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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06903/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, da parte dei giudici di merito, della nullità delle clausole collettive che escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. I lavoratori avevano quindi ottenuto l'accertamento del diritto a vedersi riconosciuta integralmente l'anzianità maturata durante l'apprendistato e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive conseguenti, con rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società per i crediti maturati in costanza di rapporto. Con il ricorso per cassazione la società ha proposto un unico motivo, censurando la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi nel corso del rapporto di lavoro e chiedendo una diversa soluzione rispetto all'orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato dalla Corte di cassazione, che ricollega la decorrenza della prescrizione alla cessazione del rapporto nei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato privi di stabilità reale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo. Ha dato continuità al principio secondo cui, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ridisegnato dalla legge n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, la mancanza di un regime di stabilità reale impedisce la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto; per i diritti non già prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito, condannando la società alla rifusione delle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte e di un'ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La procedura accelerata per la decisione dei ricorsi manifestamente infondati è richiamata come base del procedimento e, nei casi di decisione conforme alla proposta, comporta la valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    In combinato con l'art. 2935 c.c. è richiamato per affermare che la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto quando manca un regime di stabilità reale.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei crediti di lavoro considerati, ciò avviene dalla cessazione del rapporto in assenza di stabilità reale.

  • legge n. 92 del 2012

    La riforma viene considerata decisiva nel nuovo quadro normativo, poiché ha inciso sul regime di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    È richiamato insieme alla legge n. 92/2012 per descrivere il mutato assetto delle tutele contro il licenziamento e il venir meno della stabilità reale.

  • art. 18 legge n. 300/1970

    La varietà delle tutele oggi previste dal rinnovato art. 18 mostra che il ripristino del rapporto non è più assicurato in modo pieno e automatico, con conseguente assenza di stabilità reale integralmente garantita.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte applica la condanna per responsabilità aggravata in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., qualificando la condotta processuale nei termini indicati dalla nuova disciplina come ipotesi presuntiva di abuso del processo.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    art. 3, comma 28, lett. g); art. 52, comma 1

    È richiamato per la modifica normativa che ha introdotto la disciplina sulla condanna in favore della cassa delle ammende nei casi di definizione conforme alla proposta accelerata.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per la declaratoria dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di un regime di stabilità reale, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto ma dalla cessazione dello stesso, salvo che il credito fosse già prescritto al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92/2012.
  • Le riforme in materia di licenziamento hanno inciso sul presupposto di stabilità del rapporto di lavoro, sicché la decorrenza della prescrizione va valutata alla luce del nuovo assetto delle tutele e non del precedente modello di stabilità piena.
  • Quando la Corte definisce il ricorso in conformità alla proposta resa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la disciplina della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., secondo la ricostruzione normativa richiamata dalla giurisprudenza.
  • La mera attivazione di un giudizio in contrasto con un orientamento consolidato, quando il ricorso sia manifestamente infondato e la decisione confermi la proposta accelerata, può fondare le conseguenze economiche previste dal regime di abuso del processo delineato dall'art. 380-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneResponsabilità precontrattuale

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