazione.
- La disciplina speciale dell'art. 51 d.lgs. 14/2019 prevale sulla regola generale dell'art. 133 c.p.c.: la comunicazione di cancelleria non è qui un mero adempimento informativo, ma realizza la conoscenza legale rilevante ai fini dell'impugnazione.
- Il termine per impugnare in materia di liquidazione giudiziale non è soggetto alla sospensione feriale, salvo espressa previsione contraria.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve decorrente dalla comunicazione della sentenza, l'impugnazione è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile può esporre la parte anche alle conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato.
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