Cassazione Civile, Ordinanza n. 06863/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente medico aveva agito contro la propria azienda sanitaria locale per ottenere l’accertamento dell’illegittimità della riduzione del trattamento economico variabile aziendale operata con nota del 5 novembre 2012 e il recupero delle somme trattenute in busta paga. La controversia nasceva dalla decurtazione, nella misura del 30%, della retribuzione variabile collegata ai fondi contrattuali per gli anni 2011-2013, che il lavoratore assumeva disposta in violazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 e della disciplina collettiva sulla graduazione delle funzioni dirigenziali. La Corte d’appello aveva ritenuto illegittimo il taglio forfettario del 30% e aveva condannato l’azienda alla restituzione delle somme trattenute. In cassazione l’azienda sanitaria denunciava la violazione della normativa emergenziale e dei CCNL di settore, sostenendo che la riduzione fosse giustificata dalle misure di risanamento del servizio sanitario regionale, che avesse inciso solo sulla componente variabile e che, comunque, non potesse escludersi ogni riduzione del trattamento accessorio; in particolare contestava che la Corte territoriale avesse riconosciuto al lavoratore l’intera restituzione senza considerare la corretta rideterminazione dei fondi in base al tetto 2010 e al riproporzionamento per le cessazioni dal servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della censura relativa al criterio di calcolo del dare-avere tra le parti, rilevando che la Corte d’appello aveva correttamente escluso la legittimità di una decurtazione forfettaria del 30% ma non aveva verificato se, e in quale misura, i fondi dovessero essere ricalcolati secondo il meccanismo previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, con cristallizzazione al livello del 2010 e successivo riproporzionamento per le cessazioni dal servizio. Per tale ragione la sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, affinché proceda a una nuova determinazione delle somme dovute applicando correttamente il criterio normativo e contrattuale richiamato.
Norme richiamate
art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010
"l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e che lo stesso era comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"
La norma impone un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, da cristallizzare all’importo 2010 e poi ridurre proporzionalmente in base alle cessazioni dal servizio; non consente un taglio forfettario uniforme del 30% per singolo dipendente.
È invocato come parametro del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e di contratti collettivi.
La Corte richiama precedenti conformi rinviando alle relative motivazioni.
art. 51 CCNL 26.11.1996
La revisione delle graduazioni riguarda la distribuzione proporzionale delle risorse tra gli aventi diritto e presuppone, di regola, l’avvio del relativo procedimento.
art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, area medico veterinaria
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della retribuzione di posizione del dirigente medico.
art. 55, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996, area medico veterinaria
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina collettiva applicabile alla retribuzione dirigenziale.
decreto n. 63 del 2010 del Commissario ad acta per il piano di rientro sanitario della Regione Campania
Invocato come atto di indirizzo per la razionalizzazione e il contenimento della spesa del personale sanitario regionale.
Massime di principio
- In tema di fondi contrattuali dei dirigenti medici, se la riduzione prevista dalla normativa di contenimento della spesa non è stata tempestivamente applicata, il ricalcolo ex post deve seguire un percorso coerente con il dato normativo: cristallizzazione dell’importo al livello dell’anno base, riproporzionamento per le cessazioni dal servizio e successiva ripartizione tra gli aventi diritto secondo la graduazione.
- È illegittima una decurtazione forfettaria e uniforme percentuale della quota variabile della retribuzione, quando la norma impone invece una riduzione proporzionale collegata alla consistenza effettiva del personale in servizio e alla corretta determinazione del fondo.
- La revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali incide sulla ripartizione delle risorse tra i dirigenti, non sulla determinazione dell’ammontare complessivo del fondo; non può quindi essere utilizzata come giustificazione autonoma di un taglio generalizzato e anticipato del trattamento economico.
- La controversia sulla corretta rideterminazione delle somme spettanti ai singoli dirigenti integra una lesione di diritti soggettivi devoluta al giudice ordinario, potendo il giudice verificare incidenter tantum la legittimità della condotta datoriale senza necessità di rimuovere atti di macro-organizzazione.
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