Sentenza n. 291/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento 1.- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 21.10.2021, notificato alla ricorrente il 26.10.2021, a firma del Prefetto, con cui si dispone l'aggiornamento del provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- del 15.10.2020, adottato nei confronti della ricorrente, “con revoca dello stesso”; 2.- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ivi comprese, ove occorra e per quanto di ragione, la circolare del Ministero dell'Interno -OMISSIS-del 14.2.2020 e quella -OMISSIS- del 6.8.2021, con riserva di proporre, ove occorra, motivi nuovi e/o aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di aggiornamento e revoca, con efficacia non retroattiva, di una precedente interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa interdetta)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato il provvedimento con cui la Prefettura, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 178/2021, aveva disposto l'aggiornamento della precedente interdittiva antimafia del 15 ottobre 2020, qualificando l'intervento come revoca. La precedente interdittiva era stata adottata in via automatica sulla base dell'art. 67, comma 8, d.lgs. 159/2011, in ragione di una sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e 445 c.p.p. per il reato di cui all'art. 640-bis c.p. La Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui includeva tale reato tra quelli ostativi. La ricorrente ha dedotto che la Prefettura avrebbe dovuto annullare d'ufficio l'interdittiva, con effetti retroattivi, anziché revocarla soltanto per il futuro. Sono stati dedotti violazione degli artt. 3, 25, 97, 136 e 137 Cost., dell'art. 1 l. cost. 1/1948, dell'art. 21-septies l. 241/1990 per elusione del decisum costituzionale, violazione dei principi in materia di revoca, difetto di motivazione e di istruttoria, omessa comunicazione di avvio e lesione della partecipazione procedimentale, nonché eccesso di potere per illogicità, sviamento, violazione della proporzionalità, difetto dei presupposti, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. La società ha rappresentato il rischio di iniziative recuperatorie relative a crediti d'imposta, agevolazioni finanziarie e altre provvidenze concesse nel periodo anteriore alla revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento prefettizio. Ha ritenuto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale produca effetti retroattivi, facendo venir meno la disposizione dichiarata incostituzionale ex tunc, salvo i rapporti esauriti con sentenza passata in giudicato. Pertanto, quando un'interdittiva antimafia sia stata adottata sulla base di una norma successivamente dichiarata incostituzionale, l'amministrazione, a fronte dell'istanza dell'interessato, deve prendere atto degli effetti caducatori della pronuncia costituzionale mediante l'annullamento dell'atto, non mediante la revoca. La revoca, operando soltanto per il futuro, aveva infatti neutralizzato gli effetti retroattivi della declaratoria di incostituzionalità e consentito iniziative recuperatorie riferite al periodo anteriore al 21 ottobre 2021. Il TAR ha escluso la legittimità dell'aggiornamento contestuale dell'interdittiva mediante una nuova istruttoria, poiché tale modalità aveva sostanzialmente eluso gli effetti della pronuncia costituzionale. Resta salva la possibilità per la Prefettura di svolgere nuovi accertamenti nell'ambito di un procedimento autonomo e distinto, finalizzato all'eventuale adozione di una nuova interdittiva. L'annullamento produce conseguenze sulle attività recuperatorie fondate sull'interdittiva del 15 ottobre 2020 relative a sovvenzioni, provvidenze e operazioni negoziali intervenute fino al 21 ottobre 2021. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 67, comma 8, d.lgs. 159/2011
La disposizione, nella versione applicata al caso, prevedeva l'automatica rilevanza ostativa della condanna per il reato di cui all'art. 640-bis c.p. ai fini dell'interdittiva antimafia; tale automatismo è stato rimosso dalla Corte costituzionale.
art. 24, comma 1, lett. d), d.l. 113/2018, convertito dalla l. 132/2018
La disposizione aveva modificato l'art. 67, comma 8, d.lgs. 159/2011 includendo il reato di cui all'art. 640-bis c.p. tra quelli ostativi; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità limitatamente a tale inclusione.
sentenza Corte costituzionale n. 178/2021
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina che attribuiva al reato di cui all'art. 640-bis c.p. efficacia automaticamente ostativa all'adozione dell'interdittiva antimafia.
art. 136 Cost.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale determina la cessazione di efficacia della norma dichiarata illegittima e, secondo il TAR, opera retroattivamente sugli atti adottati sulla sua base, salvo i rapporti esauriti con sentenza passata in giudicato.
È stato invocato dalla ricorrente per dedurre la nullità dell'atto quale atto elusivo della pronuncia costituzionale; il TAR ha accolto il ricorso qualificando come illegittima la revoca, senza statuire espressamente la nullità ai sensi di tale disposizione.
Riguardano la sentenza di applicazione della pena su richiesta posta a fondamento dell'interdittiva originaria.
Reato che, in forza della disciplina poi dichiarata incostituzionale, era stato considerato automaticamente ostativo all'interdittiva antimafia.
I principi in materia di revoca sono stati dedotti dalla ricorrente; il TAR ha distinto la revoca, con effetti per il futuro, dall'annullamento dell'atto fondato su una norma dichiarata incostituzionale.
Massime di principio
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma produce effetti retroattivi, salvo i rapporti esauriti con sentenza passata in giudicato, sicché la norma non può essere applicata neppure agli atti amministrativi adottati anteriormente sulla sua base.
- Quando un'interdittiva antimafia sia stata adottata sulla base di una norma successivamente dichiarata incostituzionale e l'interessato chieda di prendere atto della pronuncia costituzionale, l'amministrazione deve annullare l'atto con effetti retroattivi; non può limitarne gli effetti al futuro mediante la revoca.
- L'amministrazione non può neutralizzare gli effetti caducatori della declaratoria di incostituzionalità mediante un contestuale aggiornamento dell'atto originario fondato su una nuova istruttoria. Eventuali nuovi elementi di rischio possono essere valutati soltanto in un procedimento autonomo e distinto, finalizzato all'adozione di una nuova interdittiva.
- La revoca di un'interdittiva antimafia non è strumento idoneo a impedire le conseguenze recuperatorie riferite al periodo anteriore alla revoca quando l'interdittiva originaria sia divenuta priva di fondamento per effetto retroattivo di una declaratoria di incostituzionalità.
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