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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06827/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato il 22 giugno 2016 a due dipendenti di una società, uno con mansioni di impiegato commerciale e l'altro di magazziniere, all'esito di un procedimento disciplinare. Secondo i giudici di merito, durante la gestione di una spedizione di merce di significativo valore (lamiere) diretta a uno specifico cliente, sarebbero state seguite modalità difformi dalle procedure aziendali e dai documenti di trasporto, con rischio di irregolarità documentale, danno economico e possibili sanzioni amministrative. I due lavoratori hanno impugnato i licenziamenti e la Corte d'appello ha confermato il rigetto già pronunciato dal Tribunale. In Cassazione, il primo ricorrente ha proposto dieci motivi, denunciando soprattutto violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., omesso esame e travisamento delle prove, mancata riapertura dell'istruttoria in reclamo, erronea valutazione della gravità e proporzionalità della sanzione espulsiva, violazione dell'onere probatorio e uso indebito di presunzioni e di una pretesa confessione stragiudiziale. Il secondo ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2119 c.c. e 18 St. lav. per sproporzione del licenziamento e vizio di motivazione per asserita mancanza o apparenza della stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Per i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. ha ravvisato anche la preclusione da doppia conforme, poiché la Corte d'appello aveva confermato integralmente la decisione di primo grado. Ha poi escluso la violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c., chiarendo che tali norme non sono violate quando la doglianza concerne il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove o attribuito loro maggiore attendibilità. Quanto al giudizio di giusta causa e proporzionalità, la Corte ha ribadito che l'integrazione della clausola generale dell'art. 2119 c.c. è sindacabile solo nei limiti della ragionevolezza del giudizio di sussunzione, qui non superati. I ricorrenti sono stati condannati, in solido con riferimento a ciascun ricorso, alla rifusione delle spese di lite e, per effetto dell'inammissibilità, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    riunione dei ricorsi avverso la medesima sentenza

    I ricorsi proposti contro la stessa sentenza possono essere riuniti.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra violazione di legge e vizio motivazionale, escludendo che le censure possano tradursi in una rivalutazione del merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Quando l'appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni sui medesimi fatti, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violata se il giudice valuta le prove proposte dalle parti; la violazione sussiste solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    La diversa valutazione dell'attendibilità e della forza probatoria degli elementi acquisiti è attività riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    L'uso delle presunzioni e la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza spettano al giudice di merito, salvo manifesta illogicità.

  • art. 2730 c.c.

    La censura sulla pretesa confessione stragiudiziale non può risolversi in una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 7 L. 300/1970

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente per contestare il procedimento disciplinare.

  • art. 8 L. 604/1966

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in relazione alla legittimità del recesso.

  • art. 5 L. 604/1966

    Richiamato in tema di onere probatorio nella controversia sul licenziamento.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'inquadramento disciplinare della condotta.

  • art. 2105 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come disposizione del dovere del lavoratore rilevante nella vicenda disciplinare.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di sanzioni disciplinari proporzionate all'infrazione.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa è clausola generale; la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta è rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per non ragionevolezza della sussunzione.

  • art. 18 L. 300/1970

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alle conseguenze del licenziamento disciplinare illegittimo.

  • art. 225 CCNL Terziario 2016

    Richiamato dal ricorrente, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata trascritta o localizzata la disposizione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova dell'inadempimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Presuppone l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una nuova valutazione del merito, delle prove e dell'attendibilità dei testi o degli atti istruttori.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base del medesimo iter logico, integrando una doppia conforme.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti il risultato della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
  • Nel licenziamento per giusta causa, la gravità e la proporzionalità della condotta integrano una clausola generale: il controllo di legittimità investe solo la ragionevolezza della sussunzione del fatto accertato nella norma, non la ricostruzione fattuale o la scelta delle prove.
  • L'apprezzamento sull'utilizzo delle presunzioni e sulla ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza è riservato al giudice di merito ed è censurabile solo in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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