Cassazione Civile, Ordinanza n. 06782/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda della lavoratrice volta a ottenere l’indennità di preavviso. Ha inoltre compensato le spese dell’intero giudizio, richiamando il fatto che il principio affermato è stato chiarito in giurisprudenza successivamente alla sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra una società e una dipendente che, nel gennaio 2017, aveva rassegnato le dimissioni con preavviso. Il datore di lavoro non aveva consentito lo svolgimento effettivo del preavviso, rinunciando alla prestazione lavorativa per quel periodo. I giudici di merito avevano ritenuto dovuta alla lavoratrice l’indennità sostitutiva del preavviso, assumendo che il datore, pur potendo esonerare la dipendente dalla prestazione, non potesse sottrarsi al pagamento dell’equivalente della retribuzione del periodo di preavviso. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2118 c.c., sostenendo che la rinuncia al preavviso da parte del soggetto non recedente non può trasformarlo in obbligato al pagamento dell’indennità, essendo il preavviso istituto a efficacia solo obbligatoria; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1285 e 1286 c.c., contestando la configurazione di un’obbligazione alternativa che priverebbe la parte non recedente della facoltà di rinunciare al preavviso.
Norme richiamate
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso ha efficacia obbligatoria e non reale: la parte recedente può far cessare immediatamente il rapporto corrispondendo l’indennità sostitutiva, salvo che scelga di consentire la prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del preavviso.
Richiamato dal ricorrente per contestare la tesi dell’obbligazione alternativa; la Corte non si sofferma autonomamente sulla norma perché il primo motivo assorbe il secondo.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla configurazione dell’obbligazione alternativa; motivo assorbito.
La libera rinuncia al preavviso non può generare, a carico della parte rinunziante, obbligazioni non riconducibili alle fonti tipiche dell’obbligazione.
La Corte richiama la precedente decisione n. 27934/2021 anche mediante rinvio alle relative motivazioni.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso disciplinato dall’art. 2118 c.c. ha natura obbligatoria e non reale: il recesso produce l’immediata cessazione del rapporto, salvo che il recedente scelga di protrarne l’efficacia fino al termine del preavviso.
- La parte che non recede può rinunciare al periodo di preavviso senza che da tale rinuncia derivi, in favore della controparte, un autonomo diritto all’indennità sostitutiva o alla prosecuzione del rapporto.
- La rinuncia al preavviso non può essere letta come fonte di un’obbligazione ulteriore in capo al soggetto rinunciante, poiché gli effetti obbligatori devono trovare titolo nelle fonti dell’obbligazione previste dall’art. 1173 c.c.
- In caso di dimissioni del lavoratore con preavviso, la funzione del preavviso è tutelare l’interesse della parte che subisce il recesso, ma tale interesse non si traduce in un diritto indisponibile alla prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine.
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