Cassazione Civile, Ordinanza n. 06872/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dirigente medica di un’azienda sanitaria locale aveva impugnato la nota con cui l’ente, in attuazione di misure di contenimento della spesa sanitaria e di riduzione dei fondi contrattuali, aveva tagliato del 30% la remunerazione variabile aziendale e recuperato le somme mediante trattenute in busta paga. La lavoratrice sosteneva che la decurtazione fosse illegittima perché riferita all’intero trattamento economico e non solo al trattamento accessorio, e perché effettuata senza la preventiva revisione della graduazione delle funzioni prevista dalla contrattazione collettiva. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto solo parzialmente la domanda. La Corte d’appello, invece, aveva accolto l’impugnazione della lavoratrice e condannato l’azienda alla restituzione delle somme trattenute. In cassazione l’azienda ha dedotto: 1) violazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, e delle disposizioni commissariali regionali, sostenendo che il taglio del 30% era giustificato dal piano di rientro e riguardava la componente variabile/accessoria della retribuzione; 2) violazione delle norme contrattuali collettive sulla retribuzione di posizione, sostenendo che era consentita una riduzione proporzionale per tutti i dirigenti medici e che, al più, la corte territoriale avrebbe dovuto rideterminare l’importo dovuto, non condannare alla restituzione integrale di quanto trattenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi nella parte in cui la sentenza d’appello aveva escluso la necessità di verificare la corretta riduzione dei fondi per effetto delle cessazioni dal servizio e aveva ricostruito il dare-avere tra le parti senza seguire il criterio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per l’applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010. La Corte ha ribadito che, in caso di mancata tempestiva applicazione della norma, occorre: cristallizzare il fondo all’importo 2010; riproporzionarlo in relazione alla riduzione del personale cessato; quindi suddividerlo tra i dirigenti in servizio secondo la graduazione. Ha escluso che sia legittima una decurtazione forfettaria e uniforme del 30% della quota variabile per ciascun medico, e ha precisato che la revisione delle graduazioni non giustifica di per sé un taglio percentuale del fondo. Poiché però la corte territoriale non aveva considerato l’avvenuto riproporzionamento del fondo per le cessazioni dal servizio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione anche delle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010
l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e lo stesso era comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
impone la cristallizzazione del fondo al livello 2010 e il suo riproporzionamento in relazione alle cessazioni dal servizio; non consente una riduzione forfettaria e indistinta del 30% della retribuzione variabile di tutti i dirigenti
L. n. 122 del 2010
ha convertito con modificazioni il d.l. n. 78 del 2010, rendendo applicabile la disciplina del tetto e della riduzione proporzionale delle risorse destinate al trattamento accessorio
art. 39 CCNL 2002-2005 area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa
richiamato dalla parte privata per sostenere che la retribuzione di posizione costituisce componente del trattamento economico dei dirigenti in relazione alla graduazione delle funzioni
art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, area medico veterinaria
richiamato nel secondo motivo per contestare che la riduzione abbia inciso su valori economici contrattuali minimi e fissi
art. 55, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996, area medico veterinaria
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina contrattuale della retribuzione di posizione e della sua articolazione
Massime di principio
- In materia di trattamento economico accessorio dei dirigenti medici, quando la riduzione dei fondi contrattuali ex art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010 non sia stata applicata tempestivamente, la rideterminazione ex post deve seguire un metodo sequenziale vincolato: cristallizzazione al livello 2010, riproporzionamento per le cessazioni dal servizio e successiva distribuzione del fondo residuo tra gli aventi diritto secondo la graduazione delle funzioni.
- È illegittima una decurtazione forfettaria e uniforme applicata in percentuale identica a tutti i dipendenti, perché la riduzione proporzionale prevista dalla legge deve riferirsi al fondo complessivo e non tradursi in un taglio automatico della singola voce retributiva di ciascun dirigente.
- La revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali incide sul criterio di riparto delle risorse tra gli aventi diritto, non costituisce di per sé titolo per ridurre l’ammontare dei fondi né giustifica trattenute lineari sui compensi già erogati.
- Nel contenzioso relativo ai fondi contrattuali del personale sanitario, il giudice ordinario può accertare il dare-avere tra le parti e la legittimità delle trattenute, senza che sia necessario rimuovere preventivamente atti di macro-organizzazione, quando venga in rilievo la lesione di diritti soggettivi individuali.
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